La traduzione scritta dell’ordinanza di applicazione della custodia carceraria, emessa all’esito di udienza di convalida dell’arresto alla quale lo straniero alloglotta in stato di fermo o arresto abbia partecipato con la regolare assistenza di un interprete, non è necessaria in quanto l’indagato è già stato informato dagli elementi di accusa a suo carico ed quindi posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame.
Così si ha deciso il Collegio di legittimità con sentenza numero 27988/17 depositata il 6 giugno. Il caso. Gli imputati ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale che rigettava l’eccezione di nullità sollevata relativamente all’ordinanza di convalida dell’arresto in flagranza, per il reato di rapina aggravata, e di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. I ricorrenti lamentano la mancata traduzione della notificazione dell’ordinanza, fatto che, a loro dire, ha leso il diritto di difesa. Mancata traduzione. La Cassazione, in tal senso, ribadisce quanto già affermato dalla giurisprudenza, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 32/2014, laddove si è stabilito che «la traduzione scritta dell’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa all’esito di udienza di convalida alla quale lo straniero alloglotta in stato di fermo o arresto abbia partecipato con la regolare assistenza di un interprete, come nel caso di specie, non è necessaria in quanto l’indagato è stato reso edotto dagli elementi di accusa a suo carico ed è posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame». Inoltre, anche dall’interpretazione del novellato articolo 143 c.p.p. recante «Nomina dell’interprete», si desume l’esclusione della necessaria traduzione scritta dell’ordinanza in questione all’ipotesi qui in esame, nella quale è comunque offerta all’interessato «la maggior garanzia di un contraddittorio anticipato e di una conoscenza più tempestiva del provvedimento a suo carico, con la conseguente accelerazione dell’azionabilità dei rimedi impugnatori previsti». Nella fattispecie, la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 aprile – 6 giugno 2017, numero 27988 Presidente Cammino – Relatore Prestipino Ritenuto in fatto 1 Hanno personalmente proposto ricorso per cassazione, M.A. e A.Y. , ai sensi dell’articolo 611 cod. proc. Penumero , avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 16.1.2017 che, nell’ambito del procedimento penale a carico di entrambi per il reato di rapina avviato a seguito dell’arresto in flagranza dei ricorrenti convalidato dal GIP con provvedimento riservato e contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere del 22 dicembre 2016, rigettò l’eccezione di nullità dell’ordinanza di convalida e di quella applicativa della misura cautelare sollevata dai ricorrenti per la mancata traduzione della relativa notificazione, limitandosi a disporre l’adempimento. I ricorrenti deducono in sostanza il vizio di violazione di legge dell’ordinanza impugnata per contrasto con gli articolo 143 e 178 lett. C cod. proc. Penumero , rilevando che la precedente, mancata traduzione della notificazione avrebbe comunque comportato la lesione dei diritti della difesa. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Da una parte l’articolo 143 cod. proc. penumero non contiene alcuna sanzione processuale per gli atti in relazione ai quali sia stata omessa l’obbligatoria traduzione - tanto meno ne sancisce espressamente la nullità - dall’altra la norma contiene un esplicito riferimento alla finalità della traduzione quella di consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Se ne può, quindi, ragionevolmente dedurre che l’omessa o comunque, non tempestiva traduzione non attiene alla struttura dell’atto - quindi non ne determina la nullità, non rientrando in alcuna delle nullità di ordine generale di cui all’articolo 178 cod. proc. penumero - ma concerne la sua efficacia e, quindi, eventualmente può incidere sulla validità degli atti successivi e conseguenti all’atto non tradotto. 