Il contratto integrativo è valido anche se la Rsu non lo firma

di Antimo Di Geronimo

di Antimo Di GeronimoIl contratto integrativo è valido anche se non viene sottoscritto dalla Rsu e da una organizzazione sindacale rappresentativa. E' quanto si evince da un'ordinanza del Giudice del lavoro di Gorizia depositata il 7 ottobre scorso. A differenza di quanto avviene nel livello nazionale della contrattazione, ove è necessario che il CCNL venga sottoscritto dalla maggioranza assoluta dei sindacati rappresentativi, secondo il giudice monocratico, tale obbligo non sussiste nella contrattazione integrativa. Sì ai tavoli negoziali ristretti. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, non pare esistere alcun principio legale che imponga al datore di lavoro di trattare e di accordarsi per forza con tutte le rappresentanze sindacali e tanto meno, sempre secondo il Giudice del lavoro, si riscontra un obbligo legale o contrattuale del datore all'informazione e/o alla convocazione indiscriminata e generalizzata nei confronti di tutti i sindacati che vantano degli iscritti in un determinato contesto lavorativo. Di qui l'inesistenza dell'antisindacalità della condotta del datore di lavoro, che sottoscriva ed applichi il contratto integrativo firmato solo da alcuni dei rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali rappresentative.L'antefatto. I fatti oggetto della decisione si erano verificati in una scuola, nella quale i rappresentanti sindacali membri della Rsu di istituto svolgevano regolarmente attività anche durante le cosiddette lezioni frontali. E cioè durante l'orario di lavoro. Per limitare questo fenomeno, dunque, il dirigente scolastico aveva deciso di modificare il contratto integrativo d'istituto, inserendo un'apposita clausola.Tale modifica, però, era risultata non gradita a due componenti la Rsu la maggioranza e ad un'organizzazione sindacale rappresentativa, come tale componente della delegazione sindacale, composta dalla Rsu e dalle altre sigle firmatarie del contratto nazionale.Ciò si era tradotto nella indisponibilità ad accettare le modifiche proposte e alla conseguente mancata sottoscrizione del nuovo accordo che, però, era stato firmato dai rappresentanti di altre due sigle sindacale. Giova ricordare, peraltro, che nel comparto Scuola le organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del contratto nazionale sono 5 Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams e fanno parte di diritto delle delegazioni trattanti dei tavoli decentrati in uno alla Rsu di istituto.La questione della rappresentatività. Non di meno, considerati i tassi di rappresentatività calcolati dall'Aran FLC-CGIL 27,03% CISL 26,9% SNALS 18,7% UIL 13,23% Gilda-UNAMS 7,23% la sottoscrizione del contratto da parte di due sole sigle potrebbe non essere sufficiente a garantire la maggioranza di cui agli articoli 47 e 43 c.3 del D.Lgs. 165. Maggioranza che, però, è prescritta espressamente solo per la contrattazione nazionale. Tale regola, peraltro, secondo l'interpretazione unilaterale dell'Aran non si applica alla contrattazione integrativa essendo la norma in questione finalizzata alla sola certificazione dei contratti collettivi nazionali nota 7 marzo 2006 .Non è antisindacale stipulare il contratto solo con alcune sigle. Non di meno, il Giudice del lavoro, senza sindacare la liceità dell'accordo in vigore, ma, di fatto, dichiarandola implicitamente, ha affermato che, ai fini della condotta antisindacale è necessario che al sindacato venga preclusa la possibilità di svolgere la propria attività. Nel caso di specie, invece, il dirigente scolastico aveva dato la possibilità al sindacato ricorrente di partecipare alle trattative ed aveva anche adempiuto agli obblighi di informazione. Pertanto, la condotta del dirigente era risultata legittima. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del sindacato ricorrente.