Le circolari del fisco vincolano Equitalia

Le circolari ministeriali e i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate sono vincolanti per i concessionari della riscossione che non possono discostarsene.

La sentenza numero 3907 del 12 marzo 2012 del giudice di legittimità, in accoglimento del ricorso in Cassazione di Equitalia - che aveva seguito, per il rimborso Iva, una procedura e i termini contenuti in una circolare ministeriale del 1999 - ha statuito che le circolari ministeriali e i documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate sono vincolanti per i concessionari della riscossione. Il caso. Ad avviso della sezione Tributaria, l’assunto della CTR secondo cui la decorrenza del termine di cui all’articolo 21 d.lgs. numero 546/92 non può ancorarsi alla data di emanazione di risoluzioni dell’amministrazione finanziaria interpretative della normativa, essendo tali risoluzioni inidonee a costituire un diritto prima insussistente, «è certamente corretto in linea generale e ha trovato plurime conferme nella giurisprudenza». In particolare, secondo la sentenza numero 813 del 17/01/2005 della Suprema Corte di Cassazione il dies a quo per il calcolo del termine di decadenza per la richiesta di rimborso non può decorrere dalla pubblicazione di un atto di prassi dell’amministrazione. Infatti, l’interpretazione ministeriale ha valore ricognitivo ma non costitutivo di diritti ed obblighi, con la conseguenza che, in materia d’IVA, in cui il d.p.r. numero 633/72 non contiene una specifica disciplina del rimborso ad istanza di parte, occorre fare riferimento al termine generale previsto dall’articolo 21 d.lgs. numero 546/1992, secondo cui «la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione». Il concessionario non può discostarsi dalle circolari amministrative. Le circolari Tuttavia, «tale principio», secondo la sentenza in commento, «pur astrattamente condivisibile, va dimensionato sulle singole fattispecie di rimborso, in relazione alle modalità di formazione dei titoli abilitanti a far valere i relativi diritti e ai soggetti che ne sono destinatari. In particolare esso non può essere applicato trascurando la peculiarità della posizione di soggezione del concessionario, che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive impartite dall’Amministrazione, non può discostarsi dalle circolari amministrative». In definitiva «il valore meramente ricognitorio di diritti e obblighi, normalmente ricollegabile all’interpretazione ministeriale, non esclude la possibilità di attribuire, nella specie, valore determinante alla circolare, tenuto conto della posizione di soggezione del concessionaria che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive e istruzioni impartite dall’Amministrazione, non poteva discostarsi dalle circolari amministrative che fino a quel momento avevano negato il diritto al rimborso». Le circolari non sono vincolanti per il contribuente e non possono essere impugnate. Giova osservare che poiché le circolari del ministero delle finanze non sono vincolanti si salva solo dalle sanzioni e non dall’accertamento il contribuente che, allineandosi alle indicazioni dell’amministrazione, vìola norme tributarie Cass., sent. numero 6056/2011 . Le circolari hanno carattere interno e non sono vincolanti per i terzi né sono fonte di diritti a favore degli stessi né di obblighi a carico dell'amministrazione. Queste disposizioni, infatti, sono emanate dall'amministrazione per l'interpretazione e l'applicazione della legge al fine di chiarire dubbi e stabilire criteri uniformi per gli uffici dipendenti. Ne consegue che la circolare di interpretazione di una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante. La circolare, quindi, non è mai impugnabile né di fronte al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di servizio di potestà impositiva Cass., sent. numero 2850/2012 . Quindi le Commissioni Tributarie possono legittimamente non uniformarsi alla previsioni contenute in circolari ed risoluzioni conseguentemente la violazione delle stesse da parte delle stesse Commissioni Tributarie non è, ai sensi dell’articolo 360, comma primo, numero 3 c.p.c., denunciabile in Cassazione per violazione di legge.