Se il potere di controllo del bene demaniale, presupposto necessario per risolvere la situazione di pericolo, è oggettivamente impossibile, non vi è custodia e non vi è responsabilità della Pubblica Amministrazione.
Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12802, depositata il 19 giugno. Il caso. Il Tribunale di Avellino, riformando la pronuncia del Giudice di pace, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni che una macchina riportava a causa di un sinistro dovuto ad una lastra di ghiaccio che si trovava su una strada extraurbana provinciale. La Provincia di Avellino propone ricorso per cassazione, sostenendo che la presenza di ghiaccio era prevedibile stagione invernale ed evitabile con la normale diligenza adeguata alle caratteristiche dei luoghi. Nesso eziologico tra cosa ed evento. Si tratta per i Giudici di legittimità, di accertare quando sussiste la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall’articolo 2051 c.c A tal proposito, gli Ermellini affermano che essa ha natura oggettiva e quindi prescinde dalla condotta del custode, anche se colposa. Infatti, per poter configurare tale responsabilità, è sufficiente il solo rapporto causale tra cosa ed evento, e può essere esclusa solo dal caso fortuito che può consistere, con effetto liberatorio, anche dal fatto del danneggiato , il quale ha un’efficacia tale da spezzare il nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso Cass., numero 8229/10 . Potere di controllo impossibile. Premesso che la custodia è un rapporto di fatto tra il soggetto e la cosa, se da un lato, il potere di controllo sul bene in custodia non può essere escluso a priori in rapporto al carattere demaniale del bene, esso, d’altro lato, non sussiste quando si versa in una situazione di oggettiva impossibilità di controllo del bene, essendo tale potere il presupposto necessario per modificare la situazione di pericolo. Dunque, se il potere di controllo è obiettivamente impossibile, non sussiste custodia e di conseguenza è esclusa la responsabilità della Pubblica Amministrazione. Indici dell’impossibilità di controllo. La S.C. sottolinea che per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia deve essere accertata non solo in relazione all’estensione, ma anche in rapporto alla posizione geografica, alle caratteristiche morfologiche, ai sistemi di assistenza, ai mezzi tecnologici che influenzano le aspettative degli utenti. Condotta colposa del danneggiato. Qualora non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c., per l’impossibilità concreta dell’effettiva custodia del bene statale, la P.A. risponde dei danni subiti, da detti beni, dall’utente, secondo la regola del fatto illecito ex articolo 2043 c. c. Risarcimento per fatto illecito , il quale non prevede alcuna limitazione della responsabilità dell’ente pubblico per comportamento colposo ai soli casi di insidia o trabocchetto. In ogni caso, tanto che si versi nella disciplina ex 2051 c.c., o in quella ex articolo 2043 c.c., la condotta colposa della persona danneggiata nell’uso del bene demaniale che sussiste anche in assenza di normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo se è idonea a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, esclude la responsabilità dell’amministrazione. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno rilevato che il Giudice di merito ha violato tali principi, nella misura in cui non ha svolto alcuna verifica in concreto circa l’esistenza del rapporto di custodia non ha cioè compiuto le verifiche necessarie in ordine alla posizione, alle caratteristiche etc., dell’oggetto della custodia, da cui potesse ricavarsi un effettivo potere di controllo . Principio di autoresponsabilità. La S.C. osserva inoltre che, ai fini della valutazione del comportamento del danneggiato, il Tribunale non ha dato alcuna importanza al principio di autoresponsabilità degli utenti, sui quali incombe l’onere di prestare particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario diretto del bene demaniale per preservare la propria incolumità, benché il tempo e la stagione rendessero prevedibile e possibile la presenza di ghiaccio sulla strada. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice del Tribunale di Avellino, in diversa persona.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 19 maggio - 19 giugno 2015, numero 12802 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. La Provincia di Avellino propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 27 settembre 2011 . Il Tribunale, in totale riforma della decisione del Giudice di pace, accolse la domanda di risarcimento, ex articolo 2051 c.c., dei danni riportati dalla autovettura, di proprietà di D.C.G.G. , per effetto del sinistro causato da una lastra di ghiaccio su strada extraurbana provinciale, che P.P. stava percorrendo alla guida della suddetta autovettura alle 8 di mattina nel mese di gennaio. D.C. si difende con controricorso. Motivi della decisione 1. Il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza in ordine alle strade pubbliche in riferimento all’articolo 2051 c.c., ha ritenuto la responsabilità dell'Amministrazione provinciale per mancanza di prova del caso fortuito da parte della stessa. A tal fine ha richiamato, oltre al rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, la testimonianza del maresciallo F. che aveva riscontrato la presenza di lastra nella posizione dietro la curva e l'assenza di segnaletica, sostenendo che l’Amministrazione aveva l'obbligo di assicurare i mezzi per scongiurare situazioni di pericolo data la stagione invernale. Ha ritenuto, poi, che dagli atti non emergeva alcun comportamento negligente del guidatore, non risultando contestata alcuna infrazione e non emergendo altrimenti l'andamento dell'autovettura a velocità non moderata. 