La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ribadisce la sostanziale differenza tra il momento di consumazione di una truffa che ha comportato l’emissione di un assegno circolare e quella mediante l’emissione di assegno bancario.
Il Collegio rileva, preliminarmente, che la consolidata giurisprudenza di legittimità tende a equiparare, ai fini della consumazione del reato di truffa, gli assegni bancari e gli assegni circolari, nonostante vi siano delle differenze. Il principio generale che individua il momento della consumazione del reato, qualora l’oggetto materiale sia costituito da titoli di credito, nell’acquisizione, da parte dell’agente, della relativa valuta, attraverso la riscossione o utilizzazione, non trova una deroga nei casi in cui si utilizzino assegni circolari. Tuttavia, rispetto all’ipotesi di corresponsione di assegni bancari, la lesione patrimoniale è anticipata al momento della consegna a terzi dell'assegno circolare e non all’incasso della provvista, anche se la natura dell’assegno non incide sul momento della locupletatio dell’agente, la quale si realizza quando quest’ultimo abbia concretamente acquistato la disponibilità giuridica della somma di denaro portata nel titolo. Così, il Collegio condivide l’orientamento consolidato secondo cui la locupletatio vaindividuata nel momento in cui l’accipiens scambia l’assegno circolare ricevuto o lo pone all’incasso, ma ribadisce la sostanziale differenza tra il momento di consumazione di una truffa mediante assegno bancario e assegno circolare: «nel primo caso il reato si consuma nel momento in cui l’assegno bancario è portato all’incasso e nel luogo in cui ha sede la banca che mette a disposizione la provvista; nel caso di assegno circolare invece, il danno si realizza prima del conseguimento del profitto e, più precisamente, non nel momento in cui l’assegno circolare viene spiccato dalla banca e consegnato al titolare del conto, ma quando il titolo viene consegnato al terzo ed esce dalla sfera patrimoniale di disponibilità della persona offesa, divenendo definitiva la potenziale lesione della persona offesa, mentre il vantaggio per l’autore della truffa si realizza non appena utilizza l’assegno come mezzo di pagamento o lo scambia presso una qualunque banca».
Presidente Petruzzellis - Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha annullato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 21 settembre 2021 nei confronti di M.L. per incompetenza territoriale e ha dichiarato la competenza a decidere del Tribunale di Treviso, cui ha trasmesso gli atti. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso, tramite procuratore speciale la parte civile costituita S.O., deducendo: 2.1 Violazione dell'articolo 640 cod. pen. poiché la Corte di appello ha errato nel ritenere corretta l'eccezione difensiva dell'imputato M.L. di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore dell'ufficio giudiziario di Treviso, mentre correttamente il Tribunale aveva affermato la propria competenza, argomentando che il reato di truffa si consuma nel luogo in cui l'agente percepisce l'ingiusto profitto; nel caso in esame la consegna dell'assegno circolare, in cambio della polizza assicurativa poi risultata inesistente, avveniva nel territorio di Bologna. Osserva il ricorrente che l'assegno circolare non trasferibile è equiparabile al denaro contante, poiché è un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e risulta pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. Proprio questa caratteristica dell'assegno circolare determina la correttezza della conclusione cui era pervenuto il Tribunale di Bologna nell'affermare la propria competenza, poiché la semplice traditio del titolo di credito realizza l'ingiusto profitto per il truffatore che lo riceve, a prescindere dal suo incasso o dalla sua girata. La Corte ha invece annullato la sentenza, richiamando una giurisprudenza di legittimità che sembra piuttosto fare riferimento agli assegni di conto corrente. L'assegno bancario, infatti, è un titolo di credito sottoposto ad un termine, n quanto entro 15 giorni deve essere incassato dal destinatario, e il traente dell'assegno perde la disponibilità della provvista solo nel momento in cui l'assegno viene posto all'incasso, potendo bloccare la provvista anche dopo la consegna del titolo. Nel caso di assegno circolare, invece, la consegna dell'assegno concretizza la deminutio. 2.2 Con memoria conclusionale la difesa ha insistito nel motivo di ricorso osservando che Bologna era comunque competente a decidere, in forza dei criteri suppletivi di cui all'articolo 9 cod.proc.pen., poiché in quel territorio si era realizzata l'ultima parte conosciuta della condotta illecita. 