Revoca del secondo testamento, ma non del primo di eguale contenuto? Poco importa ... gli effetti si estendono anche a quest’ultimo!

Qualora ad un testamento olografo faccia seguito un testamento pubblico recante la medesima attribuzione patrimoniale in favore dello stesso erede, la successiva revoca, per atto notarile del testamento pubblico senza alcuna menzione del precedente olografo estende i propri effetti al testamento olografo precedente ove quello pubblico sia meramente riproduttivo, sicché ai fini della revoca espressa del testamento occorre guardare non tanto alla scheda testamentaria in sé, quanto piuttosto alle attribuzioni patrimoniali che essa reca.

Il caso. Con atto di citazione, la sorella e tre nipoti del de cuius, quali unici eredi legittimi, convenivano in giudizio la cognata del defunto affinché quest’ultima lasciasse l’appartamento occupato, facente parte della massa ereditaria. La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria deduceva che con testamento olografo del febbraio del 1976 era stata costituita dal de cuius erede universale lasciandole la maggior consistenza del suo patrimonio, mentre con altro precedente testamento olografo del 1973, le disposizione testamentarie erano dirette non solo a favore di essa, ma anche degli altri cognati, istituiti legatari. Per le suddette ragioni chiedeva al Tribunale di essere dichiarata erede o legataria dei beni mobili e immobili in oggetto. Il Tribunale di Roma, ritenuta la validità dei testamenti olografi, rigettava le domande attoree e dichiarava che la successione del de cuius era regolata dai testamenti olografi del 19 maggio 1973 e del febbraio 1976. Il primo conteneva il legato congiunto di tutti i cognati del testatore, il secondo l’istituzione della sola convenuta quale unica ed esclusiva erede in ordine ai beni immobili e mobili descritti nell’ultimo testamento. I soccombenti proponevano appello, insistendo per la declaratoria di essi quali unici eredi del de cuius, in quanto, a loro dire, i due testamenti olografi dovevano ritenersi invalidi, non solo perché non riconducibili al de cuius, ma anche perché revocati ed oggetto di rinuncia da parte della convenuta. La Corte d’appello confermava la validità dei due testamenti e riteneva che il primo del 19 maggio 1973 non era stato revocato dal successivo testamento pubblico del 22 maggio 1973, di identico contenuto. Né era stato revocato dal successivo atto pubblico a cura del notaio nel 1984, con il quale il de cuius aveva revocato i precedenti testamenti, eccetto quello del 19 maggio 1973 con il quale erano beneficiari tutti i cognati, ed eccetto quello del 1976 in base al quale doveva ritenersi che all’appellata fosse attribuita la qualifica di erede. Insoddisfatti della decisione d’appello i nipoti del de cuius ricorrevano in cassazione. Nell’indagare sulla volontà del testatore La censura formulata dinanzi ai giudici di legittimità, riguarda la questione se con la revoca espressa del testamento pubblico del 22 maggio 1973, avvenuta con atto notarile nel 1984, il testatore abbia inteso revocare altresì il testamento olografo del 19 maggio 1973, posto che entrambi i testamenti avevano il medesimo contenuto. I giudici di merito avevano accertato la revoca del solo testamento pubblico 22 maggio 1973 , per cui continuava ad operare il testamento olografo del 19 maggio 1973. Sul punto la Corte territoriale precisava che proprio perché i due testamenti contenevano disposizioni di identico tenore non erano inconciliabili per effetto dell’articolo 682 c.c. a mente del quale «il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che non sono con esso incompatibili». La corte concludeva col dire che, accertata la mancata caducazione del primo testamento, a nulla rilevava la successiva revoca del de cuius con atto pubblico che riguardava solo il testamento pubblico ancorché identico. occorre seguire i canoni interpretativi prescritti. I ricorrenti hanno ritenuto che la Corte d’appello non abbia correttamente indagato sulla volontà del de cuius alla luce delle norme che regolano le disposizioni testamentarie. Secondo gli stessi, infatti, era chiara l’intenzione del testatore di revocare i precedenti testamenti nel senso che egli non intendeva più beneficiare i propri cognati con il lascito dei due appartamenti. I giudici di secondo grado avrebbero dovuto dichiarare revocato anche il primo testamento olografo, attesa l’incompatibilità tra le volontà sostanziali manifestate con il primo testamento e le opposte incompatibili volontà manifestata con l’atto di revoca. La Suprema Corte ha reputato fondata la doglianza, ritenendo che la Corte di merito non abbia correttamente seguito i canoni interpretativi prescritti ai fini dell’accertamento della volontà del de cuius. Nel caso di specie gli Ermellini hanno ritenuto che la Corte di merito, nel ricostruire la volontà