L’accertamento tecnico può considerarsi ripetibile quando la cosa da esaminare conserva nel tempo le proprie caratteristiche e può essere sottoposta a nuovo esame in materia di impronte l’attività di accertamento consiste nella comparazione e non nell’acquisizione del campione.
Nel caso di specie sussistono entrambe le condizioni, dal momento che l’attività tecnica di esaltazione dell’impronta ha consentito la sua migliore visibilità e conservazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 10350/13, depositata il 6 marzo. Il caso. Un uomo viene condannato per detenzione a fini di spaccio di cocaina a seguito del ritrovamento su un frammento di cellophane di un’impronta digitale compatibile con quella del suo dito mignolo. I giudici di appello, in particolare, ritengono sicuro il collegamento tra l’imputato e la partita di droga in questione, sia per la presenza della citata impronta papillare, sia per l’accertata disponibilità da parte dell’uomo dell’appartamento dove lo stupefacente era stato ritrovato. L’esame dattiloscopico. Il difensore dell’imputato ricorre allora per cassazione, lamentando anzitutto la nullità dell’esame dattiloscopico effettuato in particolare, viene contestata l’individuazione dell’impronta digitale rispetto alla quale effettuare la comparazione, in quanto, a giudizio della difesa, non sarebbe stato utilizzato il metodo tradizionale, che lascia invariato il reperto, ma un sistema che, mediante l’uso di un prodotto chimico, evidenzia e fissa l’impronta. Un accertamento non ripetibile? Per questo motivo, nella fattispecie non si sarebbe in presenza di un comune accertamento ex articolo 354 c.p.p., ma di un vero e proprio accertamento tecnico che modifica il reperto in modo definitivo, tale per cui l’attività non può più essere ripetuta ecco perché sarebbe stato necessario osservare le garanzie previste dall’articolo 360 c.p.p. in materia di accertamenti non ripetibili. Bisogna distinguere acquisizione e comparazione del campione. Secondo gli Ermellini, però, alla base di tale ricostruzione c’è un errore nell’interpretazione della norma citata essa, infatti, si riferisce ad accertamenti tecnici probatori fatti su cose soggette a modificazione di per sé o che comportino essi stessi conseguenze distruttive sul reperto. Nel caso di specie, invece, l’attività contestata serviva semplicemente a far esaltare un’impronta altrimenti non visibile in materia di impronte, infatti, l’attività di accertamento consiste nella comparazione e non nell’acquisizione del campione. Più in particolare, si è in presenza di un’attività di mera osservazione, che non richiede specifiche attività tecniche ed è ripetibile proprio grazie all’attività di recupero e conservazione del reperto. Il criterio fondamentale. In conclusione, secondo la S.C., l’accertamento è ripetibile quando la cosa da esaminare conserva nel tempo le proprie caratteristiche e può essere sottoposta a nuovo esame nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni, dal momento che l’attività tecnica di esaltazione dell’impronta ha consentito la sua migliore visibilità e conservazione. Sussiste il vincolo della continuazione? Il motivo di ricorso è dunque infondato tuttavia la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata avendo accolto una successiva doglianza relativa alla sussistenza della continuazione con i fatti per i quali era intervenuta una precedente condanna.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 febbraio – 6 marzo 2013, numero 10350 Presidente Garribba – Relatore Di Stefano Ritenuto in fatto La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 27 marzo 2012 confermava la condanna emessa il 18 dicembre 2007 in giudizio abbreviato dal gup presso il tribunale di Cagliari nei confronti di G.G. per detenzione a fine di spaccio di cocaina per il quantitativo di circa 500 g. Il fatto risultava dimostrato dalle dichiarazioni del coimputato C.A. che aveva dichiarato di aver rubato la predetta partita di cocaina, che lui sapeva essere a disposizione del G. , nella abitazione in disponibilità del ricorrente sita in via omissis . Disposta la perquisizione del predetto appartamento, questo risultava disabitato e vi veniva rinvenuto, nell'unico mobile presente, del materiale indicativo della preparazione di dosi di droga, tra cui in particolare dei frammenti di cellophane che in sede di indagini tecniche risultavano aver contenuto cocaina. Gli ulteriori accertamenti tecnici effettuati dall'organo di polizia scientifica evidenziavano, su uno dei frammenti di cellophane, una impronta digitale compatibile con quella del dito mignolo di G.G. . Si accertava, in base alla dichiarazione del proprietario dell'appartamento, che lo stesso era stato inizialmente oggetto di trattative per l'acquisto da parte proprio del G. per quanto non vi avesse fatto seguito l'acquisto effettivo, nel mese di aprile 2005 l'immobile era stato in effettiva disponibilità del G. cui venivano consegnate le chiavi a seguito di sostituzione della serratura. La Corte di Appello, con riferimento agli specifici motivi di