Il processo si interrompe automaticamente se l’avvocato è cancellato dall’albo

La cancellazione del difensore dall’albo professionale, se avvenuta prima della chiusura della discussione, comporta l’interruzione ope legis del processo e la conseguente nullità degli atti successivi, nonché dell’eventuale sentenza.

La cancellazione dell’avvocato dall’albo professionale è assimilabile alle ipotesi di radiazione o sospensione trova, quindi, applicazione l’articolo 301 c.p.c. e il processo deve considerarsi automaticamente interrotto dal giorno del provvedimento disciplinare. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1355 del 31 gennaio scorso. Il caso. Un’automobilista rimasta coinvolta in un sinistro stradale conveniva in giudizio proprietario e conducente della vettura danneggiante, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La vicenda, però, non giungeva a una decisione nel merito perché , nel frattempo, al difensore dell’attrice veniva inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo. Il Tribunale dichiarava interrotto il processo, con conseguente nullità degli atti compiuti a seguito del citato provvedimento. La Corte d’appello confermava la sentenza di I grado e l’automobilista proponeva ricorso per cassazione. Interruzione ope legis in caso di impedimento del procuratore. Le censure sollevate dalla ricorrente non meritano accoglimento il Collegio, infatti, ribadisce che la cancellazione dell’avvocato è assimilabile alle ipotesi di radiazione e sospensione, per cui trova applicazione l’articolo 301 c.p.c., che prevede, appunto, l’interruzione automatica del processo in caso di impedimento o morte del procuratore, con la conseguenza che tutti gli atti successivi, compresa l’eventuale sentenza, sono da considerare nulla. La S.C. precisa, poi, che non si applica l’articolo 301, bensì il 286, solo nel caso in cui la cancellazione o sanzione equivalente avvenga dopo la chiusura della discussione. La nomina del nuovo procuratore non evita l’interruzione, se avviene a tre anni di distanza. Correttamente, quindi, la Corte d’appello ha valutato che in caso di cancellazione dall’albo del difensore, si determina automaticamente l’interruzione del processo, dal giorno dell’evento. E non vale ad escludere tale interruzione la nomina di un nuovo difensore, ad opera della parte, se essa è avvenuta, come nel caso di specie, a tre anni di distanza dal provvedimento di cancellazione. E’, infatti, onere della partequello di provvedere alla sostituzione del procuratore con il primo atto utile, e comunque di evidenziare la volontà di conferire la procura ad un nuovo difensore tre anni di inattività non manifestano tale volontà, di modo che il giudizio deve necessariamente, ed automaticamente, considerarsi interrotto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 novembre 2011 – 31 gennaio 2012, numero 1355 Presidente Petti – Relatore Musso Svolgimento del processo Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 15.6.94, T.C. ha convenuto innanzi il Tribunale Civile di Roma R.P., F.S. e l'Assitalia s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità rispettivamente di proprietario, conducente e impresa di assicurazione del veicolo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti all'autovettura di sua proprietà a seguito dell'incidente verificatosi il omissis . Si costituivano in giudizio i convenuti e all'udienza del 12.2.2002 la causa veniva trattenuta in decisione. Parte attrice provvedeva al deposito della comparsa conclusionale in data 13.4.2002, costituendosi con un nuovo difensore nella persona dell'avv. S.G. . Con sentenza numero 31376/2002, il Tribunale di Roma, considerando che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con provvedimento del 14.1.97, aveva disposto la cancellazione dall'Albo dell'avv. N. S., procuratore di parte attrice e che tale provvedimento era divenuto esecutivo in data 24.6.99, dichiarava interrotto il processo e la nullità degli atti compiuti successivamente a detto provvedimento. Proponeva appello T.C. e, costituitisi i convenuti, la Corte d'Appello di Roma, con la decisione in esame, depositata in data 17.5.2006, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado, ritenendo la fattispecie in esame disciplinata dall'articolo 301 c.p.c. e che comunque la nomina del nuovo difensore era avvenuta a distanza di circa tre anni da detto provvedimento di cancellazione. Ricorre per cassazione la T. con unico articolato motivo, e relativo quesito resiste con controricorso Ina Assitalia. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione degli articolo 83, 301, 302 e 112 c.p.c. si afferma che, con la comparsa conclusionale depositata in data 13.4.2002, si è determinata l'interruzione del processo ex articolo 302 c.p.c Il ricorso non merita accoglimento. Non può che ribadirsi quanto già statuito da questa Corte tra le altre, nnumero 25641/2010, e 8409/1996 , secondo cui la cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, numero 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione, dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'articolo 286, secondo comma, c.p.c., determina automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Ed inoltre che il decesso del procuratore nel corso del giudizio non determina l'interruzione del processo quando però la parte provveda alla sua sostituzione con il primo atto utile nella specie in sede di comparsa conclusionale , anche se diverso da quelli indicati nell'articolo 83, comma terzo, c.p.c., purché evidenzi la volontà di conferire la procura al nuovo difensore. Ne deriva che correttamente la Corte di Roma, da un lato, ha affermato che, in caso di cancellazione dall'albo professionale dell'unico difensore con cui la parte è costituita nel giudizio di merito, si determina ope legis, automaticamente la interruzione del giudizio dal giorno dell'evento e, dall'altro, che non può ritenersi che, nella vicenda in esame, l'interruzione del processo non si sia verificata per la nomina, da parte della T., di un nuovo difensore, essendo la stessa avvenuta a distanza di quasi tre anni dal provvedimento di cancellazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi , oltre spese generali ed accessorie come per legge.