‘Prima casa’: rinunciare all’usufrutto si può, senza perdere le agevolazioni

Nodo gordiano della vicenda è il valore da dare all’atto di rinuncia all’usufrutto su un immobile acquistato da più persone. Respinta la tesi dell’Agenzia delle Entrate si tratta di un atto abdicativo, e non traslativo. Ciò comporta l’estinzione del diritto. Per questo, non vi è effetto decadenziale sui benefici.

Appartamento acquistato, e poi concesso in usufrutto. Operazione conclusa approfittando delle agevolazioni fiscali previste per la ‘prima casa’. E quando vi è rinuncia all’usufrutto? Nessun effetto decadenziale dai benefici Cassazione, ordinanza numero 10249/2013, Sezione Sesta Civile Tributaria, depositata oggi . Rinuncia. Rigettata così, in via definitiva, l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, che già era uscita sconfitta dinanzi alla Commissione tributaria regionale. Sul tavolo la «impugnazione di avviso relativo alla liquidazione dell’imposta ordinaria di registro su atto di compravendita», datata 2004, per cui «erano state concesse le agevolazioni, poi revocate, previste per la prima casa». Ma nodo gordiano della vicenda è il valore da dare ad «un atto di rinuncia all’usufrutto, cioè se allo stesso possa essere ricollegato o meno l’effetto decadenziale dal beneficio fiscale goduto in sede di acquisto di un immobile con altri acquirenti». Per i giudici di secondo grado, in sostanza, «la rinuncia all’usufrutto» va valutata come «atto abdicativo, cui consegue l’estinzione del diritto e non il relativo trasferimento», e, perciò, essa è senza «effetto decadenziale». E questa ottica viene condivisa anche in Cassazione, perché «tra le ipotesi decadenziali», in materia di benefici ‘prima casa’, non è prevista «la rinuncia all’usufrutto», che «non può essere qualificato atto traslativo, producendo l’estinzione del diritto», pur conseguendone la «riespansione del diritto del proprietario».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 14 febbraio – 2 maggio 2013, numero 10249 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione Nel. ricorso iscritto a R.G. numero 16959/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1 - E’ chiesta la cassazione della sentenza numero 04/02/2011, pronunziata dalla CTR di Aosta, Sezione numero 02, del 04.03.2011, depositata il 30 marzo 2011. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando, nel caso, sussistenti i presupposti casa. 2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso, relativo alla liquidazione dell’imposta ordinaria di Registro su atto di compravendita stipulato nell’anno 2004, per il quale erano state concesse le agevolazioni, poi revocate, previste per la prima casa, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 Tariffa allegata al dpr numero 131/1986, nota II bis numero 4. 3 - L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, 4 - La questione da risolvere concerne gli effetti ricollegabili ad un atto di rinuncia all’usufrutto, cioè se allo stesso possa essere ricollegato o meno, l’effetto decadenziale dal beneficio fiscale goduto in sede di acquisto di un immobile in una con altri acquirenti. I Giudici di secondo grado, infatti, hanno ritenuto che, non potendo la rinuncia all’usufrutto essere qualificato un atto di trasferimento vero e proprio, costituendo, bensì, un atto abdicativo, cui consegue l’estinzione del diritto e non il relativo trasferimento, nessun effetto decadenziale era allo stesso ricollegabile. 4 bis - Sembra che le prospettate censure non colgano nel segno, avuto riguardo al fatto che l’impugnata decisione non contiene alcuna affermazione di principio in contrasto con la disposizione denunciata, che le norme prevedenti le agevolazioni di che trattasi non annoverano tra le ipotesi decadenziali la rinuncia all’usufrutto, e che quest’ultimo atto non può essere qualificato traslativo, nel senso proprio del termine, producendo, di per sé, l’estinzione del diritto, ancor quando allo stesso, poi, consegua la riespansione del diritto del proprietario, in tutte le pertinenti facoltà. 5 - Si propone di procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articolo 366 e 380 bis cpc, e di rigettarlo per manifesta infondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi. La Corte, Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa Considerato che, alla stregua del richiamato e condiviso principio, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza Considerato, altresì, che le spese del giudizio di Cassazione vanno liquidate in complessivi Euro milleseicento di cui Euro cento per spese vive ed Euro millecinquecento per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge Visti gli articolo 375 e 380 bis cpc P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro milleseicento, oltre spese generali ed accessori di legge.