Guida turistica straniera? Se per un singolo viaggio, la prestazione è occasionale

Scenario la città di Firenze. Sotto accusa un professionista tedesco impegnato ad accompagnare un gruppo di turisti provenienti dalla Germania gli viene contestata l’omessa denuncia di inizio di attività. Ma l’addebito viene completamente azzerato decisiva la valutazione delle caratteristiche della prestazione rispetto alla normativa fissata dalla Regione.

Tour nella splendida Firenze alla fine i turisti tedeschi debbono sottostare allo spread culturale che vede l’Italia primeggiare nel mondo Però, come sussulto d’orgoglio, la guida ha da essere, per forza di cose, made in Germany . Anche se, alla fine, il Cicerone teutonico si ritrova addirittura multato dal Comune avrebbe dovuto effettuare la «denuncia di inizio di attività», come previsto dalla legge regionale toscana. Ma è proprio così? A ribaltare la prospettiva è la giustizia italiana – Cassazione, sentenza numero 13733, Seconda sezione Civile, depositata oggi –, azzerando ogni contestazione, e spiegando che la normativa non è applicabile se la prestazione è «occasionale». Dankeschönumero A ringraziare è il Comune di Firenze, che è pronto ad incassare oltre mille euro da un cittadino tedesco, obbligato, almeno sulla carta, a pagare una ammenda per «avere svolto l’attività di guida turistica senza avere effettuato la prescritta denuncia di inizio di attività». Sanzione legittima? Assolutamente sì, secondo il Tribunale, che rigetta l’opposizione del cittadino tedesco, affermando che la legge regionale non è in contrasto con i «principi del diritto comunitario» perché «espressione dell’esigenza di un controllo preventivo circa l’effettiva professionalità delle guide turistiche straniere prive dei titoli ad hoc richiesti ai professionisti stabilmente operanti in Italia». Gruppo chiuso. Battaglia di principio, oltre che economica, per la guida turistica, che sceglie la strada del ricorso per cassazione, in opposizione con il Comune, contestando la pronuncia del Tribunale. In questa ottica, il legale, che rappresenta il professionista, richiama due elementi centrali primo, la libertà di prestare servizi, anche in materia di turismo, fissata nei Paesi dell’Unione Europea secondo, la mancata valutazione del fatto che «il professionista tedesco guidava un tour chiuso in favore di cittadini tedeschi», e che in caso di « tour chiuso» prevedere una «elezione di domicilio» in Comune è «in contrasto» con la normativa comunitaria. Logico considerare il quadro della Comunione Europea come quello di riferimento, e non a caso i giudici della Cassazione lo prendono in esame con grande attenzione, anche esaminando l’applicazione in Italia, ma ciò che risulta decisivo è la catalogazione della prestazione essa è stabile o meno? Rispondere a questa domanda è decisivo. Perché è acclarato, in questa vicenda, che il cittadino tedesco multato «espletava l’attività di guida turistica» accompagnando a Firenze un gruppo di turisti tedeschi «nell’ambito di un viaggio organizzato in Italia da una agenzia tedesca», ma, sottolineano i giudici, la normativa regionale della Toscana è «diretta a disciplinare l’attività che sia esercitata dalle guide turistiche in modo stabile». Ciò comporta che tale normativa non può trovare applicazione quando «l’attività sia esercitata in modo del tutto occasionale ovvero per la durata di un singolo viaggio organizzato e in relazione alla visita in Italia dei turisti ai quali la guida si accompagna». In questo caso, gli obblighi imposti dalla Regione sono «oneri evidentemente gravosi» e «inutili» e «ingiustificati». Ecco perché, alla luce della vicenda analizzata, il ricorso del professionista va accolto, e la sanzione emessa dal Comune deve essere annullata ab origine .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 giugno – 31 luglio 2012, numero 13733 Presidente Bucciante – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1. E.G.K. proponeva opposizione avverso l’ordinanza numero 458/2004 con la quale il Comune di Firenze gli aveva ingiunto il pagamento di euro 1037,81 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all’articolo 107 comma 1 Legge Regionale Toscana 23.03.2000 numero 42, contestata per avere svolto l'attività di guida turistica senza avere effettuato la prescritta denuncia di inizio di attività. Con sentenza del 23 novembre 2005 il Tribunale rigettava l'opposizione. Nel disattendere l'eccezione di legittimità della legge regionale numero 42/2000, il Giudice riteneva che la previsione dell’obbligo di denuncia dell’attività, posto a carico della guida turistica, non era in contrasto con i principi del diritto comunitario e con quanto in particolare statuito con la sentenza della Corte di Giustizia C 180/89 del 26 febbraio 1991, in quanto era espressione dell’esigenza di consentire alle autorità locali