impugnazione, rigettava l'eccezione di nullità dell'esame dattiloscopico eseguito il 24 ottobre 2006 osservando - le operazioni di polizia giudiziaria concernenti il prelievo di impronte digitali in quanto atti irripetibili sono acquisiti al fascicolo del dibattimento e possono essere valutati quale prova anche senza procedere a perizia. La comparazione delle impronte, non richiedendo altro che accertamenti di dati obiettivi, rientra negli accertamenti ai sensi dell'articolo 354 cod. proc. penumero per cui non si applicano le regole dell'articolo 360 cod. proc. penumero . Inoltre, al momento del compimento dei rilievi, non era ancora individuato il presunto autore del reato. Ribadiva conseguentemente la certezza del collegamento tra il ricorrente e la partita di droga rappresentata dalla presenza dell'impronta papillare e dalla disponibilità dell'appartamento in questione nel periodo del furto della droga, poco rilevando le apparenti contraddizioni del C. sulla precisa epoca del furto nel corso di Interrogatori tenuti a grande distanza temporale dai fatti. Peraltro, osservava la Corte, la testimonianza del proprietario dell'appartamento dimostrava con certezza la disponibilità delle chiavi in capo al ricorrente. La Corte rigettava anche le questioni in tema di determinazione della pena, osservando che non sussistevano ragioni specifiche che giustificassero la applicazione delle attenuanti generiche e confermava non configurabilità della continuazione con i diversi fatti giudicati con diversa sentenza, non potendosi ritenere, peraltro a fronte di affermazioni apodittiche della difesa, la connessione con il delitto associativo ed altri singoli delitti di droga commessi in un contesto diverso da quello per il quale si procede, frutto invece di una iniziativa autonoma del ricorrente. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di G. che, con primo motivo, deduce la violazione di legge per nullità dell'esame dattiloscopico eseguito il 24 ottobre 2006. Rileva che proprio il pubblico ministero aveva disposto di procedere con avviso ai difensori, erroneamente indicando il difensore di ufficio nonostante fossero già stati nominati difensori di fiducia. La difesa aveva eccepito fin dall'interrogatorio di garanzia la nullità, affermando che l'accertamento dattiloscopico, attesa la modifica fisica del reperto, dovesse svolgersi con le garanzie di cui all'articolo 360 cod. proc. penumero . Sul punto, la Corte di Appello non aveva risposto, formulando osservazioni soltanto sulle modalità di prelievo delle impronte ma non sulle successive modalità di esaltazione delle stesse per poterle utilizzare. Con secondo motivo deduce la violazione degli articoli 546 e 192 cod. proc. penumero , nonché il vizio di motivazione perché, accertata la disponibilità dell'immobile da parte del G. per un breve periodo di tempo, non si è tenuto conto della possibilità che la busta toccata dal ricorrente fosse poi stata utilizzata da altri per lo stupefacente. Rileva la diversa epoca del furto indicata dal C. e le dichiarazioni rese da questo in ordine alla esistenza di altre persone il cui intervento temeva quale reazione al furto di stupefacente. La Corte, quindi, non aveva valutato le argomentazioni difensive in ordine alla esistenza di elementi a carico di diversi soggetti. Con terzo motivo contesta la mancata applicazione della disciplina della continuazione con diversa sentenza non avendo la Corte valutato il ruolo di custode del G. per conto della organizzazione di cui si riteneva essere un componente. Ritenuto in diritto Il ricorso va accolto limitatamente alla applicazione della disciplina della continuazione. Il primo motivo è infondato. La difesa insiste nella eccezione di inutilizzabilità già formulata in corso di giudizio rilevando che la Corte di Appello ha offerto una risposta su un diverso profilo. Ciò che la difesa contestava, non era l'attività di comparazione delle impronte digitali ma l'attività di ricerca e successiva esaltazione di una possibile impronta latente sulla busta di nylon reperto 5/C ovvero l'individuazione della impronta digitale rispetto alla quale poi effettuare la comparazione. Questo perché, secondo la difesa, la circostanza che la impronta non sia stata rilevata con immediatezza con metodi tradizionali che lasciano invariato il reperto ma sia stato utilizzato un sistema che, mediante l'utilizzazione di un prodotto chimico, evidenzia e fissa l'impronta, ha conseguenze sulla disciplina applicabile per la raccolta della prova. Secondo la difesa, quindi, in questo caso non ci troveremmo di fronte ad un comune accertamento ai sensi dell'articolo 354 cod. proc. penumero , che per sua natura non deve richiedere una attività di elaborazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche, ma di fronte ad una vera e propria accertamento tecnico ai sensi degli articoli 359 e 360 cod. proc. penumero . Inoltre afferma che tale attività tecnica sul reperto lo modifica in modo definitivo per cui non è attività che possa più essere ripetuta in conseguenza, era necessario applicare la disciplina di