3. Con memoria conclusionale l'avv. Morena Grandi, nell'interesse dell'imputato M.L., ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile per difetto di legittimazione ad impugnare una sentenza processuale e per manifesta infondatezza del motivo e la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato, come da nota spese allegata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Viene preliminarmente in considerazione il tema della legittimazione ad impugnare una sentenza processuale in favore della parte civile nel giudizio penale e, per siffatto presupposto, quello dell'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso detta sentenza. L'impugnazione della parte civile agli effetti penali è ipotesi eccezionale, in siffatti termini sostenuta da una lettura dell'articolo 576 cod. proc. pen. che riconosce a la prima il potere di impugnare i capi di condanna al fine di ottenere dal giudice penale, in via incidentale e ai soli fini civili, il giudizio di responsabilità. In adesione all'ormai prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, vanno ritenute ricorribili per cassazione, con conseguente superamento del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (articolo 568, comma 1, cod. proc. pen.), tutte le sentenze pronunciate dal giudice penale, comprese quelle processuali, salvo espressa deroga o eccezioni. Unico limite resta quello che vi sia in capo al soggetto che impugna un interesse concreto all'eliminazione del provvedimento, da verificarsi in relazione alla situazione determinatasi in seguito alla pronuncia impugnata. Si tratta allora di stabilire quale interesse a proporre ricorso per cassazione possa riconoscersi al soggetto costituitosi parte civile in un giudizio penale che, dopo aver ottenuto in primo grado, nell'intervenuto accertamento della penale responsabilità dell'imputato, condanna generica ai danni ed al pagamento di una provvisionale, veda caducata ogni statuizione civile di favore in esito ad una causa di nullità della sentenza di primo grado, rilevata in appello. Ritiene il Collegio che, in applicazione del principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenzanumero 29529 del 25/06/2009 RV.244110, la proponibilità del ricorso in cassazione avverso una sentenza pronunciata in rito, vada riconosciuta, oltre che al P.M., anche, quale parte privata (articolo 607 e 608 cod. proc. pen.), alla p irte civile, là dove essa si veda irrimediabilmente vulnerata nelle sue posizioni dal provvedimento impugnato e risulti, come tale, portatrice di un interesse concreto alla rimozione dello stesso. E' stato infatti riconosciuto che ove nel processo di formazione della sentenza di penale responsabilità, si inserisca una erronea decisione in rito che, disponendo la regressione del processo per annullamento della sentenza di primo grado di riconoscimento del diritto della parte civile al risarcimento del danno, risulti preclusiva dell'incidentale accertamento civile per decorso della prescrizione del reato nelle more maturata, va attribuita legittimazione ad impugnare alla parte civile, altrimenti lesa nell'utilità pratica derivante dalla pronuncia annullata (in termini, per una ipotesi in cui l'accertamento del giudice penale ai fini civili era mancato in ragione di un'erronea valutazione di inammissibilità del ricorso della parte civile, vedi Sez. 2,numero 35794 del 18/06/2013, P.C. in proc. Epifania, Rv. 257404). Nel caso in esame l'annullamento della sentenza di primo grado per ritenuta incompetenza territoriale e la scadenza del termine di prescrizione del reato comporterebbe, per la parte civile, l'assenza di tutela dei suoi diritti in sede penale, e conseguentemente, l'interesse ad impugnare la sentenza processuale. 1.2 Ciò posto, il ricorso oltre ad essere ammissibile è fondato. Deve osservarsi che, in effetti, la consolidata giurisprudenza di legittimità tende ad equiparare, ai fini della consumazione del reato di truffa, gli assegni bancari e gli assegni circolari, nonostante alcune differenze. Le Sezioni unite penali di questa Corte (sentenza del 21.6.2000, ric. Franzo, rv. 216429), sulla scorta di risalente elaborazione giurisprudenziale in tal senso, hanno ribadito che la truffa è reato istantaneo e di danno, il quale si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell'agente; sia pure incidenter tantum hanno affermato che qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione, da parte dell'agente, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, perché solo per mezzo di queste si realizza il vantaggio patrimoniale dell'autore del reato e, nel contempo, diviene definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa. Secondo univoca giurisprudenza di legittimità, tale principio non è derogato nell'ipotesi in cui il deceptus abbia corrisposto assegni circolari, atteso che in questo caso - rispetto all'ipotesi di corresponsione di assegni bancari - è anticipata la lesione del suo patrimonio, che si verifica nel momento della consegna a terzi e non dell'incasso della provvista, ma non quello della locupletatio dell'agente, che si realizza quando quest'ultimo abbia concretamente acquistato la disponibilità giuridica della somma di denaro portata nel titolo o abbia scambiato il titolo tramite girata. In applicazione di questi principi è stato affermato che il reato di truffa avente ad oggetto un assegno bancario di conto corrente si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, o filiale di essa presso cui è acceso il conto, in quanto è in tale luogo che avviene l'effettiva perdita patrimoniale del traente leso, mediante l'imputazione a debito nel conto corrente della provvista del titolo. (Sez. 2,numero 45836 del 12/11/2009, Ruggiero, Rv. 245601 - 01) Si è inoltre precisato che, in caso