Omessa notifica della cartella: pignoramento nullo

di Enzo Di Giacomo

di Enzo Di Giacomo *Nel caso di omessa o invalida notifica della cartella esattoriale, il conseguente atto di pignoramento presso terzi è nullo. Questo importante principio di diritto è contenuto nella sentenza numero 176/06/11 depositata il 15 febbraio 2011 della Commissione tributaria provinciale di Catania da cui emerge che la procedura esecutiva iniziata dal concessionario è nulla ove manchi la notifica delle cartelle esattoriali presupposte all'atto di pignoramento, risultando altresì nullo il pignoramento per mancanza degli elementi essenziali.Competenza del giudice tributario. La competenza del giudice tributario di cui all'articolo 2 del d.lgs. numero 546/1992 è stato ampliata a seguito della modifica legislativa apportata dall'articolo 3-bis della legge numero 248 del 2005, il quale risulta competente su i tributi di ogni genere e specie comunque denominati . Pertanto alla giurisdizione tributaria appartengono le controversie aventi ad oggetto la natura del rapporto e la stessa non può essere collegata al solo dato formale e soggettivo relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione . 1 Il contribuente ha impugnato l'atto di pignoramento emesso dall'ufficio del concessionario, eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto di pignoramento impugnato e chiedendo, conseguentemente, la nullità di detto atto, nonché l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva relativa alle cartelle esattoriali. Si è costituita l'Agenzia delle entrate presentando le controdeduzioni, mentre non si è costituito l'ufficio del concessionario.I giudici di merito hanno affermato preliminarmente che la giurisdizione nel caso specifico spetta al giudice tributario, atteso che restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella esattoriale, ex articolo 2 del DLgs numero 546 del 1992.Quali gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario? L'articolo 19, comma 3, D Lgs numero 546/1992 prevede espressamente un elenco di atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. Tale elencazione, pur dovendosi considerare tassativa, deve interpretarsi in modo estensivo, sia in virtù dell'ampliamento della giurisdizione tributaria di cui al citato articolo 2 che nel rispetto sia delle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. . Cass. 25 febbraio 2009, numero 4513 . Quanto precede comporta la possibilità per il contribuente di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore. Il terzo comma di tale disposizione, comma 3, DLgs numero 546/1992, prevede che gli atti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma sono impugnabili in modo autonomo Cass. 24 aprile 2002, numero 6029 pertanto la mancata notificazione di atti impugnabili in modo autonomo, adottati prima dell'atto impositivo notificato, ne autorizza l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.Omessa notifica della cartella esattoriale atto esecutivo impugnabile innanzi al giudice tributario. Pertanto, a parere dei giudici tributari, in caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, il contribuente può impugnare dinanzi al giudice tributario il successivo atto esecutivo promosso dall'ufficio di riscossione per vizi relativi alla regolarità e alla notificazione del titolo esecutivo, atteso che per tali vizi non può adire il giudice ordinario.Il suddetto principio è stato fatto proprio dal giudice delle leggi, il quale ha affermato la necessità di una interpretazione rispondente ai principi costituzionale della disciplina che regola il processo tributario C.Cost 17 giugno 2010, numero 217 .Motivazione degli atti impositivi sempre obbligatoria. Nella fattispecie in esame, il ricorso del contribuente andava comunque accolto in quanto l'atto impositivo è privo di due elementi essenziali quali la specifica dei motivi di credito e l'indicazione del tipo di documento in base al quale è stata promossa l'azione dell'esattore. Ciò in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7, l. numero 212/2000 in tema di obbligatorietà della motivazione degli atti finanziari secondo quanto prescrive l'articolo 3, l. numero 241/1990 e degli elementi necessari che detti atti devono contenere ufficio impositore autorità amministrativa presso cui si può agire in autotutela organo giurisdizionale competente .* Esperto tributarioNota 1 Cass, SS.UU., 22 febbraio 2010, numero 4077. La Suprema Corte ha affermato che le controversie in tema di fermo appartengono al giudice tributario solo se il fermo è stato eseguito a soddisfacimento di crediti di natura tributaria quelle in tema di iscrizione ipotecaria appartengono alle CT solo se sono state effettuate per il pagamento di imposte o tasse.Cfr. Cass. SS.UU. numero 675 del 2010 E' competente il TAR circa la conoscenza degli atti di classamento emessi dall'Agenzia del territorio, qualora questi siano impugnati dal Comune.