cui all'articolo 360 per gli accertamenti tecnici non ripetibili peraltro, osserva, lo stesso pubblico ministero, consapevole di tale situazione, aveva disposto darsi avviso ai difensori per la attività tecnica di esaltazione dell'impronta, individuando, però, erroneamente il difensore del ricorrente. Chiarito quindi quale sia l'ambito della eccezione formulata dalla difesa, la stessa risulta del tutto infondata perché basata su un errore nella interpretazione dell'articolo 360 cod. proc. penumero . La disposizione sugli accertamenti tecnici non ripetibili riguarda la attività di accertamento tecnico probatorio fatta su cose soggette a modificazione, sia di per sé il passaggio del tempo e le conseguenza sullo stato dei luoghi etc. che per il carattere distruttivo del tipo di accertamento svolto sul reperto. Ma si tratta di cosa ben diversa dalla attività operativa di prelievo di campioni, di individuazione dell'oggetto esaminare etc La attività cui fa riferimento il difensore consiste in una attività, certamente tecnicamente elaborata, che serve a far esaltare un'impronta non altrimenti visibile. E, anzi, questa modalità di acquisizione del campione vale a rendere ancor più facilmente ripetibile il successivo accertamento. L'accertamento, rispetto al quale va valutata la ripetibilità, con riferimento alle impronte, consiste nella comparazione. A prescindere che quest'ultima è attività che rientra di fatto nella mera osservazione e non richiede specifiche attività tecniche, proprio grazie all'attività di recupero e conservazione del reperto l'accertamento è ripetibile. L'accertamento è ripetibile, quindi, quando la cosa da esaminare conservi nel tempo le proprie caratteristiche e possa essere sottoposta a nuovo esame. Nel caso di specie lo è, avendo l'attività tecnica di esaltazione della impronta consentito la sua migliore visibilità e conservazione. SI tratta di questione del tutto analoga a quella del prelievo di campioni di polvere da sparo tale attività di prelievo, con stub , tampone etc., una volta svolta non è ripetibile, non per questo deve essere effettuata con le garanzie dell'articolo 360 cod. proc. penumero perché l'attività tecnica cui fanno riferimento gli articoli 359 e 360 cod. proc. penumero è quella, successiva, dell'esame delle particene prelevate. Per questo esame si porrà il problema della ripetibilità o meno, laddove il campione venga alterato o distrutto durante l'esecuzione delle analisi. Quindi, essendo l'eccezione riferita alle modalità di prelievo dell'impronta, la stessa è infondata perché si trattava di attività che in ogni caso poteva essere svolta senza previo avviso al difensore, poco importa che il pubblico ministero avesse comunque dato disposizione di dare comunque tale avviso. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ha ricostruito con motivazione adeguata e logica la responsabilità del ricorrente sulla base di vari indizi che confermano pienamente la dichiarazione accusatoria del coimputato. Il ricorso, peraltro, non individua carenze o illogicità della motivazione ma propone una lettura alternativa dei medesimi indizi, invero palesemente poco plausibile, chiedendo, quindi un nuovo apprezzamento del materiale probatorio che è però precluso in sede di legittimità. Deve, invece, essere accolto il terzo motivo relativo al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra il reato in oggetto e i fatti per i quali è intervenuta condanna della Corte di Appello di Cagliari il 2 febbraio 2008. La Corte ritiene di dover escludere che vi siano elementi indicativi del medesimo disegno criminoso ritenendo che i fatti per cui si era proceduto nel diverso processo erano commessi nell'ambito delle attività di un'associazione criminale mentre, nel caso di specie, il reato risulta essere stato commesso dal solo imputato in forma del tutto estemporanea come frutto di una autonoma determinazione . Invero tale affermazione non trova alcuna conferma in elementi indicati nella motivazione ed anzi, da quanto riferito dal C. , risulterebbero anche altre persone interessate al furto dello stupefacente, ragione per ritenere che non si trattasse di singola iniziativa del C. . Se, poi, come riferisce la difesa in sede di ricorso facendo riferimento al contenuto della sentenza Corte d'Appello 2 febbraio 2008 non valutato nella sentenza qui impugnata , il ruolo del ricorrente nelle altre vicende per le quali è stato condannato era quello di custode dello stupefacente, il fatto oggi giudicato presenta certamente caratteri comuni. Pertanto, a fronte della specifica deduzione della difesa, non risulta adeguatamente valutata l'ipotesi di sussistenza di continuazione. Con riferimento a tale motivo il ricorso deve trovare accoglimento. Il giudice di rinvio dovrà valutare e motivare compiutamente sulla sussistenza o meno della continuazione con i diversi fatti giudicati separatamente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità della continuazione del reato e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte, di appello di Cagliari. Rigetta il ricorso nel resto.