Il giudizio si estingue per mancato rinnovo della notifica

di Giusi Miceli

di Giusi MiceliCon la sentenza numero 8310 depositata lo scorso 12 aprile , la Corte di Cassazione rigetta il ricorso avverso la sentenza numero 2594 della Corte d'appello di Milano.La fattispecie. Un cliente proponeva un'azione di responsabilità contro il proprio avvocato poiché lo stesso aveva omesso, in una vertenza precedente , di rinnovare la notificazione dell'atto di citazione, provocando l'estinzione del giudizio. L'avvocato rimaneva contumace e il Tribunale di Como accoglieva la domanda condannando il convenuto. Successivamente il cliente proponeva appello contro il capo della sentenza relativo alla liquidazione. La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, compensando le spese dei due gradi.Il danneggiato proponeva un ricorso per Cassazione per due motivi.l motivi di ricorso. Con un primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell' articolo 83 del c.p.c. rilevando che in corso di causa la procura poteva essere conferita con qualunque atto difensivo, quanto poi alla mancata autentica del difensore rilevava una mera irregolarità che non comportava la nullità dell'atto. Con il secondo motivo il ricorrente denunciava l'insufficiente motivazione nonché l'errata valutazione di prove, per il fatto che, ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., il rinnovo della notificazione non avrebbe permesso al destinatario di venire a conoscenza dell'atto di citazione e della pendenza della causa.I motivi di rigetto della Corte di Cassazione. Al riguardo, la S.C. evidenzia che nella specie la procura all'Avvocato, nominato in sostituzione del precedente, veniva conferita non in calce o a margine di un qualunque atto difensivo redatto da un difensore astrattamente abilitato a stare in giudizio, ma era contenuta in una scrittura privata. Infatti i principi richiamati dal ricorrente sono irrilevanti poiché presuppongono che l'atto in cui la procura è contenuta sia un atto difensivo o che, se non vi sia la procura, quanto meno l'atto sia sottoscritto dal difensore.La Corte ha inoltre ribadito che non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le persone irreperibili ex articolo 143 c.p.c. e sottolinea che prima di poter validamente notificare l'atto di citazione avrebbe dovuto svolgere i necessari accertamentiUn breve excursus. Gli articolo citati su cui poi si fonda tutta la sentenza e che meritano di essere approfonditi sono gli articolo 83 c.p.c. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [ ] la procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. [ ] In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. [ ] La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa .Merita anche di essere approfondito che può procedersi alla notifica ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., quando, sul piano soggettivo, l'ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche ma estese ad accertamenti e informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto, ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato.Per accertare la validità della notifica ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi e oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 14 febbraio 12 aprile 2011, numero 8310Presidente Petti Relatore LanzilloSvolgimento del processoT.E. ha proposto azione di responsabilità contro l'avv. C.S. poiché in una vertenza promossa contro il medico psicanalista, Dott. L.M. il suddetto difensore ha omesso di eseguire l'ordine del giudice di rinnovare la notificazione dell'atto di citazione, provocando l'estinzione del giudizio.L'avv. C. è rimasto contumace ed il Tribunale di Como ha accolto la domanda, condannando il convenuto a pagare in risarcimento dei danni la somma di Euro 12.000,00, oltre interessi e spese.Il T. ha proposto appello contro il capo della sentenza relativo alla liquidazione dei danni e l'appellato ha resistito, proponendo appello incidentale contro l'accertamento della sua responsabilità.Con sentenza 2 aprile 29 settembre 2008 numero 2594, notificata il 9 dicembre 2009, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, compensando le spese dei due gradi di giudizio.Con atto notificato il 23 gennaio 2009 il T. propone due motivi di ricorso per cassazione.L'intimato non ha depositato difese.Motivi della decisione1. La sentenza impugnata ha preliminarmente dichiarato nulla la procura conferita in corso di causa dal T. all'avv. E.R., in sostituzione del precedente difensore, perché la sottoscrizione del mandante non è stata autenticata da notaio, né dal difensore nominato. Ha quindi ritenuto inefficace l'atto di precisazione delle conclusioni depositato nell'apposita udienza dall'avv. R. tramite l'avv. S.S. attenendosi alle conclusioni precisate dal T. con l'atto di appello.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 83 c.p.c., rilevando che in corso di causa la procura può essere conferita con qualunque atto difensivo, senza necessità di autentica notarile della sottoscrizione della parte. Quanto poi alla mancata autentica del difensore, si tratta di mera irregolarità, che non comporta nullità dell'atto se non quando la controparte contesti specificamente l'autenticità della sottoscrizione e che non può essere rilevata di ufficio.2.1. Il motivo non è fondato.In primo luogo non risulta quale interesse abbia il ricorrente a proporre la doglianza, considerato che egli stesso dichiara che le conclusioni precisate nell'atto di appello a cui la Corte di appello si è attenuta sono identiche a quelle assunte nell'udienza di precisazione delle conclusioni e ritenute inefficaci.Essenziale è tuttavia rilevare che nella specie la procura all'avv. R. è stata conferita dal T. non in calce o a margine di un qualunque atto difensivo, redatto da un difensore astrattamente abilitato a stare in giudizio, ma è contenuta in una scrittura privata sottoscritta dal solo T., pur se recante nell'intestazione nome e indirizzo dell'avv. R I principi richiamati dal ricorrente sono irrilevanti nel caso in esame, poiché presuppongono che l'atto in cui la procura è contenuta sia un atto difensivo, redatto e sottoscritto da un soggetto abilitato a svolgere attività