Commissione Tributaria provinciale di Catania, sez. VI, sentenza 31 gennaio - 15 febbraio 2011, numero 176Presidente Forzese - Relatore RampelloFattoCon ricorso RGNR numero C.V. rappresentato e difeso come in atti, impugnava il provvedimento di pignoramento presso terzi, disposto dall'agente della riscossione notificato in data 08.07.2010 Eccepiva in ricorso 1. la mancata o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposta al pignoramento impugnato 2. l'assoluta carenza di motivazione dell'atto esecutivo stesso nel quale viene omesso qualunque riferimento alla causale del credito 3. la mancata indicazione del responsabile del procedimento 4. la insussistenza del debito riferito alle presupposte cartelle di pagamento numero e numero , recenti le imposte derivante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi presentata rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.Ha, quindi, chiesto che venga dichiarato nullo il pignoramento impugnato, nonché dichiarata l'intervenuta decadenza della pretesa di imposta relativa alle suddette cartelle esattoriale numero e numero quale conseguenza della emessa notificazione entro il termine di legge delle cartelle stesse.Si è costituita l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni presentate il 29/10/10, la quale ha sostanzialmente chiesto il rigetto del ricorso perché l'atto opposto non rientra tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario,elencati nell'articolo 19 d.lg. numero 546/1992, nonché per mancanza di legittimazione processuale a resistere in capo all'agenzia stessa.Non si è costituito, quantunque regolarmente citato, l'Agente della riscossione Serit Sicilia Spa.All'odierna udienza la Commissione sentite le parti, dopo aver accolto la richiesta di sospensione all'udienza del 19/11/2010, poneva in decisione il ricorso.DirittoIl ricorso è accolto.Va preliminarmente affermata la giurisdizione e la competenza di questa Commissione, stante che ai sensi dell'articolo 2 del D.lg. numero 546/1992, restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.Nella fattispecie, poiché il ricorrente lamenta proprio la mancata notifica di detta cartella, trova applicazione l'articolo 19 comma 3 stesso d.lg., secondo cui la mancata notificazione di atti impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.È noto, a riguardo, l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha statuito che in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 del D.lg. numero 546/1992 va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della p.a. che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. numero 448/ del 2001 Cass. Civ. 25/02/2009 numero 4513 .Il predetto principio di diritto corrisponde, peraltro, alla ragionevolezza del sistema normativo, in quanto diversamente opinando si priverebbe il contribuente della tutela della giurisdizione tributaria nei casi di omissione o irregolare notificazione della cartella di pagamento.Ciò, in quanto l'articolo 57 del dp.r. numero 602 del 1973, stabilisce ma solo per le entrate aventi carattere tributario che non sono ammesse dinanzi al giudice ordinario dell'esecuzione le opposizioni relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.Inammissibilità che non sussiste, invece, per le entrate non aventi carattere tributario giusta il disposto dell'articolo 29 D.lg. numero 46/1999 dal titolo appunto Garanzie giurisdizionali per le entrate non devolute alle Commissioni tributarie , secondo cui alle dette entrate non si applica la disposizione del comma dell'articolo 57 del d.p.r. 29/09/1973 numero 602 Conforme Cass. Civ. Sez. Unite 12/06/2009 numero 10849 .Sicché, inequivocabilmente si deduce che, ove in assenza di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento relativa a credito di imposta , il contribuente venisse privato della possibilità dinanzi al giudice tributario il successivo atto esecutivo promosso dall'esattore per vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella stessa , non potendo per tali vizi adire il giudice ordinario l'esecutato rimarrebbe privato di ogni garanzia giurisdizionale.Ciò che è in costituzionalmente incongruo.Si richiamano, a riguardo, le statuizioni della Corte Costituzionale, che ribadiscono la necessità di interpretazione costituzionalmente adeguata della disciplina processuale tributaria sent. numero 255/2010, ord. 217/2010 .Nel merito, osserva il Collegio che l'atto impugnato è privo di due elementi essenziali la specifica dei motivi di credito e l'indicazione del tipo di documento in forza del quale viene promossa l'azione esattoriale.Ciò, in violazione dell'articolo 7 l. numero 27/7/2000 numero 212, dell'articolo 3 l. 7/08/1990 numero 241 e dell'articolo 543 c.p.c.Osserva altresì il Collegio che, come da estratti ruolo prodotti dal ricorrente, nell'atto di pignoramento opposto è compresa la pretesa per tributi derivanti ex articolo 36 bis d.p.r. numero 602/1973 e 54 bis d.p.r. numero 633/1972 della dichiarazione annuale dei redditi presentata con mod. Unico per gli anni 2002 e 2005, il cui termine decadenziale previsto per la notifica delle relative cartelle numero è scaduto rispettivamente il 31/12/2004 ai sensi dell'articolo 36 lett. a d. lg. numero 46/1999 e il 31/12/2009 ai sensi dell'articolo 25 d.p.r. numero 602/1973.Tali risultanze non vengono contrastate nell'atto di costituzione dell'Agenzie delle Entrate.Allo stesso modo nulla viene contro dedotto, sia dall'Agenzia che dalla Serit Sicilia Spa che non si è costituita in giudizio , in ordine alla eccezione del ricorrente circa la omessa notificazione della cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnate.Ne deriva, in conclusione, che la procedura avviata dalla Serit Sicilia è del tutto illegittima per mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte all'atto di pignoramento impugnato, ai sensi dell'articolo 50 d.p.r. numero 602/1973, è altresì nullo il pignoramento stesso per mancanza degli elementi essenziali, e non sussiste il debito recato dalle cartelle di pagamento numero e numero per maturata decadenza ex articolo 36 d.lg. numero 46/1999 e articolo 25 d.p.r. numero 602/1973.P.Q.M.La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'impugnato pignoramento presso terzi, nonché i crediti di imposta iscritti a ruolo con le cartelle di pagamento numero e numero Spese compensate.