L’opposizione al silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria è possibile prima di 4 anni

Il contribuente può opporsi al silenzio rifiuto dell’A.F. all’istanza di rimborso del credito di imposta anche prima di 4 anni, periodo che ha, a disposizione, l’A.F. per il controllo formale o cartolare di Unico.

La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Civile – numero 23506, del 4 novembre 2014, che il contribuente non ha l’obbligo per il rimborso delle imposte, di attendere che l’amministrazione finanziaria abbia esaurito il periodo per i controlli sulla dichiarazione dei redditi, per opporsi al silenzio-rifiuto. Il contenzioso tributario. La vicenda vede coinvolto un contribuente che ha promosso una controversia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e ha, ad oggetto, l’impugnazione del silenzio rifiuto dell’Ufficio sulla richiesta di rimborso IRPEF 2006, presente nella dichiarazione dei redditi Unico 2007. I giudici del merito della Commissione Tributaria Regionale hanno rigettato l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza dei giudici di prime cure, che ne avevano respinto il ricorso, sul rilievo che la dichiarazione dei redditi del 2007 non risultava presentata secondo le risultanze dell’anagrafe tributaria sostenendo , altresì, che per la formazione del silenzio rifiuto era necessaria la presentazione di apposita istanza con allegazione della dichiarazione e della relativa ricevuta nel caso in esame, poiché non si era “formato” il silenzio rifiuto, il contribuente non poteva proporre ricorso. I giudici della Commissione Tributaria Regionale, inoltre, ritengono che anche a voler ammettere che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata, il ricorso non poteva essere presentato prima del termine di anni quattro dalla dichiarazione , di cui all’articolo 43, d.p.r. numero 600/73, norma che fissa i termini per il potere accertativo. Termine per l’invio dell’avviso di accertamento al contribuente. Ai sensi dell’articolo 43, del d.p.r. numero 600/1973, l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La stessa disposizione è prevista nell’articolo 57, d.p.r. numero 633/1972, con riferimento all’IVA. Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, sia per le imposte sui redditi, sia per l’IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Occorre poi sempre vagliare l’assenza di cause di proroga dei termini si pensi, a titolo esemplificativo, al d.l. numero 223/2006, che ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni penali constatate dai verificatori, oppure all’approvazione dei decreti di irregolare funzionamento degli uffici tributari, per effetto dei quali tutti i termini vengono prorogati per un periodo di oltre 2 mesi. L’articolo 43, comma 3, d.p.r. numero 600/1973, sancisce che, in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso. Nelle ipotesi sopra prospettate, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento entro il 31 dicembre - dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla. Va subito detto che la proroga dei termini per violazioni penali non può essere sommata a nessun’altra disposizione che preveda, anch’essa, una proroga dei termini, a meno che non sia la legge medesima a statuire diversamente. Il limite temporale stabilito per il controllo delle dichiarazioni incide sull'ordinario termine di prescrizione decennale? I giudici di legittimità affermano che - né il riferimento previsto per il termine statuito per la liquidazione delle imposte di cui all’articolo 36-bis d.p.r. numero 600/1973 ed il cui carattere non perentorio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità - né in riferimento a quello di cui all’articolo 43, d.p.r. numero 600/1973, relativo all’accertamento, sono norme ostative al fatto che il contribuente, che vanti un diritto al rimborso per crediti esposti in dichiarazione, possa ricorrere avverso il silenzio tenuto dall’Ufficio sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi e ciò ancor più nel caso in esame , come emerge dalla sentenza impugnata, in cui il contribuente aveva sollecitato la liquidazione già richiesta. La giurisprudenza di legittimità, secondo un consolidato orientamento, ha già affermato che il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, non incide sull'ordinario termine di prescrizione decennale. Deve conseguentemente affermarsi che il termine di cui all’articolo 43, d.p.r. numero 600/73, non incide sul diritto del contribuente ad agire avverso il silenzio riservato dall’Amministrazione sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi. Seguendo tali principi, i giudici di legittimità, osservano che non è conforme la sentenza impugnata laddove “pur a voler ammettere che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata ” esclude la possibilità del contribuente a ricorrere avverso la mancata liquidazione ex articolo 36 bis, sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi, anteriormente allo spirare del termine di cui all’articolo 43, d.p.r. numero 600/1973. La Corte di Cassazione, pertanto, cassa la sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 8 ottobre – 4 novembre 2014, numero 23506 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da S.A. