La nullità dell’ordinanza di vendita o di assegnazione nel processo esecutivo, sia nell’ipotesi di vizi che direttamente concernono tali provvedimenti, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ad essi ed obbligatoriamente prodromici, ha affetto anche nei confronti dell’acquirente o dell’assegnatario.
Così, nel solco della pregressa giurisprudenza di legittimità, Cass. 6280/2012, depositata il 20 aprile 2012, fornisce un’attenta interpretazione dell’articolo 2929 c.c. I fatti di causa. Nell’ambito di un procedimento esecutivo azionato dall’agente della riscossione della provincia di Genova, il debitore esecutato si vede rigettata l’opposizione promossa ai sensi degli articolo 617 e ss c.p.c. il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che i vizi della notifica delle intimazioni di pagamento e degli avvisi di mora non possono essere opposti, ai sensi dell’articolo 2929 c.c., all’aggiudicatario. Il debitore esecutato ricorre in Cassazione avverso tale pronuncia, sostenendo la nullità delle notifiche testè menzionate e che la stessa sia opponibile anche all’aggiudicatario, con conseguente nullità dell’intero procedimento esecutivo per vizi attinenti alla formazione dell’ordinanza di vendita. Vendita coattiva più atti, un solo procedimento. Al fine di comprendere la portata del principio statuito dalla Cassazione, è necessario evidenziare che la vendita coattiva che si realizza all’interno di un procedimento esecutivo, come nel caso di specie, non viene in considerazione, anche alla stregua di quanto previsto dall’articolo 2929 c.c., come atto istantaneo ossia, soltanto come ordinanza di aggiudicazione o come decreto di trasferimento la stessa, infatti, si presenta come sub procedimento che inizia con l’emissione dell’ordinanza di vendita e si sviluppa, per il tramite di una serie di atti preparatori, fino, appunto, all’aggiudicazione e, quindi, al decreto di trasferimento. Da ciò deriva che la fase della vendita comprende alcuni atti preparatori, tra i quali l’ordinanza stessa, la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità l’atto di trasferimento, con conseguente inapplicabilità dell’articolo 2929 c.c L’inopponibilità al debitore dei vizi della fase esecutiva quando? La regola posta dall’articolo 2929 c.c., quindi, va interpretata nel senso che le preclusioni nei confronti dell’aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo, operano soltanto quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo, sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la riguardano, sia che riguardino gli atti dalla stessa presupposti o precedenti. Secondo tale interpretazione, per atti precedenti la vendita si devono intendere i singoli atti del processo esecutivo che si collocano nella fase preparatoria di questo, le cui nullità non sono opponibili se riferibili esclusivamente a tali atti. Avviso di vendita indispensabile la notifica a pena di nullità. Nel caso di specie, la disciplina speciale dettata dall’articolo 78, d.p.r. numero 602/1973 – che trova applicazione trattandosi di una procedura espropriativa avviata da un ente statale di recupero delle imposte – stabilisce che l’espropriazione di immobili avviene mediante predisposizione di un avviso che, con una sequenza invertita rispetto all’ordinaria procedura di cui all’articolo 555 c.p.c., prevede che tale avviso sia prima trascritto e poi notificato al soggetto esecutato e, quindi, che la notificazione sia condizione per procedere alla vendita. Si prevedono, inoltre particolari forme di pubblicità dell’avviso di vendita affissione nella cancelleria del giudice delle esecuzioni e all’albo del comune in cui è ubicato l’immobile . La legge richiede la procedura così descritta nell’interesse dell’esecutato, sancendo quindi la centralità dell’avviso di vendita e l’essenzialità della sua notificazione. Trattandosi, quindi, di atto che dà inizio alla fase liquidatoria e quindi avvia il sub procedimento di vendita, le relative nullità hanno effetto anche nei confronti dell’acquirente tra queste, peraltro, si annoverano anche quelle concernenti la sua notificazione, essendo la notifica condizione di procedibilità della vendita. A proposito di notifica come notificare ai sensi dell’articolo 143 c.p.c.? Un ulteriore ed interessante passaggio della sentenza attiene alle modalità di notifica – come visto sopra – dell’ordinanza di vendita. Nel caso di specie, la notifica era avvenuta ai sensi del’articolo 143 c.p.c., posto che l’esecutato non era stato rinvenuto presso l’indirizzo di residenza risultante dai registri anagrafici, senza lo svolgimento di ulteriori controlli. Orbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, le condizioni che legittimano la notifica ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato oggettivo dell’ignoranza da parte dell’ufficiale giudiziario circa la residenza del destinatario dell’atto, ma è necessario che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l’ordinaria diligenza.