La mancata nomina di un custode sui beni sottoposti a pignoramento è una circostanza in fatto inconferente rispetto alla responsabilità penale consequenziale agli atti di sostanziale dismissione del compendio pignorato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1658/2014, depositata il 15 gennaio, precisando altresì come il concetto di proprietario di cose sottoposte a pignoramento abbia un significato più ampio rispetto a quello letterale. Il caso. Un uomo, in qualità di legale rappresentante di una s.r.l., sottraeva 51 beni complementi di arredo sottoposti a pignoramento su iniziativa della creditrice. Era scattata, dunque, la condanna – confermata anche in appello – per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice articolo 388, comma 2, c.p. . L’imputato, nel ricorso proposto per cassazione, rileva che egli non era il debitore della procedura di espropriazione avente ad oggetto l’ammanco dei beni pignorati e non era il proprietario, e nemmeno ne aveva la disponibilità, delle utilità sottoposte ad esecuzione. E poi - lamenta ancora il ricorrente – l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto nominare un custode ex articolo 521 c.p.c. . Il concetto di proprietario di cose sottoposte a pignoramento è più ampio. La Cassazione, decidendo per il rigetto del ricorso, sottolinea come il concetto di proprietario di cose sottoposte a pignoramento abbia un significato più ampio rispetto a quello letterale, «riferendosi anche ai soggetti che hanno una disponibilità gestoria dei beni pignorati» Cass., numero 32832/2009 . Tra questi, quindi, sono compresi anche i rappresentanti legali delle compagini sociali sottoposte a pignoramento. Irrilevante la mancata nomina del custode. La mancata nomina del custode sui beni e la mancata attivazione del creditore per la nomina di un custode diverso dal debitore, invece, rappresentano – a parere della S.C. - «circostanze in fatto inconferenti rispetto alla responsabilità penale consequenziale agli atti di sostanziale dismissione del compendio pignorato». Infine, irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato in questione, sono le eventuali cause di nullità o inefficacia del pignoramento, salvo non intervenga una pronuncia del giudice che ne accerti la sussistenza.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 novembre 2013 – 15 gennaio 2014, numero 1658 Presidente Agrò – Relatore Raddusa Ritenuto in fatto 1. C.G. , tramite il fiduciario, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano con la quale è stata confermata la condanna in primo grado resa ai danni del ricorrente dal Tribunale di Milano, ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 388 comma 2 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della Cervo arredamenti srl, sottraeva 51 beni sottoposti a pignoramento su iniziativa della creditrice Bridgedetech. 2. Evidenzia al fine, a sostegno del primo motivo di ricorso, ricondotto all'egida della violazione di legge sostanziale e del vizio di motivazione, che il ricorrente non era il debitore della procedura di espropriazione avente ad oggetto l'ammanco dei beni pignorati, non era proprietario delle utilità sottoposte ad esecuzione né ne aveva la disponibilità. L'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto nominare un custode a norma dell'articolo 521 c.p.c., cosa nella specie non avvenuta, e lo stesso creditore procedente avrebbe contribuito al fatto omettendo di attivarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 520 c.p.c Infine non risulta correttamente effettuato l'avviso di cui all'articolo 518 comma 5 c.p.c. che l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto effettuare al debitore, non presente all'atto dell'esecuzione, quanto all'ingiunzione di astenersi dal compere azioni dirette a sottrarre i beni all'azione esecutiva. Sulla base di tali dati incontroversi, in ragione della non riferibilità al ricorrente della qualità di debitore e per il vizio afferente l'ingiunzione, dovevano ritenersi insussistenti profili oggettivi e soggettivi del reato contestato. In particolare, in assenza dell'avviso di cui all'articolo 518 non poteva giungersi ad affermarsene la sussistenza in via meramente presuntiva con conseguente insussistenza del profilo soggettivo del reato. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e motivazione illogica con riferimento al mancato riconoscimento delle generiche, giustificata dai precedenti penali e dalla mancata resipiscenza del prevenuto ciò in contrasto con la disciplina sottesa all'istituto denegato, considerando la natura esclusivamente finanziaria delle violazioni sottese ai precedenti, la modestia del fatto in sé mancavano solo 51 beni dei 103 pignorati e della intensità del dolo in assenza di un interesse personale nonché l'apoditticità del riferimento alla resipiscenza a fronte di un comportamento ossequioso delle regole processuali. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato per le ragioni precisare di seguito. 