Geometra lento e non abilitato a proporre ricorsi fiscali: cliente totalmente risarcito

I giudici hanno ritenuto sussistente il nesso causale tra l’inadempimento del professionista e il danno. Sarebbe bastato indirizzare il cliente verso un professionista abilitato all’assistenza davanti alle Commissioni Tributaria.

E’ quanto emerge dalla sentenza numero 8508, depositata l’8 aprile 2013, della Corte di Cassazione, che, in realtà, ha ritenuto inammissibile il ricorso del professionista per impugnazione tardiva. Il caso. Oltre 66 milioni di lire, questa la somma che un cliente era tenuto a pagare al concessionario e che viene richiesta ad un geometra, visto l’inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con un contratto di opera professionale. Nello specifico, al geometra era stata affidata, con incarico professionale, la tenuta della contabilità, l’aggiornamento dei libri Iva, nonché la compilazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’attore si era rivolto al geometra affinché provvedesse a depositare i ricorsi contro alcuni avvisi di accertamento, facendo il necessario per definire la controversia. Termini scaduti. Al professionista veniva dunque contestato di aver fatto decorrere i termini per l’impugnazione degli avvisi di accertamento notificati e, in conseguenza di tale inadempimento, gli erano state notificate le cartelle esattoriali che l’attore aveva provveduto a pagare. Il geometra non è abilitato a presentare ricorsi fiscali. In primo grado, tuttavia, pur essendo riconosciuta la mancata valutazione da parte del geometra di tutta la documentazione - non avendo indirizzato il cliente verso un professionista abilitato all’assistenza davanti alle Commissioni Tributaria - non si ravvisava un nesso causale tra la mancata proposizione del ricorso alla commissione tributaria e il danno lamentato. Sussistente il nesso causale tra inadempimento e danno. Ma a riformare la decisione, e a riconoscere tale nesso causale, ci pensano i giudici dell’appello. Infatti, in secondo grado, oltre al riconoscimento della violazione degli obblighi scaturenti dall’incarico professionale, veniva ritenuto sussistente il nesso causale tra inadempimento e danno. Di conseguenza veniva accolta la domanda risarcitoria per l’intero importo richiesto. Inutile è risultato, infine, il ricorso per cassazione presentato dal geometra la S.C. ha infatti dichiarato inammissibili i motivi di ricorso in quanto notificato oltre il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c. decadenza dall’impugnazione .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 febbraio – 8 aprile 2013, numero 8508 Presidente Felicetti – Relatore Proto Svolgimento del processo Con citazione del 13/12/2000 Lo Go. conveniva in giudizio il geometra E G. e sul presupposto che quest'ultimo si fosse reso inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con un contratto di opera professionale, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di lire 66.340.463 corrispondenti agli importi che l'attore era tenuto a pagare al concessionario. L'attore esponeva - di avere affidato al G. l'incarico professionale di tenuta della contabilità, aggiornamento dei libri iva, compilazione della dichiarazione dei redditi - che al G. egli si era rivolto affinché provvedesse a depositare ricorsi avverso gli avvisi di accertamento e facesse quanto necessario per definire la controversia - che il G. aveva fatto decorrere i termini per l'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati il 28/11/1997 e in conseguenza di tale inadempimento gli erano state notificate le cartelle esattoriali che esso attore aveva provveduto a pagare. Il G. contestava gli addebiti assumendo di avere regolarmente adempiuto l'incarico e che l'accertamento tributario non dipendeva da errori del professionista, ma dall'accertamento sintetico dei redditi in applicazione dei coefficienti di capacità reddituale di cui al d.p.r. 600/1973 e ai d.m. 10 e 19 Novembre 1992, mentre, come geometra, non aveva titolo professionale per presentare ricorso alla commissione tributaria di fronte alla quale la presunzione di capacità reddituale di cui ai parametri poteva essere superata solo con la dimostrazione dell'esistenza di redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte. Il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con sentenza del 22/1/2002 riteneva che il G. avesse accettato l'incarico di curare gli interessi fiscali del Go. e che fosse venuto meno all'obbligazione così assunta non esaminando la documentazione consegnatagli dal Go. , non indirizzandolo verso un professionista abilitato all'assistenza davanti alle commissioni tributarie, non mettendogli a disposizione la documentazione contabile in suo possesso riteneva presuntivamente raggiunta la prova della restituzione della documentazione quando era ormai scaduto o prossimo alla scadenza il termine per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria, ma che non era ravvisabile un nesso causale tra la mancata proposizione del ricorso alla commissione tributaria e il danno lamentato perché comunque anche un eventuale ricorso alla commissione tributaria non avrebbe avuto la possibilità di essere accolto. All'esito di appello del Go. la Corte di Appello di Torino con sentenza depositata in data 5/9/2005 confermava la motivazione della sentenza appellata quanto all'accertamento della violazione, da parte del G. , degli obblighi scaturenti dall'incarico professionale, ma la riformava quanto al nesso causale tra l'inadempimento e il danno affermando che il contribuente poteva avere una ragionevole probabilità di vittoria che era sufficiente per la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno e di conseguenza accoglieva la domanda risarcitoria per l'intero importo richiesto. G.E. ha proposto ricorso affidato a due motivi e ha depositato memoria. Lo Go. ha resistito con controricorso nel quale preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c. tenuto conto che la sentenza impugnata era stata depositata il 5/9/2005, che il ricorso è stato notificato il 15/11/2006. Motivi della decisione È del tutto preliminare rilevare, come eccepito dal controricorrente, l'inammissibilità dell'impugnazione per decorrenza del termine di impugnazione di cui all'articolo 327 c.p.c L'articolo 327 c.p.c. stabilisce che, indipendentemente dalla notificazione, le impugnazioni ivi previste non possono proporsi dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito da il cancelliere alle parti ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, c.p.c La comunicazione della sentenza è estranea al procedimento della pubblicazione e non integra né un elemento costitutivo né un elemento condizionante l'efficacia di essa ed infatti non è dovuta alle parti rimaste contumaci e non è prevista alcuna sanzione in caso di sua omissione, essendo la stessa realizzabile anche verbalmente e non necessariamente con la consegna materiale del biglietto di cancelleria cfr. tra le tante, Cass. numero 639/2003 Cass. SS.UU. numero 3501/79, Cass. numero 6542/98, numero 2630/97, numero 11045/96 . La sentenza è stata depositata in periodo feriale e precisamente il 5/9/2005 pertanto il termine lungo, in considerazione del periodo feriale dal primo Agosto 2006 al 15 Settembre 2006, è iniziato a decorrere dal 16 Settembre 2005 cfr. Cass. numero 6679/2005 ed è scaduto dopo un anno e 46 giorni dal 16 Settembre 2005, ossia il due Novembre 2006 essendo festivo il 1 Novembre , mentre il ricorso è datato 14 Novembre 2006 ed è stato notificato il 15 Novembre. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna G.E. a pagare a Go.Lo. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.