Il positivo decorso del quinquennio, successivo alla concessa sospensione condizionale della pena nei confronti di un imputato, comporta l’intangibilità del beneficio in ragione dell’ormai intervenuta estinzione del reato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23293/15 depositata il 29 maggio. Il caso. L’imputato ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che a sua volta confermava la decisione del Tribunale, che lo vedeva colpevole del reato per omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore dei due figli minorenni affidati alla moglie separata. La condotta omissiva per la mancata corresponsione dell’assegno mensile durò per più di 3 anni fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale con il quale, oltre a condannare l’imputato a 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa, gli veniva revocata la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna concessagli con sentenza, divenuta irrevocabile, più di 10 anni prima dalla Corte d’Appello di Cagliari, in un altro procedimento. Il secondo reato non comporta di per sé la revoca della sospensione della pena concessa. A seguito del ricorso, il Tribunale di Roma motivava la revoca del provvedimento sul presupposto del fatto che l’imputato avesse commesso un altro reato durante il quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente decisione. Tuttavia, la seconda sentenza di condanna aveva inflitto una pena che, cumulata con la precedente, non superava il limite quantitativo dei 2 o 3 anni di pena detentiva previsti dalla legge. Infatti, si può ricordare come la revoca della sospensione è applicabile solo ai reati commessi nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza situazione diversa si è invece potuta vedere nel caso di specie, dove il secondo reato è stato commesso ben oltre i 5 anni dopo il passaggio in giudicato dalla sentenza di condanna. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 – 29 maggio 2015, numero 23293 Presidente Milo– Relatore Paoloni Fatto e diritto 1. Con il ministero del difensore l'imputato D.F.N.S. impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione resa in data 11.12.2007 dal Tribunale di Roma, che lo ha riconosciuto colpevole del reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore dei due figli minorenni affidati alla moglie separata, cui non corrispondeva l'assegno mensile di Euro 400 fissato dal giudice civile con provvedimento del 19.10.2004. Condotta omissiva protrattasi dal 2004 fino alla sentenza di primo grado, per la quale è stata inflitta al D.F. la pena di sei mesi di reclusione ed Euro 400 di multa con contestuale revoca di diritto dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna concessigli con sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione di Sassari, del 14.10.1994, divenuta irrevocabili il 28.12.1994. 2. Con il ricorso sono formulate le due seguenti censure. 2.1. Violazione degli articolo 178, co. 1- lett. c , e 179 c.p.p. e nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per omessa citazione in giudizio dell'imputato. Il D.F. è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale con decreto di citazione diretta emesso ex articolo 552 c.p.p. dal p.m. per l'udienza dibattimentale del 6.6.2007. Tale citazione non è stata notificata all'imputato a causa del suo trasferimento di domicilio, come attestato sulla raccomandata postale spedita dall'ufficiale giudiziario. Il Tribunale, pur prendendo atto della omessa citazione dell'imputato, ha rinviato l'udienza alla data dell'11.12.2007, senza tuttavia disporre la rinnovazione della citazione o altri adempimenti in atti non risulta alcuna ulteriore notifica effettuata all'imputato per detta nuova udienza . Nondimeno all'udienza di rinvio in cui è stata emessa la sentenza di condanna di primo grado è stata incongruamente dichiarata la contumacia dell’ imputato, sebbene lo stesso non fosse stato mai ritualmente citato né per la prima né per la seconda udienza . La descritta situazione ha dato luogo a nullità assoluta e insanabile per mancata regolare instaurazione del rapporto processuale di primo grado. Donde la nullità di tutti gli atti successivi e segnatamente delle sentenze di primo e di secondo grado. 