I redditi esenti non devono essere necessariamente dichiarati

Con un comunicato stampa del 22 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i sostituti d’imposta non sono obbligati a indicare i redditi esenti da loro erogati nella nuova annotazione BQ del CUD 2013.

CUD 2013. L’Agenzia delle Entrate, che l’11 gennaio 2013 aveva emanato il modello CUD per l’anno 2013, con il comunicato stampa del 22 febbraio 2013, ha fatto chiarezza in merito all’annotazione BQ di tale certificazione, sui redditi esenti. Annotazione BQ sui redditi esenti, omessa se dati irreperibili. Essi vanno indicati, ma nel caso in cui il sostituto d’imposta non ottenga tale dato tramite gli appositi sistemi informativi entro il 28 febbraio 2013, termine ultimo per la consegna del CUD, tale indicazione può essere omessa. Quindi, nel caso di difficoltà di reperimento dei dati sui redditi esenti, il sostituto può omettere l’annotazione BQ in relazione ai redditi 2012, poiché «i redditi esenti non incidono sulla corretta determinazione delle imposte dovute da parte del contribuente e non vanno indicati in dichiarazione». Nessun CUD se erogati solo redditi esenti. Da ciò consegue, anche, che, nel caso in cui «il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente tali redditi esenti», tale sostituto potrà non rilasciare il CUD 2013.