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 marzo – 20 aprile 2012, numero 6280 Presidente Massera – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 4 febbraio 2010, il Tribunale di Genova ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da D B. nella procedura esecutiva immobiliare esattoriale intrapresa ai suoi danni da Gest Line S.p.A. oggi Equitalia Sestri S.p.A., subentrante di Equitalia Polis s.p.a. , agente per la riscossione della provincia di Genova, nella quale sono intervenuti A.R.T.E., già IACP, di Genova, e il Condominio sito in omissis ha condannato, quindi, l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore degli opposti Equitalia Sestri e Condominio, nonché di R.A. , aggiudicatario dell'immobile è rimasta contumace A.R.T.E Il Tribunale ha ritenuto non opponibili all'aggiudicatario, ex articolo 2929 cod. civ., i vizi di notificazione delle intimazioni di pagamento e degli avvisi di mora ha ritenuto comunque non dimostrata la nullità della notificazione degli atti impugnati eseguita ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ. ha, infine, reputato non sussistente la violazione dell'articolo 76 del DPR numero 602/73 ed infondata l'ulteriore censura dell'opponente secondo cui il prezzo di vendita sarebbe stato ingiusto avendo il Tribunale constatato che era stato determinato ai sensi dell'articolo 79 del D.P.R. numero 602/73 e dell'articolo 52 del T.U. in materia di imposte di registro . 2.- D B. propone ricorso straordinario per cassazione affidato a tre motivi. Resistono con controricorso Equitalia Sestri S.p.A. ed il Condominio. Non si difendono gli altri intimati. Il ricorrente ed il Condominio hanno depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 2929 cod. civ. e dell'articolo 78 del d.P.R. numero 602 del 1973, in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. perché la decisione impugnata, dopo aver citato numerosi precedenti della Corte di Cassazione numero 1258/01, numero 3970/04, numero 21439/04, numero 3531/09 ed averne, secondo il ricorrente, bene riassunto il contenuto nomofilattico, ne avrebbe fatto erronea applicazione al caso concreto, non tenendo conto che l'opponente non aveva dedotto soltanto la nullità delle notifiche degli avvisi di mora e delle cartelle di pagamento, delle quali l'aggiudicatario non sarebbe tenuto a verificare la sussistenza e la regolarità, ma aveva altresì specificamente dedotto l'inesistenza della notifica all'esecutato dell'avviso di vendita immobiliare. Sottolinea il ricorrente che, a norma dell'articolo 78, comma 2, del d.P.R. numero 602 del 1973, in mancanza della notificazione dell'avviso di vendita al soggetto nei confronti del quale si procede, non può procedersi alla vendita alla stregua di tale disposizione, continua il ricorrente, il vizio dovuto alla giuridica inesistenza della notificazione dell'avviso di vendita immobiliare influirebbe sull'aggiudicazione e sul trasferimento, comportandone la nullità e l'inefficacia anche nei confronti dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 2929 cod. civ., così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza impugnata e sopra riportata. 1.1.- Il motivo è fondato. Il principio di diritto applicabile è quello espresso dai precedenti richiamati nella sentenza impugnata, ribadito da ultimo da Cass. numero 13824/10 nel senso che “la regola contenuta nell'articolo 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l’assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici” cfr., nello stesso senso, Cass. numero 1258/01, numero 193/03, numero 3970/04, numero 21439/04, numero 3531/09, citati nella sentenza impugnata, nonché numero 21106/05 . Peraltro, al fine di comprendere la portata di detto il principio, occorre evidenziare che la vendita coattiva immobiliare - quale è quella di che trattasi - non viene in considerazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2929 cod. civ., come atto istantaneo, specificamente soltanto come ordinanza di aggiudicazione e, men che meno, soltanto come decreto di trasferimento , bensì come sub-procedimento che ha inizio con l'emissione dell'ordinanza di vendita ex articolo 569 cod. proc. civ. e si svolge, mediante il compimento di una serie di atti preparatori, fino appunto all'aggiudicazione e, quindi, al decreto di trasferimento. Pertanto, la fase della vendita comprende atti preparatori, oltre l'ordinanza stessa, la cui mancanza o irregolarità vizia di nullità l'atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'articolo 2929 cod. civ., poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti si riverbera sul preteso atto di trasferimento ed è opponibile all'aggiudicatario. Sicché, la preclusione nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernino, sia che si tratti di vizi che riguardino gli atti presupposti così Cass. numero 9212/99, numero 3970/04, numero 21439/04 . In particolare, atti precedenti la vendita, ai sensi dell'articolo 2929 cod. civ., sono i singoli atti del processo - esecutivo che si collocano nella fase preparatoria di questo, le cui nullità non sono opponibili all'aggiudicatario se ed in quanto colpiscano tali atti, vale a dire, con riferimento all'espropriazione immobiliare, gli atti del processo esecutivo precedenti l'emissione del provvedimento ex articolo 569 cod. proc. civ 1.2.