di difesa davanti al giudice investito della causa. Occorre cioè che, se non la procura, quanto meno l'atto in cui la procura è contenuta sia sottoscritto dal difensore cfr. Cass. civ. S.U. 28 novembre 2005 numero 25302 .Un mero atto di parte è irrilevante non può valere come atto difensivo, perché sottoscritto solo dalla parte, non abilitata a stare in giudizio da sola non può valere come documento contenente l'atto di conferimento della procura, perché la sottoscrizione non è stata autenticata da notaio né dal difensore costituito .3. Per quanto concerne il merito della controversia, la Corte di appello ha rilevato che la notificazione avrebbe dovuto essere rinnovata previa ricerca della residenza del convenuto L.M. negli USA, residenza conoscibile tramite il registro dell'AIRE Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, esistente presso il Comune di ultima residenza del destinatario, e che l'eventuale omissione delle ricerche avrebbe comportato la nullità della notificazione. Ha conseguentemente respinto la domanda risarcitoria sul rilievo che l'inadempimento dell'avvocato pur sussistente non ha prodotto alcun danno, per il fatto che, se la notificazione dell'atto di citazione fosse stata ritualmente rinnovata, dopo avere svolto le opportune ricerche, il convenuto si sarebbe costituito ed avrebbe eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria se vi si fosse proceduto ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ., il convenuto avrebbe potuto eccepirne la nullità anche in sede di opposizione all'esecuzione della sentenza favorevole, venendo rimesso in termini per proporre le sue difese.4. Il ricorrente denuncia, con il secondo motivo, che la suddetta motivazione è insufficiente e contraddittoria e si fonda sull'omessa od errata valutazione delle prove, per il fatto che il rinnovo della notificazione ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ. come disposto dal giudice non avrebbe permesso al destinatario di venire a conoscenza dell'atto di citazione e della pendenza della causa e che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame la lettera 15 gennaio 1998 dell'avv. C., che menziona la corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia ultima residenza in OMISSIS del L.M. , in esito all'esame della quale è stato disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c 3.1. Il motivo non è fondato.La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha specificato che non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le persone irreperibili, ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ., se non quando risulti sul piano soggettivo l'ignoranza incolpevole del richiedente circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e, sul piano oggettivo, l'avvenuto esperimento di tutte le indagini necessarie od opportune al fine di reperire i suddetti residenza, domicilio o dimora, indagini che non è sufficiente si fondino sulle risultanze anagrafiche, ma debbono essere estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto Cass. civ. Sez. 1^, 27 marzo 2008 numero 7964 Cass. civ. Sez. 3, 23 giugno 2009 numero 14618 .Quando poi si tratti di cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza, non è sufficiente l'omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri dell'AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l'Ufficio consolare, ai sensi della L. 27 ottobre 1988, numero 470, articolo 6 Cass. civ. 6 settembre 2007 numero 18717 .I suddetti principi valgono anche nel caso in cui la notificazione ai sensi dell'articolo 143 venga eseguita per ordine del giudice, in quanto un tale ordine non è sufficiente di per sé a salvaguardare la validità di un atto, ove non ne ricorrano i requisiti prescritti dalla legge.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che il notificante avrebbe dovuto comunque procedere ad ulteriori accertamenti, prima di poter validamente notificare l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ., ed ha posto in evidenza che, in mancanza, il convenuto avrebbe potuto eccepire la nullità della notificazione anche in sede di opposizione all'esecuzione.Quanto all'asserito, omesso esame della lettera 15.1.1998 dell'avv. C., né dal ricorso, né dal contenuto del documento che ivi è riportato, risulta quale fosse il contenuto della corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia, e se essa fosse tale da dimostrare l'irreperibilità del L.M Neppure è reperibile nel fascicolo del ricorrente la copia dell'atto notificato la prima volta negli USA al L.M., con la relazione di notifica, né la copia dell'ordinanza che ha disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell'articolo 143 c.p.c., al fine di dimostrare a quale indirizzo del L.M. negli USA l'atto di citazione sia stato notificato la prima volta se tale indirizzo coincida o meno con quello risultante dall'AIRE del Comune di Muggia se l'ordine di rinnovo abbia dato atto dell'avvenuto svolgimento di adeguate ricerche, ecc documenti tutti rilevanti al fine di valutare se il Tribunale, nel disporre il rinnovo della notificazione ai sensi dell'articolo 143 cod. proc. civ., avesse già accertato l'irreperibilità dell'indirizzo del L.M., sulla base di documentazione adeguata quindi al fine di dimostrare l'asserito errore della Corte di appello nell'affermare la necessità di effettuare ulteriori ricerche.Per questa parte il ricorso risulta anche inammissibile ai sensi dell'articolo 366 cod. proc. civ., numero 6, che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 3^, 17 luglio 2008 numero 19766 Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 numero 28547 .Quanto sopra anche senza volersi soffermare sul problema della rispondenza ad interessi meritevoli di tutela di un'azione di responsabilità e di danni, già prescritta nel momento in cui viene proposta, le cui possibilità di successo si fondino sull'auspicio che il convenuto non venga a conoscenza della notifica dell'atto di citazione e non abbia la possibilità di difendersi e di eccepire la prescrizione.4. Il ricorso deve essere rigettato.5. Non essendosi costituito l'intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.P.Q.M.La Corte di cassazione rigetta il ricorso.