Codice della crisi d’impresa: in G.U. il decreto correttivo

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 276 del 5 novembre 2020 il decreto legislativo del 26 ottobre 2020 numero 147 recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, numero 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, numero 155.

Il decreto legislativo numero 147/2020, c.d. decreto correttivo al codice della crisi approvato dal Consiglio dei Ministri il mese scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2020, numero 276. Tra le novità introdotte, il testo modifica l’articolo 2, comma 1, d.lgs. numero 14/2019 relativo alla nozione di crisi e l’articolo 13 in tema di indicatori della crisi. Secondo la nuova formulazione della norma, «costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24». All’articolo 14 del medesimo d.lgs. numero 14/2019 viene aggiunto il periodo «gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata». L’articolo 38 d.lgs. numero 14/2019, relativo all’iniziativa del Pubblico Ministero, viene così modificato «Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza». Viene inoltre modificata la disciplina in tema di strumenti negoziali stragiudiziali articolo 56 d.lgs. numero 14/2019 e di accordi di ristrutturazione dei debiti articolo 57 d.lgs. numero 14/2019 . Il testo interviene anche in ottica di coordinamento degli organi deputati alla segnalazione evitando il rischio di doppie segnalazioni, nonché sulla composizione dell’OCRI. Viene inoltre modificata la disciplina dell’Albo dei gestori della crisi, con una semplificazione dei requisiti di iscrizione articolo 356 d.lgs. numero 14/2019 . Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° settembre 2021, unitamente al codice della crisi articolo 389, comma 1, d.lgs. numero 14/2019, come modificato dal d.l. 23/2020, conv. in l. numero 40/2020 . Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articolo 37, comma 1 e 2 modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, relativa all’Albo dei gestori della crisi e 40 modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari .

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