L’INPS comunica i chiarimenti che il Ministero del Lavoro ha fornito in materia di accredito e riscatto contributivo per maternità e congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro.
Prima di tutto c’è da premettere – e lo fa anche l’INPS nella circolare numero 71/2012 del 22 maggio scorso – che l’articolo 12 del regolamento di applicazione CE numero 987/2009 stabilisce che «quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di assicurazione obbligatoria». Periodi accreditati all’estero. L’INPS, con la circolare numero 71, ha comunicato i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro in merito ai limiti della tutela in Italia di periodi al di fuori del rapporto di lavoro - corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, d.lgs. numero 151/2001 - che risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti previdenziali dei Paesi comunitari ed extracomunitari convenzionati. Ma il periodo da riconoscere è già coperto da altra contribuzione? L’accredito ed il riscatto per maternità e congedo parentale - in base alla legge italiana - sono possibili solo quando il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto in ciascuna delle gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo. In merito, tra l’altro, si è anche espressa la Corte Suprema Cass., sez. Lav., numero 12218/2004 affermando che «secondo i principi generali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione». Riscatti preclusi se coperti negli ordinamenti pensionistici dei Paesi UE. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - si legge nella circolare - ha comunicato che, «per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del d.lgs. numero 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi». Valutazione caso per caso per gli altri Paesi. Invece, occorre valutare ciascuna fattispecie, in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato, nei casi in cui l’accredito dei citati periodi sia coperto da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati.
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