del testatore, non si sia attenuta alle regole ermeneutiche di cui all’articolo 1362 c.c., né abbia tenuto conto del fatto che l’interpretazione delle disposizione testamentarie - rispetto a quella del contratto - è caratterizzata da una più penetrante ricerca della volontà del de cuius. Se il contenuto è identico, la revoca del secondo testamento, estende i propri effetti anche al primo testamento. Le volontà di quest’ultimo, infatti, a dire della Corte vanno individuate sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, nel dubbio, anche ad elementi estrinseci quali la cultura, la mentalità, gli ambienti di vita. Pertanto, ove ad un testamento olografo faccia seguito un testamento pubblico recante la medesima attribuzione patrimoniale in favore dello stesso erede, la successiva revoca, per atto notarile del testamento pubblico senza alcuna menzione del precedente olografo, estende i propri effetti al testamento olografo precedente, ove quello pubblico sia meramente riproduttivo. Sicché ai fini della revoca espressa del testamento occorre guardare non tanto alla scheda testamentaria in sé, quanto piuttosto alle attribuzioni patrimoniali che essa reca. In via conclusiva la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza d’appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 maggio - 10 ottobre 2012, numero 17267 Presidente Felicetti – Relatore Bursese Svolgimento del processo Con atto notificato il 3.7.1997 Z.A.A.M. , D Z. , M Z. e numero .Z. , deducevano che il era deceduto in il loro congiunto ZO.Ni. , vedovo di T D.F. e senza figli, lasciando quali unici eredi legittimi, la sorella A. ed i nipoti D. , numero e M. , figli del premorto fratello Mi. precisavano che il compendio ereditario era costituito da alcuni immobili siti in omissis , oltre che da depositi bancari e postali aggiungevano che D.F.C. , cognata del de cuius, occupava uno di tali immobili quello sito in omissis ritenendosi erede dello stesso Zo. chiedevano pertanto, che l'adito tribunale di Roma accertasse e dichiarasse che essi attori erano gli eredi del defunto Zo.Ni. , con la condanna della convenuta a rilasciare l'appartamento in questione. C D.F. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda avversaria, deducendo che il de cuius con un testamento olografo datato 1.2.1976 l'aveva costituita erede universale, lasciandole la maggior consistenza del suo patrimonio, mentre con altro precedente testamento olografo del 19.5.1973 le disposizioni testamentarie erano dirette non solo a favore di essa convenuta ma anche degli altri cognati del de cuius, D.F.A.A. , L D.F. , G D.F. , istituiti legatari. Chiedeva pertanto che il tribunale adito la dichiarasse erede o legataria dei beni mobili ed immobili di cui trattasi, con la condanna della nipote M Z. al rilascio dell'appartamento del de cuius da cui l'aveva estromessa ed al risarcimento dei danni. All'udienza del 6.05.1998 la causa veniva riunita ad altra che gli stessi attori avevano promosso contro i D.F. al fine di essere dichiarati, in quanto unici eredi legittimi di Zo.Ni. , proprietari di due appartamenti siti in Roma, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio degli stessi. Il Tribunale di Roma, con sentenza numero 23460/2001, ritenuta la validità dei testamenti olografi in parola, rigettava entrambe le domande formulate dagli attori e dichiarava che la successione di Zo.Ni. era regolata dai menzionati testamenti olografi in data 19.5.73 ed i 1.2.1976 contenenti, il primo, legato congiunto in favore di tutti i germani D.F. ed il secondo, l'istituzione della sola C D.F. unica ed esclusiva erede di Zo.Ni. in ordine ai beni immobili e mobili descritti in tale ultimo testamento. La sentenza veniva appellata dai sig.ri Z. , i quali, in riforma dell'impugnata decisione, insistevano per la declaratoria di essi appellanti quali unici eredi del de cuis, i cui due testamenti olografi non essendo a lui riconducibili, dovevano ritenersi inefficaci ed invalidi, anche perché revocati ed oggetto di rinuncia da parte di C D.F. . Si costituivano gli appellati che insistevano per il rigetto del gravame. Essendo deceduta C D.F. , il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi della medesima, V.F. , numero .V. , e R V. . L'adita Corte d'Appello di Roma, con sentenza numero 4521/09, rigettava l'appello, compensando le spese del grado. La Corte capitolina, confermava la validità dei suddetti testamenti e riteneva - per quanto interessa ancora in questa sede - che il testamento olografo del 19.5.73 di cui erano beneficiari tutti i germani D.F. non era stato revocato dal successivo testamento pubblico del 22 maggio 1973, di contenuto identico in quanto contemplava le stesse disposizioni patrimoniali, né dal successivo atto pubblico dello stesso notaio in data 27.12.1984 con il quale il de cuis aveva revocato i precedenti testamenti, tranne oltre al