1.1. Questa Corte ha costantemente insegnato che l’omissione dell’adempimento non incide sulla perfezione e sulla validità dell’atto stesso ma sulla sua efficacia, con la conseguenza che la traduzione può essere successivamente disposta, determinandosi una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentirne l’eventuale impugnazione da parte dell’indagato/imputato alloglotta con riferimento alle sentenze Sez. 6, numero 5760 del 04/02/2011 - dep. 15/02/2011, Anokhin, Rv. 249453 Sez. 6, numero 38639 . Sotto un altro profilo, questa Corte ha inoltre già affermato che, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. numero 32 del 2014, la traduzione scritta dell’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa all’esito di udienza di convalida alla quale lo straniero alloglotta in stato di fermo o arresto abbia partecipato con la regolare assistenza di un interprete, com’è avvenuto nel caso di specie, non è necessaria in quanto l’indagato è stato reso edotto degli elementi di accusa a suo carico ed è posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame. Sez. 1, numero 48299 dell’08/10/2014 - dep. 20/11/2014, S, Rv. 261162 . 1.1.2. Secondo un’interpretazione del novellato articolo 143 cod. proc. penumero che superando il mero dato letterale, si collochi in un ragionevole ambito logico e sistematico, deve quindi escludersi che la previsione della necessaria traduzione scritta dell’ordinanza applicativa di misura cautelare personale si riferisca anche all’ipotesi in discorso, nella quale si offre all’interessato la maggiore garanzia di un contraddittorio anticipato e di una conoscenza più tempestiva del provvedimento a suo carico, con conseguente accelerazione anche dell’azionabilità dei rimedi impugnatori previsti, laddove l’imposizione di una inutile traduzione scritta del provvedimento stesso finirebbe per nuocergli. 2. Coerente con tale lettura delle disposizioni esaminate è - oltre al disposto dell’articolo 294 cod. proc. penumero , comma 1, che esclude la necessità dell’interrogatorio postumo da parte del giudice che vi abbia provveduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo - anche la previsione,finalizzata a garantire all’indagato in specie quello che non comprende la lingua italiana tutte le necessarie informazioni ai fini dell’effettivo esercizio del diritto di difesa, di cui alle modifiche introdotte dal D.Lgs. numero 101 del 2014, in attuazione della direttiva 2012/13/UE. Infatti, mentre nel caso di esecuzione di una ordinanza che applica la misura cautelare emessa in assenza dell’indagato l’informazione sulle facoltà ed i diritti, compreso quello all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali, deve essere effettuata attraverso una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e tradotta in lingua comprensibile allo straniero, al momento in cui viene eseguita l’ordinanza, secondo la previsione novellata dell’articolo 293, commi 1 e 1-bis, cod. proc. penumero per l’indagato arrestato o fermato tali garanzie sono anticipate al momento dell’arresto o del fermo, attraverso gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, in cui pure è prevista, ex articolo 386, commi 1 e 1-bis modificato, cod. proc. penumero la medesima comunicazione scritta, ma con la possibilità che il giudice della convalida provveda a dare o completare l’informazione, ai sensi dell’articolo 391, comma 2 cod. proc. penumero in tal senso novellato su questi principi, cfr. Cass. Sez. I, 6623 del 16 dicembre 2015, richiamata nel provvedimento impugnato 3. Tutto ciò, senza dire che nel caso di specie la traduzione fu pur sempre disposta dal Tribunale investito del giudizio direttissimo meno di un mese dopo la conclusione dell’udienza di convalida, cioè entro un termine che può considerarsi congruo, alla stregua dell’articolo 143 co 2 cod. proc. penumero , che non prevede termini perentori per la traduzione e individua, con previsione alquanto elastica, nell’ autorità precedente l’organo giudiziario competente a disporla, senza che possa quindi ritenersi, nel caso in cui sia in questione la notificazione di atti processuali, che la traduzione debba essere effettuata su impulso dell’organo giudiziario cui abbia fatto capo la responsabilità degli atti da notificare, come sembrerebbero pretendere i ricorrenti. I ricorsi devono essere pertanto rigettati, con la condanna dei ricorrenti,ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. Penumero al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario, affinché provveda a quanto previsto dall’articolo 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p