La responsabilità per l’obbligazione contratta da uno dei coniugi nell’interesse dell’altro – nella fattispecie, dal marito tramite autorizzazione alla riparazione di un’automobile sottoscritta dalla moglie proprietaria – ricade, alla stregua del principio dell’apparenza giuridica, sul secondo.
Questo il contenuto essenziale della sentenza in commento, la numero 941/12, del Tribunale Civile di Prato. Il fatto. In seguito ad un incidente stradale, cagionato da un uomo alla guida dell’auto di proprietà della moglie, la vettura danneggiata veniva portata presso un carrozziere per la riparazione. L’uomo in quell’occasione consegnava al carrozziere un’autorizzazione, firmata dalla moglie, ad effettuare i lavori di riparazione. La donna, in seguito, conveniva in giudizio l’autofficina-carrozzeria sostenendo che nessun negozio fosse intercorso tra loro e che il marito avesse falsificato la sua firma per l’autorizzazione ai lavori di riparazione chiedeva quindi la restituzione dell’auto e il risarcimento del danno. La convenuta, che nel frattempo aveva effettuato i lavori richiesti e che tratteneva l’auto presso l’officina in attesa del pagamento, si costituiva chiedendo il pagamento delle fatture relative alla riparazione e il risarcimento dei danni da lite temeraria. La responsabilità del coniuge. Il Tribunale Civile di Prato accoglie la domanda della convenuta, condannando l’attrice a pagare quanto dovuto per le riparazioni ritenendo tale credito assistito dal diritto di ritenzione ex articolo 2756 c.c Nella sentenza in commento si può leggere quanto ha affermato la Cassazione sul tema della responsabilità del coniuge per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, ossia che il marito «è responsabile delle obbligazioni contratte dalla moglie in suo nome oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito una procura, in forma espressa o tacita, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell’apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito». L’applicazione di tale principio nel caso di specie consente di affermare che la responsabilità per il pagamento della riparazione ricade sulla moglie, dato che - sebbene l’incidente sia occorso al marito e lui stesso abbia portato l’auto a riparare - l’autorizzazione ad eseguire i lavori portava la firma della donna proprietaria dell’auto e nel corso del giudizio non è stata disconosciuta la sottoscrizione in parola.
Tribunale di Prato, sez. Civile, sentenza 29 giugno – 4 luglio 2012, numero 941 Giudice Giovanna Massetani Fatto e diritto “La moglie, di regola, è responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell'interesse della famiglia il marito, tuttavia, è responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in rappresentarlo, forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell'apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito. Nella specie, relativa al contratto stipulato dalla resistente con un artigiano per un trasloco , la S.C. ha confermato la sentenza d i merito che aveva escluso la sussistenza d i un obbligo del marito, non essendo emerso né che la moglie avesse assunto l'obbligazione in nome del coniuge, né che la stessa avesse da lui ricevuto mandato, né che sussisteva una situazione di apparenza giuridica che facesse ritenere che ella operasse per conto del marito, né infine che fosse emersa una responsabilità del coniuge ai sensi degli articolo 143 e 144 c.c. per obbligazioni relative all'indirizzo concordato . [Così Cass., sez. III, 6 ottobre 2004 n . 19947 Vedi anche Cass., sez. trib., 25 maggio 2011, n . 11446]. Alla luce di questo insegnamento, non è decisivo che l'incidente stradale del 14.12.2005 subito dall'Auto MG targata sia stato cagionato dal marito della proprietaria e che questi abbia personalmente richiesto le riparazioni - poi fatturate il 20.6.06 col numero 114 per € 9.960,00 a carico della moglie L. dall'Autofficina che l'aveva recuperata con traino ai costo di € 180,00 con fatt. numero 115 - consegnando però una autorizzazione ad effettuare i lavori di riparazione con la firma apocrifa della proprietaria. Infatti, il disconoscimento della sottoscrizione non è stato contrastato dalla soc. Zini e Morbidi Group che, nella totale inerzia probatoria dell'attrice, ha offerto prova testimoniale 1.6.2010 della propria impiegata P. S. la quale ha confermato che il marito A. P., alla sua presenza, restituì l'auto Fiat di cortesia noleggiata consegnando anche “l'autorizzazione alla riparazione del veicolo incidentato firmato dalla moglie” e che “lo stesso giorno in cui il marito della signora riportò l'auto sostitutiva, successivamente la stessa signora L. si presentò in officina e dette l'autorizzazione alla riparazione del suo veicolo incidentato, la Rover di cui alle fatture che mi sono state mostrate che era stata ritirata da noi con carro attrezzi il giorno dell'incidente e giaceva in officina. È vero che la signora si informò sui tempi delle riparazioni la signora si informò sui tempi delle riparazioni”. La stessa L. ha scritto nella sua denuncia-querela 14/15.12.2006 alla Procura della Repubblica fiorentina e pratese che la dichiarazione apocrifa fosse “opera dell'Arcuri che, tra l'altro, è buon conoscente dei titolari della carrozzeria”. Ritiene il giudice che i dati così emersi, insieme al normale comportamento dei coniugi in casi consimili - nessuna particolare ragione di conflitto coniugale risulta a conoscenza di detti titolari costituisca una condizione di apparente potere di rappresentanza del marito Arcuri per gli interessi della moglie e che questa abbia personalmente fatto credere che così stessero effettivamente le cose. Di conseguenza, le riparazioni effettuate sull'auto dell'attrice comportano per costei l'obbligo di pagamento del relativo compenso, la cui adeguatezza non è mai stata posta in dubbio l'errore di calcolo dei singoli addendi fatturati non risulta fondato, una volta che la fattura 114 è risultata composta da due fogli . Tutto quanto si è osservato non sembra però riguardare il noleggio dell'auto Fiat di servizio che Arcuri ha firmato a p oprio nome e conto con ditta esterna. poi pagata dall'Autofficina? . Pertanto le due fatture per totali € 10.140,00 € 9.960,00 fatt. 114 20.6.2006 e € 180,00 fatt. 115 determinano il debito della L. verso l'Autofficina con gli interessi dalla domanda riconvenzionale depositata il 16.10.2007 che risulta assistito dal rivendicato diritto di ritenzione ex articolo 2756 c.c Non appaiono fondate le pretese di risarcimento da domanda temeraria né per rivalutazione monetaria. L'attrice soccombente deve anche rimborsare le spese processuali di controparte necessarie in complessivi € 2.327,37 850,00 per diritti 1201,00 per onorari 256,37 costi forfetari , oltre IVA e CAP di legge. P.Q.M. Decidendo sulle contrapposte domande condanna L. C. a pagare alla Zini-Morbidi Group s.r.l. la somma complessiva di € 10.140,00 per riparazioni all'auto targ. con gli interessi legali dal 16.10.2007, credito assistito dal diritto di ritenzione dell'articolo 2756 c.c La condanna anche a rimborsare le spese di causa pari ad € 2.327,37, oltre IVA e CAP di legge.