Anche se il decreto 69/2012 non è intervenuto in alcun modo sulla tematica in oggetto, non appare fuori luogo dedicare comunque qualche riflessione ad una sentita tematica di rilevante impatto pratico quella della applicabilità o meno del Codice della privacy e dunque anche delle regole sui trattamenti marketing ai dati delle ditte e imprese individuali dopo che il decreto Salva-Italia ha sancito l’esclusione di persone giuridiche, enti o associazioni dalla definizione di dato personale e di interessato.
Le ditte individuali e le imprese individuali sono escluse dal Codice della privacy in quanto considerate o assimilabili alle persone giuridiche? Oppure la quasi inscindibile compenetrazione tra la persona fisica e la veste di ditta/imprenditore individuale rende i relativi dati comunque soggetti al Codice? Da distinguere la ditta individuale dall’impresa individuale. Intanto occorrere fare una preliminare distinzione tra ditta individuale e impresa individuale , che non sono affatto la stessa cosa la ditta individuale può non svolgere l'attività d'impresa e quindi non essere una impresa individuale, l'impresa individuale è invece sempre una ditta individuale . In secondo luogo, non tutte le imprese individuali si contraddistinguono dal punto di vista organizzativo e decisionale per la coincidenza fra soggetto giuridico e titolare-persona fisica. Infatti, è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad un’organizzazione interna complessa, che prescinde dal sistematico intervento del titolare dell’impresa per la soluzione di determinate problematiche e può determinare la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore individuale, ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale. La giurisprudenza di legittimità. In terzo luogo, appare interessante una recente sentenza della Cassazione, che ha affrontato il diverso tema – ugualmente interessante - dell'applicabilità del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti discendente da reato alle imprese individuali, ribaltando una consolidata Giurisprudenza sulla inapplicabilità che vigeva da una assai nota sentenza del 2004 emanata dalla stessa Suprema Corte. Nella sentenza 15657 del 20 aprile 2011 La Suprema Corte, pur premettendo che «l'attività riconducibile all'impresa al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone o di capitali », ha ritenuto però innegabile che «l'impresa individuale sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla cd. ditta individuale , ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli articolo 2082 e 2083 c.c.». Invero, secondo la Cassazione, i soggetti destinatari delle prescrizioni normative non vanno soltanto individuati attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben possono identificarsi sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti o meno di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Una prospettiva interpretativa. Applicando analogicamente il ragionamento della Cassazione al tema dell’applicabilità del Codice della privacy ai dati delle ditte o imprese individuali che letteralmente dovrebbero essere escluse dalla nozione di persona giuridica , ne consegue tuttavia che se si analizza la parte della definizione di dato personale eliminata dal decreto Salva-Italia e cioè «qualunque informazione relativa a persona giuridica, ente o associazione» probabilmente le ditte o imprese individuali allora potevano farsi rientrare nella categoria degli enti visto che non sono vere e proprie persone giuridiche o società ed oggi potrebbero dunque ritenersi escluse per lo meno le vere e proprie imprese individuali dall'applicabilità del Codice della privacy, proprio come categoria contrapposta a quella delle persone fisiche . Ne consegue che – sposando questa prospettiva interpretativa – se si ritengono le imprese individuali assimilate alle persone giuridiche, troveranno comunque applicazione residuale a tali enti le norme sui trattamenti marketing, che continuano ad applicarsi – in deroga al principio di esclusione di persone giuridiche, enti o associazioni dal Codice della privacy come stabilito dal decreto Salva-Italia - alle persone giuridiche nella veste di contraenti .