Il condomino che impugna la sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base di una deliberazione condominiale, può proporre appello solamente per i motivi indicati dal secondo comma dell’articolo 339 del codice di rito.
Il caso. La fattispecie sulla quale gli Ermellini Cass., ordinanza numero 5985 depositata in cancelleria lo scorso 16 aprile sono stati chiamati a pronunciarsi è di quelle di cui si sente parlare quotidianamente. L’amministratore di un condominio, a seguito dell’approvazione della contabilità finale di alcuni interventi manutentivi riguardanti delle parti comuni per la cronaca lastrico solare e serbatoi comuni , chiede ed ottiene dal Giudice di Pace di Agrigento, nei confronti di un comproprietario, un decreto ingiuntivo per omesso versamento dei ratei relativi quelle opere. Il condomino propone opposizione a suo dire c’è una discrasia non giustificata tra rendiconto preventivo e consuntivo. Insomma, s’è speso di più senza adeguata motivazione. Il giudice adito rigetta l’opposizione quei motivi, dice il magistrato onorario, dovevano essere fatti valere con l’impugnazione della deliberazione assembleare nei modi di cui all’articolo 1137 c.c In effetti è pacifico in giurisprudenza che la deliberazione costituisce titolo di credito di per sé comprovante gli importi richiesti e che, di conseguenza, il giudizio di opposizione a decreto serve per verificare l’esistenza del credito es. il condomino può opporsi perché ha già pagato ma non la validità del deliberato es. non ci si può opporre in sede di opposizione a decreto per contestare l’omessa convocazione Cass., sent. numero 2387/03 . Nel caso di specie, quindi, il condominio, lamentandosi su questioni di merito inerenti il deliberato, avrebbe dovuto agire in diversa sede. Il valore della controversia era pari ad € 463,90. Questo elemento è importante poiché nel successivo giudizio d’appello il Tribunale, in funzione di giudice del gravame, s’è pronunciato pur non potendo. All’esito del processo di secondo grado il decreto ingiuntivo veniva annullato con conseguente accoglimento delle ragioni del condomino appellante la compagine non aveva provato il maggior credito risultante dal rendiconto consuntivo riguardante gli interventi manutentivi. Arriviamo, quindi, al giudizio di Cassazione. La sentenza pronunciata secondo equità può essere appellata solamente per i motivi specificamente indicati dal codice di procedura civile. Il condominio, impugnando la sentenza di secondo grado, lamentava proprio questa violazione di legge. Il giudice di pace era stato investito di una controversia che, considerato il valore economico, era stata decisa secondo equità articolo 113, comma 2, c.p.c. . Per questo genere di cause, ha evidenziato la compagine ricorrente, il giudizio di secondo grado può vertere solamente su ben specifici motivi, quelli indicati tassativamente dal terzo comma dell’articolo 339 c.p.c Così non era stato nel caso di specie. La Cassazione ha ritenuto fondata la censura. Si legge nella sentenza che «erroneamente il Tribunale ha accolto l’appello, nonostante l’unico motivo di gravame, qualificato come difetto di motivazione, censurasse esclusivamente il giudizio del primo giudice relativo alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, senza neppure indicare i principi informatori assuntivamente disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui al terzo comma dell’articolo 339 c.p.c.». In pratica quella sentenza non doveva essere emessa perché era inammissibile il motivo del gravame. Tanto è bastato per decidere la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Da tenere a mente. La pronuncia numero 5985 è da tenere a mente per due motivi. Innanzitutto, sia pur richiamando la decisione del giudice di pace, nella sentenza si ricorda che l’opposizione a decreto ingiuntivo inerente oneri condominiali può riguardare l’esistenza del credito vantato, ma non la validità della delibera. In questo contesto è bene rilevare che l’esistenza del credito, tuttavia, può essere inficiata dalla nullità della delibera. Una decisione assembleare nulla, infatti, è tamquam non esset e la nullità può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice adito. In secondo luogo, questo è il fulcro della sentenza, le decisioni del giudice di pace su controversie condominiali di valore inferiore a € 1.100,00, sono soggette al giudicato secondo equità, con tutte le conseguenze che ne discendono.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 marzo – 16 aprile 2012, numero 5985 Presidente Goldoni – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 23 dicembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. “B T. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Agrigento, il Condominio di via omissis , proponendo opposizione al decreto-ingiuntivo, emesso dallo stesso Giudice di pace, con cui egli era stato condannato al pagamento della somma di Euro 463,90, oltre accessori e spese, per il mancato pagamento della quota parte in ordine a lavori straordinari e-seguiti dal Condominio sul lastrico solare e per lo spostamento di serbatoi idrici. L'opponente lamentava invalidità della delibera assembleare, di approvazione del bilancio consuntivo, posta a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo, sulla base della considerazione per cui l'importo dei lavori risultava maggiorato rispetto a quello della delibera di approvazione del bilancio preventivo. Nella resistenza del Condominio, l'adito Giudice di pace, con sentenza in data 5 marzo 2009, rigettò l'opposizione, rilevando che la eccepita invalidità della delibera assembleare avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione ai sensi dell'articolo 1137 cod. civ Il Tribunale di Agrigento, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 giugno 2010, in riforma della impugnata pronuncia, appellata dal T. , ha revocato il decreto ingiuntivo, rilevando che nel giudizio di opposizione il Condominio non aveva fornito la prova né della natura né della effettiva realizzazione dei lavori, maggiori e diversi rispetto a quelli preventivati. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Condominio ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 113, secondo comma, e 339, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata non era appellabile per il motivo accolto dal Tribunale. La censura è fondata. Nella specie la sentenza del Giudice di pace è stata pronunciata secondo equità, essendo controversa la debenza di spese condominiali richieste in misura inferiore a quella massima prevista per il giudizio di equità. Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. numero 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, se si esclude la revocazione per motivi ordinari è l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'articolo 339 cod. proc. civ. Cass., Sez. III, 4 giugno 2007, numero 13019 Cass., Sez. III, 24 aprile 2008, numero 10774 e numero 10775 . Ai sensi dell'articolo 339, terzo comma, cod. proc. civ., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Erroneamente il Tribunale ha accolto l'appello, nonostante l'unico motivo di gravame, qualificato come difetto di motivazione, censurasse esclusivamente il giudizio del primo giudice relativo alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato con il decreto ingiuntivo, senza neppure indicare i principi informatori assuntivamente disattesi o dedurre la violazione delle norme e dei principi di cui al terzo comma dell'articolo 339 cod. proc. civ Per effetto dell'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame delle ulteriori doglianze. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi accolto”. Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici che, pertanto, il ricorso deve essere accolto che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, stante l'inammissibilità dell'appello che le spese del giudizio di appello e di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna, l'intimato al rimborso delle spese processuali del grado di appello e del grado di cassazione, liquidate, le prime, in complessivi Euro 700, di cui Euro 350 per onorari ed Euro 250 per diritti, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e le altre in complessivi Euro 700, di cui Euro 500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.