L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/2025, esamina le novità introdotte dal d.lgs. n. 139/2024 in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
Con la Circolare 16 aprile 2025, n. 3/E, l'Agenzia delle Entrate commenta le principali modifiche normative introdotte dalla recente riforma fiscale in materia di imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, esse riguardano: l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta; le modalità di determinazione dell'imposta, delle aliquote e delle franchigie; l'estensione dell'applicabilità dell'imposta ai trasferimenti derivanti da trust; la semplificazione delle dichiarazioni. Assume particolare rilievo nell'ambito dell'attività notarile la modifica dell'articolo 56-bis d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), in materia di accertamento delle donazioni indirette, ad opera del d.lgs. 2 ottobre 2024, n. 139, in vigore dal 1° gennaio 2025. Premesso che, ai sensi del primo comma della norma in commento, «l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi», non è più richiesta l'ulteriore condizione che tali liberalità comportino per il beneficiario un incremento patrimoniale superiore a lire 350.000.000. Il successivo comma 2 dell'articolo 56-bis TUS prevede che alle liberalità indirette di cui sopra trovi applicazione l'aliquota dell'8 per cento, a prescindere, dunque, dall'eventuale rapporto di parentela tra donante e donatario di cui all'articolo 7 TUS, per la parte eccedente l'eventuale franchigia ai sensi dell'articolo 56 TUS. Diversamente, laddove si proceda con la registrazione volontaria, ex articolo 8 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della liberalità indiretta, trova applicazione l'imposta con le aliquote e le franchigie di cui al citato articolo 56 TUS. In conclusione, pur consapevoli che la registrazione della liberalità indiretta configuri un onere e non un obbligo a carico del contribuente, appare opportuno che il Notaio renda edotte le parti della possibile applicazione di una maggiore imposta in caso di dichiarazione resa in costanza di accertamento tributario, ed in particolare qualora tra le parti intercorra un rapporto di parentela ex articolo 56 TUS e il valore della donazione ecceda l'eventuale franchigia. Fonte: Notarius
Circ. AE 16 aprile 2025, n. 3/E