Il giudice non può determinare compensi inferiori alle tariffe professionali senza fornire adeguata motivazione della scelta.
Il giudice d'appello deve determinare, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione usato e la tariffa applicata, distinguendo tra i due gradi di giudizio. L'eventuale deroga ai minimi tariffari deve essere sempre adeguatamente motivata. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21633 del 19 ottobre. La fattispecie. All'esito di un giudizio per l'opposizione a cartella esattoriale, il Giudice di pace adito compensava le spese di lite. La sentenza veniva impugnata proprio per il capo relativo alle spese e il Tribunale accoglieva l'appello, liquidando i compensi in favore del difensore con un unico importo per i due gradi di giudizio. La decisione veniva impugnata con ricorso per cassazione. I minimi tariffari sono inderogabili? La liquidazione delle spese, operata dal Tribunale, sarebbe non conforme alla legge, in quanto inferiore ai minimi tariffari, senza la dovuta indicazione delle ragioni di tale riduzione. Per la liquidazione di compensi inferiori alle tariffe serve un'adeguata motivazione. Le censure sono fondate la S.C. osserva, infatti, che la normativa sui minimi tariffari è ancora in vigore e che il giudice non può ridurre il compenso al professionista oltre i minimi senza fornire una precisa motivazione della sua decisione. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale si è limitato a un'apodittica determinazione dei compensi, liquidati al di sotto dei minimi e unitariamente per i due gradi di giudizio. Più nello specifico, la S.C., nell'accogliere il ricorso, enuncia il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà attenersi nel decidere la causa nel merito in materia di liquidazione degli onorari per gli avvocati, il giudice d'appello deve determinare l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa applicabile, distinguendo ciascuno dei due gradi di giudizio di merito, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi tariffari .