- Pertanto, è corretta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto, in generale, che il disposto dell'articolo 2929 cod. civ. si applichi a tutte le nullità verificatesi prima dell'inizio del sub-procedimento di vendita ed, in particolare, ha reputato non opponibili all'aggiudicatario i vizi di notificazione delle intimazioni di pagamento e degli avvisi di mora. Essa è, invece, errata laddove ha omesso la relativa delibazione con riguardo all'avviso di vendita, sia tenendo conto dei principi generali di cui sopra, sia tenendo conto dell'applicazione degli stessi principi all'espropriazione immobiliare esattoriale di cui agli articolo 76 e seg. Del d.P.R. numero 602 del 1973 e succ. mod Quanto, infatti, ai principi generali, si intende dare qui seguito all'interpretazione prevalente di questa Corte alla quale sembrano fare eccezione soltanto i due precedenti costituiti da Cass. n,12732/07 e numero 9018/09, ma non anche il più recente Cass. numero 7991/10, citato dal resistente Condominio, in cui l'opposizione era riferita ad irregolarità di atti del processo precedenti il sub-procedimento di vendita . Corollario di questa interpretazione è che l'articolo 2929 cod. civ. non si applica alle nullità verificatesi nel corso del sub-procedimento di vendita quindi, tutti i vizi formali della fase c.d. esecutiva della vendita, se tempestivamente dedotti con l'opposizione ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ., possono comportare la caducazione degli atti successivi, compresi l'atto di aggiudicazione o il decreto di trasferimento ai danni, quindi, dell'aggiudicatario. Tra i vizi della fase esecutiva vanno compresi quelli dai quali risulti inficiata l'ordinanza di vendita ex articolo 569 cod. proc. civ Orbene, l'articolo 78 d.P.R. numero 602 del 1973 e succ. mod. stabilisce che l'espropriazione di immobili avviene mediante la predisposizione di un avviso di vendita, che -con sequenza invertita rispetto a quanto disposto dall'articolo 555 cod. proc. civ. - va prima trascritto e poi notificato al soggetto esecutato. Aggiunge, quindi, che la notificazione è condizione per procedere alla vendita. Ne segue che l'avviso di vendita è al tempo stesso l'atto iniziale dell'espropriazione immobiliare esattoriale ed anche l'atto che da inizio alla fase liquidatoria. Entrambe tali funzioni dell'atto trovano rispettivo riscontro nella previsione normativa per la quale l'avviso di vendita deve a contenere la descrizione del bene, l'indicazione del credito per cui si procede e l'ingiunzione - così come l'atto di pignoramento ex articolo 492 e 555 cod. proc. civ.-, ma anche le date per l'espletamento degli incanti e le condizioni per parteciparvi - così come l'ordinanza di vendita sono previste inoltre particolari forme di pubblicità dell'avviso di vendita affissione nella cancelleria del giudice delle esecuzioni e all'albo del comune in cui è ubicato l'immobile il tutto si svolge prima dell'intervento del giudice dell'esecuzione, nella cui cancelleria gli atti sono depositati solo dieci giorni dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario ed al quale è riservata, in tal caso, l'emissione del decreto di trasferimento cfr. Cass. S.U. numero 5255/93, Cass. numero 9480/99, nonché di recente Cass. numero 692/12 , oltre che il compimento delle attività finalizzate alla distribuzione del ricavato. Risulta allora evidente la centralità dell'avviso di vendita e l'essenzialità della sua notificazione all'esecutato. In quanto si tratta di atto che da inizio alla fase liquidatoria e quindi avvia il sub procedimento di vendita, le relative nullità hanno effetto anche riguardo all'acquirente tra tali nullità vanno annoverate pure quelle concernenti la sua notificazione e ciò anche in ragione del fatto che questa è condizione di procedibilità della vendita. Il primo motivo di ricorso va perciò accolto, nei limiti in cui la censura è riferita alla nullità della notificazione dell'avviso di vendita. 2.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli articolo 78 d.P.R. numero 602 del 1973 e degli articolo 115, 140, 143 e 148 cod. proc. civ., nonché omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, in riferimento all'articolo 360 nnumero 3, 4 e 5 cod. proc. civ Deduce il ricorrente che la notificazione dell'avviso di vendita sarebbe inesistente perché compiuto ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ., in difetto dei presupposti richiesti da tale norma, atteso che il destinatario della notificazione sarebbe stato residente nel comune di Genova, dove la notifica risultava tentata all'indirizzo di OMISSIS , con indicazione, sulla relata dell'ufficiale giudiziario, di irreperibilità assoluta . non più ivi in data 20 settembre 2005, senza alcuna indicazione delle notizie raccolte ex articolo 148 cod. proc. civ. assume il ricorrente che, in tale data, egli sarebbe stato residente alla via OMISSIS , vale a dire proprio nell'appartamento acquistato dall'A.R.T.E. e messo in vendita da Equitalia Sestri, poi aggiudicato ad A R. . A sostegno di tale assunto fa menzione di prove documentali prodotte in sede di merito e lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale aggiunge che il giudice a quo nulla avrebbe detto in sentenza in merito all'inesistenza della notificazione dell'avviso di vendita, in particolare, e comunque sarebbe incorso in errore, laddove non avrebbe considerato che lo stato di irreperibilità, per gli effetti dell'articolo 143 cod. proc. civ., non potrebbe essere desunto dalle sole risultanze anagrafiche, ma dovrebbe risultare dalle ricerche effettuate dall'agente notificatore. 