2.2. Erronea applicazione degli articolo 163, 164 e 168 c.p La sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla sentenza di appello, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione concessa al D.F. con sentenza di condanna del 23.8.1989 del Tribunale di Tempio Pausania, confermata da sentenza della Corte di Appello di Cagliari sezione di Sassari divenuta irrevocabile il 28.12.1994. Il Tribunale di Roma ha motivato la revoca sul presupposto dell'avere il D.F. commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente decisione, cioè in data 12.2.1996, un altro reato articolo 73 co. 5 L.S. oggetto di condanna inflitta con sentenza del Tribunale di Roma del 30.4.1996 irrevocabile il 20.6.1996 , anche in relazione alla quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ma non anche della non menzione . Senonché è sfuggito al Tribunale che il secondo reato non poteva comportare la revoca di diritto della sospensione concessa nel 1994, atteso che la somma delle pene irrogate con le due sentenze un anno e otto mesi di reclusione rientra pienamente non solo nei limiti previsti dall'articolo 163 co. 1 c.p. due anni di reclusione , ma anche nei limiti - essendo l'imputato infraventunenne all'epoca del primo reato - previsti dall'articolo 163 co. 2 c.p. tre anni di reclusione . Né il Tribunale ha rilevato che la revoca di diritto di una precedente sospensione condizionale è consentita e imposta al giudice che infligga una pena per fatti reati commessi nel quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente sentenza. Ciò che nel caso del D.F. non è avvenuto, perché il nuovo reato ex articolo 570 co. 2 c.p. oggetto dell'attuale ricorso è stato commesso a partire dal 2004, vale a dire ben otto anni dopo il passaggio in giudicato della seconda delle due precedenti sentenze di condanna. Né appare corretta la stringata motivazione con cui la Corte di Appello ha creduto di dover respingere l'omologo motivo di gravame, con l'osservare che la revoca dei benefici è stata applicata in virtù dell'articolo 168 co. 1 c.p., quindi di diritto, poiché si tratta di condanna a pena detentiva e di reato che appare inserito nel contesto similare dell'altro reato v. articolo 101 c.p. . Rilievo certamente incongruo sol che si osservi che tra i due reati oggetto della sentenza del 23.9.1989 articolo 605 c.p. e della sentenza del 30.4.1996 articolo 73 co. 5 L.S. sussiste, al di là dell'inconferenza del dato i due reati essendo estinti per decorso del quinquennio ex articolo 167 c.p. , totale eterogeneità. 3. Il primo motivo di ricorso dell'imputato è infondato. Assistito da fondamento è, invece, il secondo motivo di ricorso riguardante la revoca della sospensione condizionale di precedente pena disposta con le due decisioni di merito. 3.1. Le censure afferenti alla irregolarità della vocatio in iudicium dell'imputato sono smentite in tutta evidenza dall'esame degli atti processuali, consentito al giudice di legittimità in ragione della natura di error in procedendo della dedotta nullità per cause procedurali del giudizio di merito di primo grado. Indiscussa l'omessa notificazione al D.F. , nel domicilio dallo stesso eletto rectius dichiarato ai sensi dell'articolo 157 c.p., del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Roma per l'udienza del 6.6.2007, come si desume dalla cartolina di ritorno della raccomandata postale spedita dall'ufficio N.E.P. di Roma e come prontamente rilevato dallo stesso Tribunale, non risponde al vero che il giudice di primo grado non abbia adottato alcun provvedimento nel rinviare l'udienza. In vero dal verbale di udienza del 6.6.2007 si evince che il giudice, constatata l'omessa nuova notifica dell'atto imposta dall'accertata impossibilità della notificazione nel domicilio dichiarato dall'imputato al difensore del giudicabile giusta quanto previsto dall'articolo 161 co. 4 c.p.p., ha disposto l'immediata nuova notifica in udienza dello stesso atto al difensore di ufficio dell'imputato già nominato tale nel corso delle indagini preliminari ritualmente avvisato e presente in udienza, contestualmente differendo il dibattimento alla