Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica un agile vademecum sulle regole privacy per un corretto trattamento dei dati personali nell’ambito del recupero crediti e richiama l’attenzione degli operatori sulla dignità delle persone e sul periodo di conservazione dei dati.
Un sintetico vademecum informativo sulle regole privacy in materia di recupero crediti. Il Garante per la protezione dei dati personali emana un sintetico vademecum informativo sulle regole privacy in materia di recupero crediti e illustra con un linguaggio semplice e chiaro quali sono i principi, le regole, quali dati trattare, come rendere l’informativa ai debitori e come conservare i dati. La finalità del vademecum è di tutelare i cittadini dalle prassi invasive o lesive della dignità personale sia nella fase di raccolta di informazioni sia nelle prese di contatto. Il Garante privacy richiama l’attenzione degli operatori sulle prassi illecite, verificatesi nel settore del recupero crediti emerse anche alla luce delle segnalazioni di associazioni e cittadini. Le prassi illecite più frequenti esaminate dal Garante privacy sono costituite - dalla comunicazione ingiustificata di informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa - dalle visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta . Le comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, costituiscono prassi illecite in quanto con tale modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza della condizione di inadempienza del soggetto. Che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore. Il Garante privacy sottolinea anche come l’utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all'esterno la scritta recupero crediti o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione siano illecite. L’Autorità sottolinea la necessità che le sollecitazioni di pagamento siano portate a conoscenza del solo debitore, attraverso il ricorso di plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un'inutile divulgazione di dati personali. Il Garante richiama l’attenzione degli operatori sulle affissioni di avvisi di mora o, comunque, di sollecitazioni di pagamento sulla porta dell’abitazione del debitore che possono comportare l’indebita conoscenza di dati personali ad una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulti visibile. Il Garante evidenzia come l’attività di recupero crediti può essere demandata dal titolare creditore anche a società specializzate in recupero crediti attraverso uno specifico mandato o appalto di servizi in questi casi è di estrema rilevanza procedere alla designazione di responsabile esterno del trattamento e regolamentare sia l’accesso alle banche dati del creditore solo ai dati necessari relativi ai debitori e non ad altri dati, sia eventuali comunicazioni di dati. Le società devono poi procedere alla designazione degli incaricati al trattamento dei dati personali. Adempimento dell’informazione privacy. Il Garante approfondisce l’adempimento dell’informazione privacy e chiarisce che, in attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento il soggetto creditore, come ad esempio le banche, le finanziarie, le società di forniture dei servizi è tenuto ad informare gli interessati di norma in sede di sottoscrizione del contratto delle informazioni previste all'articolo 13 del Codice finalità, natura obbligatoria o meno del trattamento dei dati personali, l’eventualità, nel caso di inadempimento contrattuale, di comunicare i dati a società o enti di recupero crediti al fine di effettuare tutte le azioni tese al recupero del credito, esercizio dei diritti ecc. , con particolare riferimento all'indicazione degli eventuali responsabili del trattamento ai quali è rimesso l'incarico di procedere al recupero crediti, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento nell'informativa resa. In riferimento alla conservazione dei dati personali, Il Garante precisa che una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati, salvo casi connessi all’assolvimento di specifici obblighi di legge ad esempio, per rendere conto delle attività svolte , che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti. Il Garante richiama l’attenzione degli operatori sui diritti sui propri dati dei debitori interessati la possibilità di esercitare nei confronti del titolare del trattamento il soggetto creditore, come ad esempio le banche, le finanziarie, le società di forniture dei servizi ecc. alcuni diritti, specificamente indicati all'articolo 7 del Codice. Tra questi, l'interessato ha la possibilità di richiedere, attraverso lo specifico modulo consultabile sul sito del Garante privacy, l'origine dei dati personali che lo riguardano di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti alla raccolta, oppure, al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il richiamo ai principali provvedimenti dell’Autorità in materia. Il vademecum ha il pregio di indicare in modo semplice le regole per trattare i dati nel rispetto della normativa privacy in modo semplice, chiaro e diretto e di richiamare principali provvedimenti dell'Autorità sull'argomento. Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti - 30 novembre 2005 [doc web numero 1213644] Invio alla clientela di comunicazioni telefoniche preregistrate senza l'intervento di un operatore per finalità di recupero crediti - 10 ottobre 2013 [doc web numero 2751860] Comunicazioni sullo stato dei pagamenti attraverso messaggi sullo schermo del televisore 28 maggio 2015 [doc web numero 4131145] Canone Rai correttezza nei solleciti agli utenti – 5 marzo 2008 [doc web numero 1501024].
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