2.1.- Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza relativamente al vizio di nullità delle notificazioni è riferita genericamente agli atti impugnati , senza quindi distinzione alcuna tra le notificazioni relative agli atti di intimazione ed agli avvisi di mora e la notificazione relativa all'avviso di vendita. Inoltre, dopo aver dato atto dell'effettuazione della notifica ex articolo 143 cod. proc. civ. ed aver richiamato il principio espresso da questa Corte nel precedente numero 540/00, il Tribunale non ne ha fatto corretta applicazione, poiché si è limitato ad affermare che l'irreperibilità dell'attore risulterebbe “dalle visure anagrafiche” la sentenza non contiene motivazione alcuna in merito alla verifica, nel caso concreto, da parte dello stesso Tribunale, della normale diligenza nelle ricerche che il notificante avrebbe dovuto compiere sulla reperibilità del destinatario della notificazione. A tale omissione corrisponde quella della relazione di notificazione, il cui contenuto è riportato in ricorso ed è tale che risulta che le ricerche vennero fatte soltanto presso l'ultima residenza anagrafica nota, senza la raccolta di notizie ulteriori sulla reperibilità del destinatario. 2.2.- Orbene, le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'articolo 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza così Cass. numero 6462/07 cfr. anche numero 14618/09, numero 2909/08, numero 8077/07, numero 8955/06 l'apprezzamento di tale sforzo diligente è rimesso al giudice di merito, che, a tale fine, deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto cfr. Cass. numero 7964/08 e darne atto in motivazione. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente, comunque inadeguata a dar conto della corretta applicazione dei principi di cui sopra. Essa pertanto va cassata, con rinvio al Tribunale di Genova, in diversa composizione, affinché verifichi se, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l'irreperibilità del B. fosse effettiva e tale che l'Agente della riscossione notificante non avrebbe potuto conoscere, con riguardo alla notificazione dell'avviso di vendita, la nuova residenza dell'esecutato, pur effettuando le ricerche secondo la normale diligenza. 3.- Il terzo motivo è inammissibile, per violazione dell'articolo 366 cod. proc. civ Infatti, con questo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 76 del d.P.R. numero 602 del 1973, oltre che vizio di motivazione, deducendo che il credito per cui il concessionario aveva proceduto all'espropriazione sarebbe stato inferiore ad Euro ottomila, comunque pari, in linea capitale, alla somma di Euro 2.474,46 e che tale somma sarebbe inferiore al limite di legge. La censura non indica però quale sia il testo della norma preso in considerazione dal ricorrente e rispetto al quale pertanto sarebbe errata la sentenza impugnata, che invece ha ritenuto rispettato, nel caso di specie, il menzionato articolo 76. Questo, infatti, nel testo originario del D.P.R. numero 602 del 1973 aveva il contenuto riportato nel controricorso del Condominio, evidentemente inapplicabile al caso di specie nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 numero 46 aveva il contenuto riportato nel controricorso di Equitalia Sestri S.p.A. nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge 2 dicembre 2005 numero 248 di conversione del decreto legge 30 settembre 2005 numero 203, aveva il contenuto riportato in ricorso peraltro successivamente modificato, col decreto legge 13 maggio 2011 numero 70, convertito nella legge 12 luglio 2011 numero 106 . A fronte di detta successione normativa sarebbe stato onere del ricorrente indicare specificamente la norma di diritto sulla quale il motivo è fondato e le specifiche ragioni dell'applicazione al caso di specie di un determinato testo piuttosto che di un altro queste specificazioni sono contenute nella memoria ex articolo 378 cod. proc. civ., ma la memoria è destinata ad illustrare le ragioni svolte nel ricorso non certo a colmare le lacune di questo vale a dire che l'inammissibilità originaria del ricorso per violazione dell'articolo 366 c.p.c. non può essere sanata o comunque impedita depositando una memoria che contenga gli elementi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso e che in questo mancavano ab origine cfr. Cass. numero 7237/06 . La sentenza impugnata va quindi cassata nei limiti dell'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibile il terzo cassa e rinvia al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.