predefinita udienza dell'11.12.2007 preliminarmente il giudice rileva non notificato il decreto di citazione a giudizio all'imputato presso il difensore e ne dispone la notifica in udienza rinvia all'udienza dell’11.12.2007 . Di tal che nessun ulteriore incombente notificatorio si rendeva necessario nei confronti dell'imputato, rappresentato tutti gli effetti dal suo difensore ex articolo 97 co. 3 c.p.p., poiché il mancato reperimento dell'imputato al domicilio dichiarato si sostanzia, in mancanza di dati informativi acquisibili da coabitanti, vicini di casa o altri terzi, in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notificazione dell'atto mediante consegna al difensore cfr. ex plurimis Sez. U, numero 28451 del 28.4.2011, Pedicone, Rv. 250120 Sez. 5, numero 13051/14 del 19.12.2013, Barra, Rv. 262540 Sez. 4, numero 36479 del 4.7.2014, Ebbole, Rv. 260126 . Di conseguenza, instauratosi regolarmente il contraddittorio processuale, il Tribunale nella differita udienza dell'11.12.2007, presente il difensore di ufficio del D.F. , ha correttamente dichiarato la contumacia dell'imputato non comparso e proceduto all'assunzione dei mezzi di prova. 3.2. Le censure formulate in ordine alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena inflitta al ricorrente con sentenza definitiva del 28.12.1994 per il reato di cui all'articolo 605 c.p., avendo lo stesso riportato nel quinquennio successivo dal passaggio in giudicato della predetta prima decisione una nuova condanna con nuova ulteriore sospensione anche di tale relativa pena, come è sfuggito al Tribunale e alla Corte di Appello sono fondate per tutte le ragioni esposte nel ricorso. È ben chiaro, infatti, che nei confronti del D.F. non sussistevano i presupposti per farsi luogo alla disposta revoca di diritto della sola prima sospensione della pena allo stesso concessa, patente delineandosi la erronea applicazione degli articolo 164 co. 4 e 168 co. 3 c.p La seconda sentenza di condanna per reato ex articolo 73 co. 5 L.S. ha inflitto al prevenuto una pena che, cumulata con la precedente, non valicava il limite quantitativo dei due o tre anni di pena detentiva rispettivamente previsti dal 1 comma e dal 3 comma imputato infraventunenne nel 1989 dell'articolo 163 c.p. in relazione al dettato dell'articolo 164 co. 4 c.p Non solo. Incongruo configurandosi il singolare apodittico assunto della omogeneità siccome inseriti in contesto similare dei reati di cui agli articolo 605 c.p. e 73 co. 5 L.S. commessi, per altro, a distanza di sette anni l'uno dall'altro formulato dalla impugnata sentenza di appello, non è revocabile in dubbio che del pari la condanna inflitta al D.F. dal Tribunale di Roma in data 11.12.2007, confermata dalla sentenza di appello oggetto dell'odierno ricorso, giammai avrebbe potuto consentire, in via alternativa, la revoca della sospensione condizionale riconosciuta con la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania divenuta irrevocabile nel 1994 e lo stesso è a dirsi della sospensione condizionale pure legittimamente concessa al D.F. con la successiva seconda sentenza di condanna diventata irrevocabile nel 1996 . In vero il positivo decorso del quinquennio successivo alla concessa sospensione della pena ha dato luogo all'intangibilità del beneficio in ragione dell'ormai intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 c.p., fermi restando gli altri effetti penali diversi da detta estinzione del reato arg. ex Sez. 1, Sentenza numero 19936/14 del 8.10.2013. Medina Taype, Rv. 262330 Sez. 5, numero 3553/14 del 26.11.2013, Valenza, Rv. 258668 . La denunciata erronea statuizione relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena confermata dalla sentenza impugnata va, quindi, emendata. Alla revoca della statuizione può e deve provvedere, nei termini specificati nel dispositivo, questa stessa Corte ai sensi dell'articolo 620, co. 1-lett. L , c.p.p P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della disposta revoca dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione di cui alla sentenza 14/10/1994 della Corte di Appello di Cagliari, sezione di Sassari irrevocabile il 28.12.1994 . Rigetta nel resto il ricorso.