Opposizione a decreto penale di condanna, chi decide?

Il giudice competente a decidere sull’istanza di restituzione in termini per proporre opposizione avverso decreto penale di condanna è il GIP.

Lo ha ribadito al Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza numero 36293/12. Il caso. L’istanza di restituzione in termini per proporre opposizione avverso decreto penale di condanna – per guida in stato di ebbrezza - avanzata dal condannato viene respinta dal Tribunale. L’uomo propone allora ricorso per cassazione. Di chi è la competenza? Con il primo motivo di ricorso, accolto dalla Cassazione, il condannato censura la violazione delle norme sulla competenza, poiché la decisione sarebbe spettata al GIP e non al Tribunale. La Suprema Corte riporta l’insegnamento sul punto delle Sezioni Unite sentenza numero 4445/06 , in base al quale la locuzione contenuta nell’articolo 461 c.p.p. sta a significare che «l’atto d opposizione deve essere rivolto al ‘giudice che ha emesso il decreto penale di condanna’, vale a dire al giudice per le indagini preliminari». Ne consegue che l’organo competente sull’opposizione in parola - come anche, ai sensi dell’articolo 174, comma 4 c.p.p., sulla richiesta di restituzione in termini - non può essere altri che il GIP. Sui mezzi di impugnazione. Inoltre, prosegue la Cassazione, il potere attribuito al GIP ex articolo 461, commi 4 e 5 c.p.p. relativo alla declaratoria dell’inammissibilità dell’opposizione risulta essere coerente con i caratteri particolari che distinguono l’opposizione a decreto penale come mezzo di impugnazione, tra cui quello di «non comportare la translatio iudicii ad un giudice di grado superiore». Per tali ragioni il provvedimento impugnato viene annullato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 giugno – 20 settembre 2012, numero 36293 Presidente Brusco – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 4 marzo 2011 il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, ha rigettato la istanza di restituzione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna numero 423/2010 per violazione dell'articolo 186 co. 2 lett. b Dlg. svo numero 285/1992 emesso a carico di A C. . 2. Avverso tate decisione ha proposto ricorso il C. lamentando 2.1 la violazione dell'articolo 606, co 1 lett. c per violazione delle norme sulla competenza spettando la relativa decisione al GIP e non al Tribunale 2.2 la violazione dell'articolo 606 lett. e c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Considerato in diritto 3. Fondato ed assorbente appare il primo motivo. Come precisato dalle SS. UU. di questa Corte, infatti, sentenza numero 4445 del 2006 la locuzione adoperata nel terzo comma dell'articolo 461 cit., - con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna, uno dei riti alternativi speciali, sta inequivocabilmente a significare, innanzitutto, che l'atto di opposizione deve essere rivolto al giudice che ha emesso il decreto penale di condanna , vale a dire al giudice per le indagini preliminari. Ora, se l'opposizione ha come suo immediato ed unico destinatario il giudice che ha emesso il decreto se a questo giudice è attribuito il controllo propedeutico sull'ammissibilità dell'opposizione, in ordine agli aspetti formali dell'atto nonché alla verifica della tempestività e della legittimazione all'opposizione articolo 461 comma 4 e il conseguente potere di ordinare l'esecuzione del decreto di condanna articolo 461 comma 5 ne discende come indefettibile logico corollario che non può che essere detto giudice l'organo competente sulla opposizione e, per l'effetto, in forza della precisa regola ermeneutica fissata dall'articolo 175 comma 4 c.p.p., quello competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione. La scelta a favore della competenza del GIP risiede dunque nella stessa struttura che l'opposizione ha nell'ambito del procedimento monitorio e nella funzione attribuita a questo giudice, di vagliare l'ammissibilità dell'opposizione. È un compito che egli esplica anche quando si deve procedere a giudizio immediato è il GIP, infatti, che emette il decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 456 c.p.p. e anche in questo caso l'esame dell'ammissibilità dell'opposizione rappresenta un momento pregiudiziale a qualunque altra decisione, dal momento che solo dopo l'esito positivo di tale controllo l'opposizione potrà sfociare nella celebrazione del giudizio immediato. Né può dirsi che la normativa che attribuisce al GIP il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione si configuri eccezionale e fuori sistema , Occorre ricordare che l'opposizione al decreto penale s'inquadra sì, per la sua funzione, nella categoria dei mezzi di impugnazione, come tendenzialmente riconosce la giurisprudenza di questa Corte, ma ha peculiari caratteristiche differenziali dai mezzi ordinari tra le altre, quella di non comportare la translatio iudicii ad un giudice di grado superiore analogamente a quanto avviene nel processo civile per la revocazione e l'opposizione di terzo, che sono egualmente impugnazioni . Sicché il potere conferito al GIP dai commi 4 e 5 dell'articolo 461 c.p.p., relativo alla declaratoria dell'inammissibilità dell'opposizione, appare del tutto coerente con la sua qualità di giudice competente sulla opposizione, pur se intesa quale mezzo di impugnazione. Fermo restando che analogo potere è esercitabile nel giudizio conseguente all'opposizione, stante l'obbligo, per ogni giudice, in ogni stato e grado del procedimento, di verificare la regolare instaurazione del rapporto processuale, secondo la previsione generale di cui all'articolo 591 comma 4 c.p.p Va infine sottolineato come, a favore della soluzione adottata, militi anche la considerazione che essa appare la più semplice e lineare dal punto di vista pratico, perché in grado di evitare inutili passaggi di fascicoli da un giudice all'altro, come avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui, dopo essere stato restituito nel termine dal giudice del dibattimento, l'imputato chiedesse di essere ammesso all'oblazione o al patteggiamento, riti per i quali sarebbe competente il GIP di contro, rientrerebbe nel normale svolgimento procedimentale, così come previsto dal codice, il passaggio dal GIP, che abbia restituito in termini l'imputato, al giudice del dibattimento, perché proceda al giudizio immediato. Ed è noto che anche nella interpretazione delle norme che disciplinano gli istituti processuali è comunque sempre necessario il rispetto del criterio della ragionevolezza . Va pertanto ritenuta, alla luce dei suddetti principi, la competenza del GIP presso il Tribunale di Brindisi. Allo stesso vanno conseguentemente rimessi gli atti. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi.