Assenteismo, anche il capo è responsabile della condotta dei suoi ""protetti""

L'assenteismo nei comuni ormai è quasi una consuetudine ed essere beccati mette a rischio il lavoratore. Adesso, però, deve stare attento anche il capo che favorisce la condotta dei suoi dipendenti prediletti .

Il dirigente di un ufficio pubblico che non impedisce ad alcuni dipendenti di attestare falsamente la loro presenza in ufficio, addirittura favorendo tale comportamento, concorre nel reato - con condotta commissiva - di truffa aggravata. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 35344/2011, depositata il 29 settembre.Il caso. La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado, che condannava il direttore del settore relazioni esterne del Comune alla pena di 1 anno di reclusione e di 300 euro di multa per il reato di truffa aggravata. Al direttore veniva addebitato di aver consentito ad alcune dipendenti comunali di eludere il controllo computerizzato delle presenze, che avveniva tramite badge. In pratica, le dipendenti attestavano falsamente la loro presenza in ufficio e l'imputato, in qualità di direttore, anziché sanzionarle, le incoraggiava ostentando atteggiamenti di favore.Bagde e presenza del responsabile del personale non scriminano la condotta del direttore. Il condannato, nel ricorso per cassazione, osserva che l'introduzione di un controllo elettronico delle presenze, tramite l'impiego di un tesserino magnetico di identificazione personale, costituisce una contromisura adeguata contro l'assenteismo. Il ricorrente aggiunge che controllare l'effettiva presenza dei lavoratori non rientra tra le sue mansioni, ma è un compito spettante al responsabile del personale.Oggetto della contestazione è una condotta commissiva e non omissiva. Il direttore, oltre a non impedire la fraudolenta attestazione delle presenze, ha favorito intenzionalmente tale comportamento, ponendo in essere un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi e disincentivando, tra l'altro, gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni. Tale condotta ha, secondo gli Ermellini, valenza agevolatrice nella commissione del reato. Il ricorso viene quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.