di assegni bancari, il danno può verificarsi anche nel momento in cui i titoli sono usati come normali mezzi di pagamento, mediante girata, a favore di terzi i quali, portatori legittimi, non sono esposti alle eccezioni che il traente potrebbe opporre al beneficiario: in entrambi i casi, infatti, si verifica una lesione concreta e definitiva del patrimonio della persona offesa, inteso come complesso di diritti valutabili in denaro. (Sez. 2,numero 28928 del 24/01/2002, dep. 2003, Migliarini, Rv. 226745 - 01) Di contro, nell'ipotesi in cui il deceptus abbia corrisposto assegni circolari, è anticipata - rispetto alla corresponsione di assegni bancari - la lesione del suo patrimonio, che si verifica nel momento della loro consegna a terzi, ma la natura dell'assegno non incide sul momento della locupletatio dell'agente, che si realizza quando quest'ultimo abbia concretamente acquistato la disponibilità giuridica della somma di denaro portata nel titolo. Ed invero anche in sede civile è stato autorevolmente affermato che l'assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della sua regolarità, conserva la natura di titolo di credito la cui consegna non equivale al pagamento essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno stesso (Sez. Un. civ.,numero 26617/2007, rv 601099; sez. 1^ Civ.,numero 11851/ 2006, rv 589399; sez. 3^ civ.,numero 6291/2008, rv 601983). Il Collegio non ritiene di discostarsi dall'orientamento consolidato in ambito penalistico, secondo cui la locupletatio va individuata nel momento in cui l'accipiens scambia l'assegno circolare ricevuto o lo pone all'incasso. Ma va in questa sede ribadita la sostanziale differenza tra il momento di consumazione di una truffa che ha comportato l'emissione di un assegno bancario, e quella che ha comportato l'emissione di un assegno circolare, poiché nel primo caso il reato si consuma nel momento in cui l'assegno bancario è portato all'incasso e nel luogo in cui ha sede la banca che mette a disposizione la provvista, poiché è quello l'ultimo atto che perfeziona la fattispecie e sino a quel momento la persona offesa non ha perso la provvista; nel caso di assegno circolare, invece, il danno si realizza prima del conseguimento del profitto e, più precisamente, non nel momento in cui l'assegno circolare viene spiccato dalla banca e consegnato al titolare del conto, ma quando il titolo viene consegnato al terzo ed esce dalla sfera patrimoniale di disponibilità della persona offesa, divenendo definitiva la potenziale lesione della persona offesa (v. al riguardo Sez. 2,numero 28928 del 24/01/2002, dep. 2003, Migliarini, Rv. 226745 - 01), mentre il vantaggio per l'autore della truffa si realizza non appena utilizza l'assegno come mezzo di pagamento o lo scambia presso una qualunque banca. A fronte di queste specificazioni, deve osservarsi che nel caso in esame la Corte di merito non ha fatto buon governo di tali principi, perché dopo avere rilevato che è ignoto il luogo in cui l'assegno circolare è stato scambiato o versato, e quindi il luogo in cui si è realizzato il profitto della truffa, ha ritenuto la competenza del Tribunale di Treviso, sul rilievo che in quel circondario ha sede la società persona offesa e la filiale di banca che aveva emesso l'assegno circolare consegnato dal S.O., individuandolo quale territorio in cui si era verificato il danno; secondo la Corte di merito, quindi, il danaro sarebbe intervenuto in epoca successiva al profitto e per effetto dell'incasso dell'assegno da parte del prenditore in luogo non identificato. Questa conclusione è giuridicamente erronea, poiché applica alla truffa realizzata con la consegna di assegno circolare la sequenza di consumazione della truffa esercitata nella consegna di assegno bancario e posticipa il momento di realizzazione del danno all'epoca in cui la banca contabilizza l'avvenuto pagamento del titolo presso altro istituto o filiale; va, di contro, ribadito che in questo caso il danno della truffa si è già verificato al momento della consegna dell'assegno circolare al terzo, quando il titolo esce dalla disponibilità della parte lesa, precludendo la successiva restituzione alla banca emittente con ripristino della provvista utilizzata; nel caso in esame rimane ignoto il luogo in cui l'assegno circolare è stato scambiato o posto all'incasso e, di conseguenza, il luogo si è consumata la truffa. La decisione della Corte di Bologna, che ha individuato la competenza nel circondario di Treviso, ritenendo che in esso si sia consumata la truffa, è erronea in quanto, non essendo certo il luogo di consumazione del reato, occorre fare riferimento, ex articolo 9 cod.proc.pen., al territorio in cui si è svolta l'ultima parte identificabile della condotta, che nel caso in esame coincide con Bologna, dove l'assegno è stato consegnato all'imputato ed è così uscito dalla disponibilità della parte lesa , concretizzando il danno. 2. Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata, poiché la competenza territoriale era stata correttamente individuata in Bologna, e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte territoriale di Bologna che celebrerà il giudizio di appello e provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Spese al definitivo