l’esperimento di un controllo preventivo circa l’effettiva professionalità delle guide turistiche straniere prive dei titoli ad hoc richiesti ai professionisti stabilmente operanti in Italia, senza però chiedere agli interessati il conseguimento di ulteriori titoli rispetto a quelli eventualmente ottenuti all’estero. Dunque, tale disciplina era ritenuta in sintonia con la normativa comunitaria posto le prescrizioni contenute nella Legge Regionale Toscana, nel rispetto del requisito di proporzionalità, non richiedono il possesso di un ulteriore titolo abilitativo italiano, bensì il mero assoggettamento al controllo preventivo di valutazione circa l’effettiva professionalità del richiedente, da effettuare presumibilmente secondo i criteri contenuti nella direttiva comunitaria 92/51/CEE. L’opponente non aveva dichiarato di possedere quella competenza professionale necessaria al corretto svolgimento dell’attività di guida turistica in Firenze e, più specificatamente, in Piazza della Signoria, vero e proprio museo a cielo aperto. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione E.G.K. sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimato, depositando memoria illustrativa. Motivi della decisione 1.1. Il primo motivo, lamentando violazione di norme di diritto in relazione all’articolo 49 CE, censura la decisione gravata che non aveva tenuto conto dei principi in materia comunitaria, in particolare dell’articolo 49 CE già, articolo 59, Trattato di Roma della Direttiva CEE numero 42 del 1999, in base ai quali va tenuto conto delle qualifiche professionali maturate nei paesi dell’Unione in modo da rendere effettiva la libertà di prestare servizi anche in materia di turismo e di impedire quei comportamenti che possono ostacolarla o limitarla del resto, la questione era stata affrontata e risolta dalla sentenza della Corte di giustizia del 1991 laddove era stato ritenuto che lo Stato non possa subordinare a un’autorizzazione l’esercizio dell’attività di guida turistica e a tali principi si era pure uniformato lo Stato Italiano con il d.p.r. numero 13.12.1995. La normativa regionale era in contrasto con tali principi prescrivendo la denuncia al Comune nel quale la guida turistica deve eleggere domicilio. 1.2. Il secondo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che i principi contenuti nel d.p.r. del 13.12.1995 avrebbero dovuto portare a interpretare la legge regionale nel senso delle disposizioni comunitarie ma il Giudice aveva erroneamente ritenuto la compatibilità con i principi comunitari non avendo tenuto conto che il professionista tedesco guidava un tour chiuso in favore di cittadini tedeschi e non era soggetto ad alcun autorizzazione resa da una qualche autorità tedesca, dal momento che - in Germania - la professione de qua non è regolamentata nel caso di un tour chiuso, il prevedere una elezione di domicilio in un Comune della Toscana è a dir poco in contrasto sia con l’articolo 49 CE che con la chiara previsione - sia pure di indirizzo - del D.P.R. 13.12.1995. Il giudice, con salto logico privo di qualunque presupposto, sia era spinto ad equiparare un onere - la ‘‘denuncia’’, da presentare presso un Comune della Regione - cui comunque non poteva essere assoggettato il ricorrente trattandosi di un tour chiuso - a un fantomatico ‘‘controllo preventivo di valutazione circa l’effettiva professionalità del richiedente’’, e questo nonostante che nella Toscana 42/2000 non vi sia la benché minima traccia di una qualche procedura di ‘‘controllo’’ da espletare verso le guide impegnate in tour Erroneamente era stato fatto riferimento a una mancanza di competenza professionale del ricorrente e alla circostanza che Piazza della Signoria fosse un museo a cielo aperto senza tenere conto di quanto stabilito dalla Convenzione di Parigi del 23 novembre 1972. Invoca ancora in particolare i principi dettati dalla sentenza della Corte di Giustizia del 1991 e ribaditi dalla sentenza della S.C. numero 11751/2006. 1.3. I motivi - che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati. a Occorre premettere che la sentenza della Corte di Giustizia C 180/89 del 26 febbraio 1991, dopo avere precisato che l’articolo 59/ora 49 del Trattato CEE ha lo scopo di eliminare le restrizioni della libera prestazione di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato sul cui territorio deve essere fornita la prestazione, ha statuito che lo Stato membro non può subordinare l’esecuzione della prestazione di servizi sul proprio territorio al rispetto di tutte le condizioni prescritte per lo stabilimento, perché altrimenti priverebbe di ogni effetto utile le disposizioni destinate a garantire la libera prestazione dei servizi peraltro, in considerazione delle speciali caratteristiche di talune prestazioni di servizi, il fatto che uno Stato membro subordini dette prestazioni a dei requisiti