Congedi per assistenza ai disabili? Da calcolare in proporzione ai giorni di lavoro

La nota del dipartimento della Funzione Pubblica numero 36667 del 12/9/2012 ha chiarito che, per il personale in regime di part-time verticale, la durata del congedo straordinario biennale ex art 42, commi 5 e segg., d.lgs. numero 151/2001, va riproporzionata in osservanza della regola generale per cui il calcolo va effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente.

Norma di riferimento e regole generali. Il CCNL comparto ministeri del 16.5.2001, il quale si applica anche alle agenzie fiscali, all'articolo 23 ha disciplinando la fruizione dei congedi e permessi per il personale a tempo parziale in generale a questa categoria di lavoratori si applicano gli istituti normativi previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione. Per quanto concerne ferie, festività soppresse e altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di part-time verticale spettano in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno, individuando specifiche deroghe. I congedi straordinari esulano dall’ambito. Tra queste deroghe non è menzionato il congedo. Pertanto, per la Funzione Pubblica, in caso di part-time verticale la sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale, con un calcolo matematico effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presti la propria opera. Qualora il dipendente dovesse optare per tornare al tempo pieno, la nota numero 36667 specifica che il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato e detratto dal complessivo monte biennale per conoscere il periodo ancora fruibile. Altre specificazioni. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato nel caso di articolazione dell'orario sui canonici giorni alla settimana ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio o se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.

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