testamento olografo del 1.2.76 il ricordato testamento del 19.5.73, che quindi era destinato ad operare in via esclusiva a seguito della revoca delle successive conforme disposizioni testamentarie, nonché quello del 1.2.1976, in base a cui doveva ritenersi che a D.F.C. fosse attribuita la qualifica di erede non più revocabile in quanto si trovava nel possesso dei beni ereditari. Avverso la predetta sentenza A.A.M Z. , Z.D. , M Z. e numero .Z. , ricorrono in cassazione formulando una sola articolata censura che riguarda soltanto la dedotta revoca anche del testamento del 19.5.73 resistono con controricorso D.F.A.A. , D.F.L. , nonché D.B.M. , V.M. e G. , nella qualità di eredi di R.numero .V. si disponeva quindi l’integrazione del contraddicono nei confronti degli eredi di V.R. , deceduto le parti hanno depositato memorie e documenti. Motivi della decisione Occorre affrontare in primis la questione pregiudiziale posta dai controricorrenti e concernente il difetto d'interesse dei ricorrenti, essendo passata in giudicato per mancata impugnazione la pronuncia della sentenza che accerta la qualità di erede universale di D.F.C. e per essa, ormai defunta, dei suoi eredi. Si sarebbe dunque al riguardo formato un giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ciò che non consentirebbe l’apertura, sia pure parziale, della successione legittima. Ne discenderebbe - sempre secondo i controricorrenti - il mancato interesse degli odierni ricorrenti ad impugnare le disposizioni testamentarie del 19.5.73 perché in caso d'accoglimento della loro domanda, i beni oggetto di tale testamento andrebbero ad accrescere la massa ereditaria nella disponibilità dell'unico erede testamentario, C D.F. articolo 674 c.c. , per cui ai ricorrenti Z. non ne deriverebbe beneficio o vantaggio alcuno. L'eccezione non appare fondata. Essa muove infatti da un presupposto chiaramente errato, che nella fattispecie possa operare il diritto d'accrescimento tra coeredi di cui all'articolo 674 c.c. e ss. c.c Invero, l'istituto dell'accrescimento può aversi soltanto nel caso di chiamata congiuntiva quando più eredi sono istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parte o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa e non voglia accettare . Nella fattispecie non sussistono tali condizioni, mancando la vocazione o chiamata congiuntiva, che sussiste quando gli eredi siano chiamati con uno stesso testamento coniunctio verbis e il testatore non abbia fatto determinate parti, ovvero pur determinando le parti, abbia chiamato i coeredi in parti uguali coniunctio re pertanto per l'accrescimento delle quote ereditarie è necessaria la coniunctio re et verbis. Nel caso in esame mancano i requisiti della coniunctio re et verbis, atteso che C D.F. è stata istituita unica erede con il testamento olografo del 1.2.76 per cui non vi è alcuna chiamata congiuntiva con gli altri D.F. , nominati legatari, ma con altro testamento olografo del 19.5.73. D'altra parte è pacifico che il de cuis con l'indicato testamento in favore di C D.F. , non avesse disposto di tutti i suoi beni, ciò che rende possibile la coesistenza della successione legittima con quella testamentaria Cass. numero 2968 de 7.4.97 Cass. numero 6697 del 10.5.02 . Appare dunque infondata l'eccezione concernente l'eccepito difetto d'interesse in capo ai ricorrenti Z. , eredi legittimi. Passando all'analisi del ricorso, con l'unico motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli articolo 1362, 587, 679, 680, 682 c.c. in relazione alla dedotta revoca anche del testamento 19.5.1973. La censura riguarda la questione se il testamento olografo del 19.5.73 sia stato revocato o meno a seguito della revoca espressa del successivo testamento pubblico del 22.5.1973 avvenuta per atto pubblico del de cuius in data 27.12.84, atteso che i due testamenti contenevano disposizioni di identico tenore. La corte capitolina, ha ritenuto che per effetto di tale atto pubblico - che richiamava espressamente il testamento pubblico del 22 maggio 1973, ma non quello olografo del 19 maggio73 - era stato revocato solo il primo, per cui continuava ad operare l'olografo in via esclusiva. Precisava la corte territoriale che i due testamenti, proprio perché contenevano disposizioni d'identico tenore , non erano affatto inconciliabili, per effetto dell'articolo 682 c.c. secondo cui il testamento posteriore quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili. Tale norma presuppone la possibilità logica e giuridica della concorrenza delle disposizioni testamentarie non contemporanee e fissa, in linea di principio, la regola della loro paritaria coesistenza, cioè della conservazione delle disposizioni più antiche, sicché di massima, queste sopravvivono e convivono con il testamento novello, restandone travolte soltanto quelle incompatibili con le successive . Concludeva la Corte che