Il Tribunale di Milano ha precisato che i vizi relativi alla delibera di istituzione del servizio di vigilanza non armata volto alla sicurezza delle parti comuni rientrano nel novero della annullabilità. Tale oggetto, essendo destinato alla conservazione e tutela delle cose comuni, non costituisce una innovazione gravosa e voluttuaria.
Il caso La pronuncia ha esaminato una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera con cui l'assemblea aveva istituito un servizio di vigilanza non armata per proteggere l'edificio durante le ore notturne e nei giorni festivi. Alcuni condòmini avevano espresso in assemblea il proprio dissenso alla iniziativa per cui impugnavano il deliberato sostenendone la nullità. La difese delle parti Gli impugnanti contestavano il carattere non indispensabile del servizio. Inoltre, in considerazione dell'eccessivo ammontare della spesa, ritenevano che l'iniziativa rientrava nell'àmbito delle innovazioni gravose e voluttuarie (ex articolo 1121 c.c.). Il convenuto condominio sollevava diverse eccezioni, tra cui la tardività della impugnazione. Ribadiva che la domanda attorea era inammissibile perché proposta oltre i trenta giorni dalla delibera; anche la mediazione obbligatoria era stata incardinata dopo il termine perentorio. Nel merito, sosteneva che la delibera non costituiva una innovazione gravosa e voluttuaria in quanto la vigilanza non altera le cose comuni né la loro destinazione. La decisione Il giudicante ambrosiano si è soffermato sulla questione della intervenuta decadenza. Ha poi escluso la sussistenza di un vizio di nullità della delibera e ritenuto che i rilievi attorei involgevano, al più, questioni di mera annullabilità, vizio deducibile di impugnativa entro il ristretto lasso temporale previsto dall'articolo 1137 c.c. L'asserito carattere voluttuario della vigilanza non è riconducibile alle ipotesi di nullità previste dalla Suprema Corte (mancanza degli elementi essenziali, impossibilità dell'oggetto o illiceità). Il servizio di vigilanza non armata deliberato dall'assemblea non riveste i connotati di una innovazione. Ciò in quanto la caratteristica principale di una innovazione è costituita dalla alterazione del bene comune o dalla trasformazione della sua destinazione, elementi non rinvenibili nel caso trattato. Perciò è inapplicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall'articolo 1121 c.c. secondo il quale i condòmini dissenzienti possono sottrarsi dal concorrere alla relativa spesa. Trattandosi di annullabilità, il termine per l'impugnazione era di trenta giorni dalla delibera. Inoltre, poiché gli attori non avevano avviato la mediazione obbligatoria entro tale termine, il tribunale ha ritenuto che il termine per incardinare l'impugnazione era irrimediabilmente spirato. Il giudicante ha anche affermato che il servizio di vigilanza rientrava nelle prerogative dell'assemblea condominiale (ex articolo 1135 c.c.). Invero, la protezione delle cose comuni, tra cui la sicurezza dello stabile, compete alla gestione condominiale. Non può nemmeno ritenersi che si verta in ipotesi di nullità: infatti, difetta il perseguimento di finalità estranee alla conservazione e gestione delle cose comuni, dunque di estraneità rispetto alle attribuzioni dell'assemblea atteso che l'istituzione di un servizio di vigilanza notturna non armata è destinato ad assicurare continuità al servizio di vigilanza garantito dal portiere. In definitiva, il tribunale ha confermato la delibera opposta in quanto l'impugnazione era stata proposta oltre il termine previsto dalla legge. La decisione ribadisce che l'assemblea detiene ampio potere nell'adottare iniziative relative alla gestione delle cose comuni, tra cui la sicurezza, senza che ciò comporti una innovazione incompatibile con le attribuzioni assembleari.
Giudice Pisani Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.