Il comune può posizionare l’armadietto porta autovelox dove meglio crede. Ma resta necessaria la presenza dei vigili per lo scatto fotografico se il posizionamento del manufatto non permette l’uso automatico dello strumento elettronico.
Lo ha ribadito il Ministero dei Trasporti con il parere numero 3937 del 4 luglio 2012. La questione dell’impiego dei box autovelox in modalità automatica non trova ancora una compiuta definizione anche per la mancata approvazione del decreto ministeriale previsto dalla legge 120/2010 che avrebbe dovuto regolare meglio la questione. Ma resta sempre possibile utilizzare i temuti box colorati come deterrente e saltuario alloggio presidiato dei sistemi autovelox. In pratica mentre l’uso automatico e senza polizia attualmente è permesso di fatto solo sulle autostrade e sulle strade di grande percorrenza anche urbane previo nulla osta del prefetto , resta sempre praticabile, senza limitazioni, l’uso dell’autovelox controllato dalla polizia, anche senza fermo immediato. Basterà segnalare regolarmente la postazione attiva per immortalare i trasgressori. Per questo motivo alcuni comuni hanno iniziato a posizionare dissuasori di velocità porta autovelox anche sulle strade urbane con lo scopo di utilizzare saltuariamente il box con il misuratore di velocità e la presenza dei vigili. Al riguardo una provincia della Lombardia ha richiesto chiarimenti al ministero. I manufatti porta autovelox, specifica la nota centrale, non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal codice della strada. Neppure l’eventuale impiego come componenti della segnaletica può essere autorizzato in quanto questi manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal regolamento stradale. Allo stato attuale, conclude il parere ministeriale, «l’unico impiego consentito è quello che prevede l’installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato». Spetterà agli organi di polizia provvedere all’impiego regolato, segnalato e presidiato dello strumento in mancanza della riconosciuta idoneità prefettizia all’accensione in modalità automatica.
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