Esalazioni maleodoranti da una stalla, condannato il proprietario: 50 euro di ammenda

Il reato è quello previsto dall’articolo 674 c.p., getto pericoloso di cose, che punisce chiunque molesti persone versando cose in luoghi di pubblico transito, anche con emissioni di gas, vapori o fumo. L’evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex articolo 844 c.c

Con la sentenza numero 20748, depositata il 14 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale dello stalliere. La norma. L’articolo 674 c.p., getto pericoloso di cose, punisce con l’arresto fino ad 1 mese o con l’ammenda fino a 216 euro, «chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti». Una stalla in centro. Il Tribunale di Vasto ha riconosciuto colpevole di tale contravvenzione, sanzionandolo con 50 euro di ammenda, un uomo, per aver mantenuto in pieno centro un capanno, per ricovero di animali, dal quale fuoriuscivano odori sgradevoli atti ad offendere il vicinato. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere, dichiara inammissibile il ricorso dell’uomo, perché proponente una mera rivalutazione dei fatti, a fronte di una motivazione logica e coerente. La molestia. Ricorda infatti che l’evento del reato consiste nella molestia «che prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex articolo 844 c.c.». L’intensità e la tollerabilità dell’emissione. Se manca la possibilità di accertare obiettivamente l’intensità di tali emissione, il giudizio circa il superamento della normale tollerabilità può essere eseguito sulla base delle dichiarazioni di testimoni. Le testimonianze. Il Tribunale ha correttamente ritenuto superata tale soglia, sulla base di quanto riferito dal proprietario dell’immobile contiguo esalazioni maleodoranti, insetti molesti e «trasporto di sterco con mezzi alla buona, sino a lambire i balconi della casa e la biancheria stessa». Ciò è stato confermato anche dai funzionari dell’ASL e dell’Ufficio Ecologia e Sanità del Comune, che hanno evidenziato «condizioni igieniche scadenti, assenza di zanzariere e di strutture deputate al deposito di rifiuti zootecnici». Peraltro, a seguito di tale sopralluogo, il Sindaco aveva ordinato di dismettere l’allevamento. Di fronte all’inottemperanza del proprietario, si era poi proceduto a sequestro.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 aprile – 14 maggio 2013, numero 20748 Presidente Mannino – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 23,4,2008, il Tribunale di Vasto ha dichiarato T.G. colpevole della contravvenzione di cui all'articolo 674 cp per avere mantenuto, nel centro di , un capanno per ricovero di animali da quale fuoriuscivano odori sgradevoli atti ad offendere il vicinato e lo ha condannato, con le attenuanti generiche alla pena di Euro. 50/00 di ammenda. 2. Il Giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni del denunziante confermate in dibattimento , e sull'accertamento compiuto dai funzionari della ASL - Ufficio Ecologia i cui esiti sono stati confermati In dibattimento attraverso la deposizione del teste S. . 3. L'imputato ricorre per cassazione denunziando la mancanza di motivazione dopo aver svolto alcune considerazioni di carattere teorico, rileva che l'apparato argomentativo è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito rileva inoltre che il giudice si è limitato a rilevare l'inottemperanza all'ordine del Sindaco di dismettere l'allevamento, senza compiere nessun accertamento circa l'entità delle emissioni che, ai fini della sussistenza del reato, devono superare la normale tollerabilità secondo la previsione dell'articolo 844 cc Infine, rileva l’intevenuta prescrizione del reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente Infondato. 1.1. Come già affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza numero 37037 del 29/05/2012 Ud. dep. 26/09/2012 Rv. 253675 Sez. 3, Sentenza numero 34896 del 14/07/2011 Ud. dep. 27/09/2011 Rv. 250868 Sez. 3, Sentenza numero 11556 del 21/02/2006 Ud. dep. 31/03/2006 Rv. 233565 , l'evento del reato consiste nella molestia, che prescinde dai superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex articolo 844 cc b se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti. 1.2. Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti tra le varie, cfr. Cass. sez. terza 19.3.2009 numero 12110 Cass. 6.6.06 numero 23528 . L'Illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità ai riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento cass. Sez. 3, Sentenza numero 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007 Cassazione Sezioni Unite numero 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794 . 2. Nel caso di specie, il giudice di merito ha fondato il superamento della normale tollerabilità sulla base del contenuto dell'esposto, confermato in dibattimento dal denunziante, T.V. , proprietario di immobile contiguo il quale ha riferito di esalazioni maleodoranti e della presenza di insetti molesti, nonché del trasporto di stereo con mezzi alla buona, sino a lambire i balconi della casa e la biancheria stesa ha rilevato inoltre il Tribunale che quanto denunciato dall'esponente aveva trovato conferma nel sopralluogo eseguito dai funzionari della ASL e dell'Ufficio Ecologia e Sanità del Comune di Vasto che a sua volta aveva evidenziato condizioni igieniche scadenti, assenza di zanzariere e di strutture deputate al deposito di rifiuti zootecnici ha altresì osservato che a tale sopralluogo aveva fatto seguito un provvedimento sindacale con cui era stato ordinato al T. di dismettere l'allevamento, e che, a seguito dell'Inottemperanza, era stato disposto il sequestro della stalla. Come si vede, l'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto esposti attraverso un percorso argomentativo assolutamente privo di salti logici, e quindi insindacabile In questa sede. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 c.p.p. Cass. sez. 3, Sentenza numero 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009 Cass. Sez. 4, Sentenza numero 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004 sez. unumero , Sentenza numero 32 del 22/11/2000 Cc. dep. 21/12/2000 pertanto, la questione della prescrizione del reato pure sollevata dal ricorrente non può essere affrontata. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza 13.6.2000 numero 186 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.