di qualificazione del prestatore, conformemente alle norme che disciplinano questi tipi di attività sul suo territorio, non può essere considerato incompatibile con gli articolo 59 e 60 del Trattato la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale sancito dal Trattato, può venire limitata solamente da norme giustificate dall’interesse generale e obbligatorie nei confronti di tutte le persone e le imprese che esercitino la propria attività nel territorio dello Stato destinatario, nella misura in cui tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito. Inoltre, i suddetti requisiti debbono essere obiettivamente necessari al fine di garantire l’osservanza delle norme professionali e la tutela degli interessi da queste perseguita. L’interesse generale attinente alla valorizzazione del patrimonio storico e alla migliore divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico e culturale di un paese può costituire un’esigenza imperativa che giustifica una restrizione della libera prestazione dei servizi, anche se ciò non può spingersi al punto da subordinare l’esercizio dell’attività delle guide turistiche che viaggiano con un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro al possesso di una autorizzazione che presuppone l’acquisizione di una determinata qualificazione professionale comprovata dal superamento di un esame in tal caso lo Stato pone delle restrizioni che eccedono quanto è necessario per garantire la tutela di detto interesse, quando l’attività consiste nel guidare i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata. b Il d.p.r. 13.12.1995 numero 198700, in attuazione dei principi dettati dalla sentenza predetta, ha previsto, fra le altre disposizioni, all’articolo 1 che le regioni assicurano che il controllo dell’esercizio professionale dell’attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell’Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato per durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto fra gli altri il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell’attività di guida turistica all’articolo 2, che le regioni individuano, d’intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, numero 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica. Ciò premesso, la legge Regione Toscana numero 42 del 2000, nello stabilire all’articolo 9 i requisiti per l’esercizio della professione di guida turistica, tra l’altro prevede che ‘‘è necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 58 e seguenti della L.R. 9/1996, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge i non residenti che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, intendono svolgere l’attività di guida turistica in Toscana, possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio’’. Con l’ordinanza-ingiunzione impugnata dal ricorrente è stato al medesimo contestato di avere esercitato l’attività di guida turistica senza avere effettuato la denuncia di inizio attività non è controverso che il ricorrente, cittadino tedesco, espletava l’attività di guida turistica nel mentre accompagnava in Firenze in Piazza della Signoria dei turisti tedeschi in visita nell’ambito di un viaggio organizzato in Italia da una agenzia tedesca. Orbene, la norma della Regione Toscana è evidentemente diretta a disciplinare l’attività che sia esercitata dalle guide turistiche nel territorio della Regione in modo stabile, richiedendo fra l’altro per i soggetti non residenti, la elezione di domicilio in un Comune della Toscana. Pertanto, la norma non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui - come nel caso del ricorrente - l’attività sia esercitata in modo del tutto occasionale ovvero per la durata di un singolo viaggio organizzato e in relazione alla visita in Italia dei turisti ai quali la guida turistica si accompagna. In tal caso, la denuncia di inizio di attività e la necessaria elezione di domicilio in un Comune della Toscana, da un lato, costituiscono oneri evidentemente gravosi per colui che esercita l’attività di guida turistica in occasione del singolo viaggio organizzato dallo Stato di provenienza e, dall’altro, appaiono anche inutili e, come tali, ingiustificati, posto che non potrebbero neppure raggiungere lo scopo di effettuare i controlli che tali misure dovrebbero essere dirette ad attuare. Pertanto, deve ritenersi insussistente la violazione contestata il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti, il ricorso va deciso nel merito ex articolo 384 cod. proc. civ. deve essere accolta l’originaria opposizione proposta e deve essere annullata l’ingiunzione opposta. La peculiarità della questione induce a ritenere la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione e annulla l’ingiunzione numero 458/2004 emessa dal Comune di Firenze nei confronti di E.G.K. Compensa le spese dell’intero giudizio.