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 25 gennaio – 12 marzo 2012, numero 3907 Presidente Iacobellis - Relatore Cosentino Fatto e diritto rilevato che, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta “La società Equitalia Emilia Nord spa, già concessionaria per la riscossione dei contributi dovuti al Consorzio della bonifica parmense, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna ha negato il suo diritto al rimborso - limitatamente alle somme versate prima del 14.6.97 – dell’IVA versata sugli aggi esattoriali percepiti per la riscossione dei contributi consortili negli anni dal 1990 al 1998 IVA non dovuta, ai sensi dell'articolo 10, numero 5, dpr 633/72, in considerazione della natura tributaria dei contributi consortili, come riconosciuto dal Ministero delle Finanze con la circolare numero 52/E del 26.2.99. La Commissione Tributaria Regionale ria motivato la propria decisione sull'assunto della tardività - in relazione alle somme versate prima del 14.6.97 - della istanza di rimborso, avanzata il 14.6.99, in considerazione del termine di decadenza di due anni dalla data del pagamento stabilito dall'articolo 21 D.Lgs.vo 546/92. Con l'unico motivo di ricorso Equitalia Emilia Nord spa deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 21 D.Lgs.vo 546/92, 32 DPR 43/98, 11 e 53 D.Lgs.vo 112/99 e 10 I. 212/2000, affermando che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale ha ancorato la decorrenza del termine di cui articolo 21 D.Lgs.vo 546/92 alla data dei pagamenti, mentre avrebbe dovuto far decorrere detto termine dalla data della circolare numero 52/E del 26.2.99, in relazione alla quale l'istanza di rimborso era pienamente tempestiva. L'Agenzia si è costituita con controricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato. L'assunto della Commissione Tributaria Regionale e dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la decorrenza del termine di cui all'articolo 21 D.Lgs.vo 546/92 non può ancorarsi alla data di emanazione di risoluzioni dell'amministrazione finanziaria interpretative della normativa, essendo tali risoluzioni inidonee a costituire un diritto prima insussistente, è certamente corretto in linea generale e ha trovato plurime conferme nella giurisprudenza di questa Corte sentenze 11020/97, 813/05 e, proprio in un caso analogo a quello ora in esame, 7271/09 . Tale principio, tuttavia, pur astrattamente condivisibile, va dimensionato sulle singole fattispecie di rimborso, in relazione alle modalità di formazione dei titoli abilitanti a far valere i relativi diritti e ai soggetti che ne sono destinatari. Per quanto qui in particolare interessa, esso non può essere applicato trascurando la peculiarità della posizione di soggezione del concessionario, che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive ed istruzioni impartite dall'Amministrazione, non può discostarsi dalle circolari amministrative. Appare quindi applicabile nella specie la massima fissata da Cass. 19623/09 non contraddetta da altre successive e a cui si ritiene debba darsi conferma e seguito secondo cui Ai fini del rimborso dell'IVA indebitamente versata sugli aggi corrisposti agl'istituti di credito concessionari del servizio di riscossione dei contributi di bonifica, trova applicazione, in mancanza di una disciplina specifica, il termine biennale di decadenza previsto dall'articolo 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, il quale decorre non già dalla data del versamento dell'imposta, ma dall'emanazione della circolare numero 52/E del 1999, con cui l'Amministrazione finanziaria, prendendo atto dell'orientamento consolidatosi in giurisprudenza, ha riconosciuto la natura tributaria dei contributi consortili, con la conseguente applicabilità agli aggi dell'esenzione prevista dall'articolo 10 numero 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633 il valore meramente ricognitorio di diritti ed obblighi, normalmente ricollegabile all'interpretazione ministeriale, non esclude infatti la possibilità di attribuire, nella specie, valore determinante alla circolare, tenuto conto della posizione di soggezione del concessionario, che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive ed istruzioni impartite dall'Amministrazione, non poteva discosiarsi dalle circolari amministrative che fino a quel momento avevano negato il diritto al rimborso. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con P accoglimento del ricorso” che la parte intimata è costituita, avendo depositato controricorso che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che nessuna delle parti ha depositato memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.