2. Con l'unico motivo, la Provincia deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 2043 e 2051 c.c Sostiene che non può configurarsi il rapporto di custodia sulla base delle caratteristiche della strada, provinciale, fuori dal centro abitato, priva di quelle caratteristiche e dotazioni tecnologiche tali da poter utilizzare un concreto ed effettivo governo del bene da parte dell'ente proprietario, che assumono rilievo anche rispetto alle aspettative degli utenti. Mette in evidenza che il Tribunale non ha proprio considerato questo profilo, pure richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Sostiene che non vi sarebbe la prova neanche ai sensi dell'articolo 2043 c.c., non essendo sufficiente per l'insidia/trabocchetto la non visibilità, occorrendo la non prevedibilità, mentre, la presenza di ghiaccio era prevedibile stagione invernale ed evitabile con la normale diligenza adeguata alla situazione dei luoghi. In ogni caso, sostiene la ricorrente, sarebbe ravvisabile il fortuito costituto dalla condotta del danneggiato perché, se avesse proceduto a velocità moderata, avrebbe avvistato in tempo il pericolo e la velocità non adeguata sarebbe stata desumibile dai danni riportati dal veicolo. 2.1. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. I principi che disciplinano la responsabilità da cosa in custodia possono così riassumersi. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’articolo 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso ex multiis, Cass. 7 aprile 2010 numero 8229, Cass. 5 dicembre 2008 numero 28811 . Poiché la custodia è una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa, tale potere non può essere a priori escluso in relazione alla natura demaniale del bene, ma neppure può essere ritenuto in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo. Se il potere di controllo è oggettivamente impossibile non vi è custodia e non vi è responsabilità della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2051 c.c. Indici sintomatici della impossibilità del controllo del bene demaniale sono la notevole estensione e l'uso generalizzato da parte degli utenti, e l'accertamento della possibilità o dell'impossibilità del controllo sono rimessi al giudice del merito. Per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata oltre che in relazione alla estensione, anche in relazione alle caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, agli strumenti apprestati dal progresso tecnologico, che condizionano le aspettative degli utenti. Così, per le autostrade, destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento in ordine alla effettività del controllo, non può non condurre a ravvisare generalmente il rapporto di custodia. Allo stesso modo, per il demanio comunale, l'inserimento all'interno della perimetrazione urbana, costituisce figura sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex articolo 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'articolo 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex articolo 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex articolo 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo esclude la responsabilità della amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato. Cass. numero 15383 del 2006 numero 16770 del 2006 numero 20823 del 2006 numero 20827 del 2006, ex multis . 2.2. Il giudice di merito, nella specie, disattendendo tali principi, ha ritenuto provato il rapporto di custodia automaticamente, facendolo discendere dalla proprietà della strada in capo alla Provincia. Nessuna verifica ha compiuto in relazione alle caratteristiche, alla posizione geografica e morfologica, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza ecc. dell'oggetto della custodia, da cui potersi ricavare un effettivo potere di controllo. In definitiva, non ha compiuto nessun vaglio concreto in ordine alla esistenza del rapporto di custodia. La stessa ritenuta necessità di segnaletica per la presenza di ghiaccio - risultata non esistente - prescinde completamente dalle caratteristiche morfologiche della strada e dalla sua ubicazione geografica. Inoltre, il giudice di merito, non ha dato alcun rilievo alla particolarità dell'agente dannoso insorto il ghiaccio , che ha reso la strada pericolosa, e alla possibilità del suo repentino formarsi, anche in luoghi normalmente non soggetti a tali fenomeni atmosferici. Né, inoltre, ai fini della valutazione del comportamento del danneggiato, ha dato alcun rilievo al principio di autoresponsabilità a carico degli utenti, gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare la propria incolumità. E tanto nonostante il contesto di tempo e la stagione ore 8 del mese di gennaio suggerisse la prevedibile e possibile presenza di ghiaccio sulla strada. 2.3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio, anche per le spese del presente procedimento, al Tribunale di Avellino, in diversa persona, che deciderà la controversia applicando i principi di diritto suddetti. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al giudice del Tribunale di Avellino, in diversa persona.