accertata la mancata caducazione del primo testamento, a nulla rilevava la successiva revoca del de cuis con il ricordato l'atto pubblico del 27.12.1984 che riguardava solo il testamento pubblico ancorché identico del 22.5.1973 . Gli esponenti censurano questo punto della sentenza sotto svariati profili. A loro avviso tale ragionamento è viziato da violazione delle norme di legge richiamate, in quanto non è stata correttamente ed adeguatamente indagata la volontà del de cuius alla luce delle norme che regolano le disposizioni testamentarie. Con riferimento in specie al menzionato atto di revoca notarile, il giudice di merito ha limitato la sua indagine al solo contenuto letterale dello stesso, in cui si menzionava solo il testamento pubblico, ma non quello olografo. Invece nell'atto di revoca del de cuius . l'espressione il testamento del 1973 doveva essere interpretata, alla luce del complesso dei vari atti, tenendo primario conto delle volontà sostanziali nello stesso atto contenute alla luce delle finalità che con la sottoscrizione della revoca il detto de cuius intendeva raggiungere seguendo il medesimo canone ermeneutico del contenuto e dello scopo già osservato al momento della prima valutazione dei soli due testamenti tra di loro, che aveva portato la corte a rilevarne l'identità di contenuti . Erano invero chiare - per i ricorrenti - la volontà e l'intenzione del testatore nella revoca dei precedenti testamenti, nel senso che egli non intendeva più beneficiare i propri cognati con il lascito dei due appartamenti. La corte capitolina dunque applicando correttamente i canoni interpretativi giurisprudenziali, avrebbe dovuto dichiarare revocato anche il primo testamento olografo, attesa l'evidente incompatibilità tra le volontà sostanziali manifestate con il primo testamento e le opposte incompatibili volontà sostanziali manifestate con l'atto ultimo di revoca, evitando con ciò di volere concludere con una finale affermazione revoca delle successive e conformi disposizioni testamentarie che oltre ad essere contraddittoria in se .contrasta con la volontà del de cuius . La doglianza è fondata. Non v'è dubbio che la corte di merito non ha correttamente seguito i canoni interpretativi prescritti ai fini dell'accertamento della volontà del de cuius nelle disposizioni testamentarie in parola, in considerazione, tra l'altro, della peculiarità della vicenda in esame, nella quale il testamento olografo del 19.05.73 - che recava determinate attribuzioni patrimoniali - era stato seguito soltanto 3 giorni dopo in data 22.5.73 da un testamento pubblico che riproduceva le stesse attribuzioni patrimoniali e perciò era stato ritenuto dal giudice del merito contenente una disposizione mortis causa sovrapponibile e non incompatibile agli effetti dell'articolo 682 c.p.c. cosicché il testamento pubblico potrebbe atteggiarsi a negozio riproduttivo, assolvendo ad una funzione meramente duplicativa del precedente olografo, redatto solo 3 giorni prima. Ne deriva che va stabilito - sulla base di un più accurato esame delle emergenze istruttorie acquisite - se, con la revoca delle disposizioni testamentarie in esame, il de cuius avesse inteso o meno non più beneficiare i propri cognati D.F. , eliminando entrambe le disposizioni testamentarie. Nel caso di specie infatti si ritiene che la Corte di merito nella scelta e valutazione degli elementi di giudizio più idonei a ricostruire la volontà del de cuius, non si sia attenuta alle regole ermeneutiche di cui all'articolo 1362 c.c., v. Cass. Sez. 2, numero 7422 del 11/04/2005 , né ha tenuto conto che questa S.C. ha precisato in materia, che l'interpretazione disposizioni testamentarie è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all'articolo 1362 c.c. applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria , va individuata sulla base dell'esame globale della scheda, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore Cass. Sez. 2, numero 24637 del 03/12/2010 . In relazione alla particolare fattispecie in esame, può enunciarsi il seguente principio Ove ad un testamento olografo faccia seguito un testamento pubblico recante la medesima attribuzione patrimoniale in favore dello stesso erede, la successiva revoca, per atto notarile, del testamento pubblico, senza alcuna menzione del precedente olografo estende i propri affetti al testamento olografo precedente ove quello pubblico sia meramente riproduttivo, sicché ai fini della revoca espressa del testamento occorre guardare non tanto alla scheda testamentaria in sé, quanto piuttosto alle attribuzioni patrimoniali che essa reca . Conclusivamente il ricorso dev'essere accolto la sentenza dev'essere cassata e la causa rinviata anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, la quella deciderà sulla base del principio di diritto sopra enunciato. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.