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto dell’Ufficio sulla richiesta di rimborso Irpef 2006 presente nella dichiarazione dei redditi Unico 2007 , e di cui all’istanza di liquidazione del 24/6/2008. La CTR, con la decisione in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma numero 248/62/2010 che ne aveva respinto il ricorso sul rilievo che la dichiarazione unico 2007 non risultava presentata secondo le risultanze dell’anagrafe tributaria per la formazione del silenzio rifiuto era necessaria la presentazione di apposita istanza con allegazione della dichiarazione e della relativa ricevuta che non essendosi formato il silenzio rifiuto il contribuente non poteva proporre ricorso che anche a voler ammettere che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata , il ricorso non poteva essere presentato prima del termine di anni quattro dalla dichiarazione di cui all’articolo 43 del dpr 600/73, norma che fissa i termini per il potere accertativo. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. La causa, già chiamata in camera di consiglio a seguito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., è stata rimessa alla P.U. non ravvisandosi i presupposti di cui all’articolo 375 c.p.c Motivi della decisione Con primo motivo con cui deduce la violazione dell’articolo 3, commi 1 e 8 del dpr 322/98, nonché dell’articolo 10 bis della L. 241/90, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. il ricorrente lamenta la violazione di tali norme laddove la CTR ha ritenuto che la mancata ricezione della dichiarazione trasmessa tramite l’Ufficio postale ha reso impossibile l’effettuazione del rimborso. Il disposto del comma 8 dell’articolo 3 del dpr 322/98 secondo il quale la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all’Ufficio postale , nonché la espressa richiesta di liquidazione formulata con istanza del 24/6/2008, avrebbe determinato l’obbligo dell’Amministrazione a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Con secondo motivo il ricorrente deduce l’insufficiente motivazione della decisione circa la impossibilità della P.A. di procedere al rimborso. Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione dell’articolo 36 bis del d.p.r. 600/73, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c Nessuna influenza sul termine di cui all’articolo 36 bis cit. e sul conseguente dovere dell’Amministrazione di procedere al rimborso spettante sulla base della dichiarazione presentata, avrebbe il disposto dell’articolo 43 del dpr 600/73, norma relativa al potere accertativo e di rettifica. Fondato è il terzo motivo di ricorso. Né termine di cui all’articolo 36 bis cit., termine statuito per la liquidazione delle imposte ed il cui carattere non perentorio è stato ripetutamente affermato da questa Corte v. Sez. 5, Sentenza numero 8055 del 03/04/2013 né quello di cui all’articolo 43 del dpr 600, relativo all’accertamento sono ostativi acchè il contribuente -che vanti un diritto al rimborso per crediti esposti in dichiarazione possa ricorrere avverso il silenzio serbato dall’Ufficio sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi e ciò ancor più nel caso in esame laddove con successiva raccomandata del 24/6/2008 come emerge dalla sentenza impugnata il contribuente aveva sollecitato la liquidazione già richiesta. D’altro canto questa Corte ha già affermato che il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, non incide sull'ordinario termine di prescrizione decennale SS.UU.2687/2007 . Deve conseguentemente affermarsi che il termine di cui all’articolo 43 del dpr 600/73 non incide sul diritto del contribuente ad agire avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi. A tali principi non è conforme la decisione impugnata laddove pur a voler ammettere che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata esclude la possibilità del contribuente a ricorrere avverso la mancata liquidazione ex articolo 36 bis sulla richiesta di rimborso formulata in sede di dichiarazione dei redditi, anteriormente allo spirare del termine di cui all’articolo 43 cit Quanto sopra ha effetto assorbente sul primo motivo di ricorso avendo la CTR escluso la possibilità di proporre ricorso pur a voler ammettere che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata , nonché sul secondo motivo. La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.