5. Incontroverso il dato fattuale in forza al quale nel compendio pignorato relativo a diversi complementi di arredo non vennero rinvenuti alcuni dei beni specificatamente indicati all'atto della apposizione del vincolo esecutivo 51 beni su un totale di 103 pignorati , la decisione di appello dà conto di un profilo fattuale assolutamente decisivo nel definire la vicenda processuale in disamina l'avvenuta comunicazione al ricorrente, in ragione del suo ruolo di rappresentante della società sottoposta ad esecuzione, dell'avviso relativo ai due tentativi di incanto dei beni pignorati, senza che peraltro sia stata mai eccepita invalidità alcuna nel corso del relativo giudizio civile di esecuzione. Deve, dunque, rimarcarsi che il ricorrente, sempre nella veste sopra evidenziata, avendo ricevuto l'avviso in questione, ebbe contezza diretta del pignoramento in questione ancora, che, anche in presenza di possibili vizi invalidanti la procedura esecutiva, questi non sono mai stati fatti valere all'interno di quel percorso processuale. 6. Queste considerazioni assumono un rilievo assorbente e tranciante rispetto alle doglianze sottese al primo motivo di ricorso, ben più degli ulteriori sviluppi logici contenuti in sentenza, non sempre parimenti convincenti. Al fine ed in risposta alla detta doglianza va evidenziato che, come sul punto correttamente ritenuto dai giudici del merito, il concetto di proprietario di cose sottoposte a pignoramento ha un significato più ampio rispetto a quello letterale, riferendosi anche ai soggetti che hanno una disponibilità gestoria dei beni pignorati cfr per un precedente in termini di questa stessa sezione della Corte, Sez. 6, Sentenza numero 32832 del 09/04/2009 Rv. 244604 vedi anche sentenza 29 aprile 1996, Signorello tra essi dunque compresi anche i rappresentanti legali delle compagini sociali sottoposte a pignoramento, operando nei loro confronti, in presenza dello schermo garantito dalla organizzazione societaria, il monito sotteso al disposto di cui all'articolo 388 comma 3, altrimenti non operativo in ipotesi di esecuzione posta ai danni di un soggetto diverso da un debitore individuale la mancata nomina del custode dei beni pignorati ai sensi dell'articolo 518 c.p.c. e il non attivarsi del creditore ai sensi del comma per la nomina di un custode diverso dal debitore ai sensi del comma 2 dell'articolo 520 qui la società legalmente rappresentata all'atto della esecuzione dal ricorrente rappresentano circostanze in fatto inconferenti rispetto alla responsabilità ascritta al C. , giacché, non escludono, ai sensi del comma 3 dell'articolo 388 c.p., per il legale rappresentante della società soggetta al pignoramento, la responsabilità penale conseguenziale agli atti di sostanziale dismissione del compendio pignorato, nella specie cristallizzati dal mancato rinvenimento, al momento della vendita, di 51 tra i beni sottoposti al vincolo, finendo piuttosto per rendere non operativa l'ipotesi aggravata di cui al comma 4 stessa norma sempre in linea con le considerazioni espresse in sentenza, in tema di sottrazione di cose pignorate, eventuali cause di nullità od inefficacia del pignoramento non rilevano ai fini della sussistenza del reato, qualora non intervenga una pronuncia del giudice che ne accerti la sussistenza, nella specie mai provocata cfr in termini. Sez. 6, Sentenza numero 26565 del 21/05/2008,Rv. 241047 e ciò anche quanto l'invalidità afferisca alla rituale modalità di esecuzione dell'ingiunzione ex articolo 492 c.p.c., non effettuata, come ritenuto dalla difesa in linea con il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 518 c.p.c., giacché non può escludersi, sotto tale versante, l'unico effettivamente contestato con il ricorso, la sussistenza del dolo giacché per la configurazione dell'elemento psicologico del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, commesso mediante la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, è richiesto il dolo generico, il quale è integrato, nel caso in cui la condotta venga posta in essere dal proprietario non custode, nella conoscenza del vincolo giudiziario qui pacifica per quanto sopra segnalato in ordine alla comunicazione degli avvisi relativi ai due incanti tentati oltre che nella volontà dell’”amotio cfr, sempre per un precedente di questa Sezione, la sentenza nr 43500/03 . Da qui la infondatezza delle contestazioni sottese al primo motivo di ricorso. 7. Quanto al secondo motivo inerente le generiche, non riconosciute, va rimarcato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nella specie la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento ai precedenti del ricorrente ed alla mancanza di qualsivoglia resipiscenza e tanto basta per escludere i lamentati vizi di motivazione e violazione di legge segnalati in ricorso dalla difesa del C. . 8. Alla reiezione del gravame segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.