Concordato preventivo in continuità aziendale diretta: il Tribunale di Palermo omologa e traccia i binari del processo di risanamento aziendale

La sentenza del Tribunale di Palermo rappresenta un passaggio cruciale nel processo di risanamento aziendale della Società richiedente, sancendo l'omologazione del piano di concordato preventivo in continuità aziendale diretta. Il Tribunale ha esaminato meticolosamente le diverse fasi procedurali, le modifiche apportate al piano in risposta ai rilievi dei Commissari giudiziali e le opposizioni presentate dai creditori e dal socio [...].

[...] La decisione finale si basa sulla verifica della sussistenza dei requisiti di legge, sulla non implausibilità del piano di risanamento e sulla convenienza del trattamento offerto ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, tenuto conto del valore di liquidazione e delle prospettive di continuità aziendale. L'omologazione apre la strada alla fase di esecuzione del concordato, che sarà monitorata dai Commissari giudiziali secondo le disposizioni stabilite nella sentenza. Il Tribunale di Palermo, verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge e rigettate le opposizioni proposte, ha omologato la proposta di concordato preventivo, così come integrata e modificata. La Sentenza contiene diverse disposizioni per regolare la fase di esecuzione del concordato, tra cui: modalità e tempistiche di pagamento dei creditori secondo quanto previsto dal piano; obblighi informativi della Società nei confronti dei Commissari giudiziali (relazioni trimestrali, bilanci, verbali delle verifiche sindacali); obblighi della Società in caso di modifiche societarie rilevanti; facoltà dei Commissari giudiziali di sorvegliare l'adempimento del concordato, effettuare controlli, richiedere informazioni e riferire al Giudice e al Comitato dei creditori in caso di inadempimenti; disposizioni per l'esecuzione di piani di riparto parziali, previa autorizzazione e pareri; obbligo di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili.   Punti chiave della sentenza Sull'orizzonte temporale del piano di risanamento: «i principi per la redazione dei piani di risanamento (CNDCEC maggio 2022) sottolineano che durate superiori ad un orizzonte temporale medio-lungo (generalmente da tre a cinque anni) si scontrano con problemi di prevedibilità analitica, e solo in situazioni particolari è possibile superare il consueto orizzonte di 3-5 anni, tuttavia si tratta di ipotesi residuali in “circostanze eccezionali” che non sembrano sussistere, pur con le peculiarità dell'attività svolta, nel caso che ci occupa». Sulla necessità di giustificare piani di durata superiore a 5 anni: «il ricorso a piani aventi durata superiore a 5 anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l'attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull'attendibilità delle previsioni successive al quinto anno (principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC, 7 gennaio 2021)». Sulla finalità dell'aumento di capitale: «la modificazione statutaria e l'aumento di capitale sociale sono funzionali all'esito positivo della ristrutturazione aziendale e, in particolare, sono volti a garantire ai creditori chirografari una percentuale di soddisfacimento congrua a seguito della rideterminazione del valore di liquidazione operata dalla proponente». Sulla natura della verifica dei crediti nel concordato preventivo: «nell'ambito del concordato preventivo non ha luogo una verifica sostanziale e giudiziale dei crediti, contrariamente a quanto accade per l'ammissione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale, bensì una ricognizione di natura sostanzialmente amministrativa ». Sulla valutazione della non implausibilità del piano: «il piano predisposto dal debitore e attestato dal professionista indipendente nella relazione ex articolo 87, comma 3 CCII deve mostrare un grado minimale di plausibilità, bastando ai fini del placet giudiziale che l'ipotesi solutoria sia operativamente percorribile e coerente con il fine ultimo del risanamento dell'impresa indicato nella proposta e nel piano, senza palesarsi passibile di intaccare le prospettive di soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria». Sulla convenienza economica rispetto alla liquidazione giudiziale: «secondo la proposta e il piano, il credito dell'opponente risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale, tenuto conto del valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87 comma 1, lettera c) alla data della domanda di concordato». Sulla capacità dell'imprenditore a contrarre con la PA: «il Codice dei contratti pubblici, all'articolo 94, ammette esplicitamente, nei limiti previsti, la capacità dell'imprenditore a contrarre con la pubblica amministrazione nel caso di concordato con continuità aziendale, atteso l'espresso rinvio alla disposizione dettata dall'articolo 95 CCII». Sulla valutazione in ordine alla formazione delle classi: «la valutazione del Tribunale in ordine alla corretta formazione delle classi (lett d) attiene non al merito delle scelte del debitore nel configurare una determinata classe, ma al rispetto dei principi che sovraintendono al classamento dei creditori, relativi all'omogeneità della posizione giuridica e di interessi economici (articolo 2 lett. r CCII). L'omogeneità della posizione giuridica “riguarda la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo” (Cass. numero 9378/2018).» La pronuncia della Cassazione ora citata prosegue rilevando che «l'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, 17 fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell'entità del credito rispetto all'indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell'eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione».

Presidente Barone Relatore Cultrera Fatto/Diritto In data 5 febbraio 2024, la società (omissis) ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva di depositare la proposta, il piano e la documentazione prescritta dalla legge, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, CCII; la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi, contenente richiesta di misure protettive, è stata comunicata dalla Cancelleria al Registro delle Imprese, ove è stata iscritta in data 7 febbraio 2024, ed è stata, altresì, trasmessa al pubblico ministero in data 6 febbraio. Con decreto depositato il 6 febbraio 2024, il Tribunale – verificata la tempestività della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e la completezza della documentazione prodotta – ha fissato in sessanta giorni (decorrenti dalla data di deposito del ricorso ex articolo 44, comma 1, CCII) il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII, procedendo contestualmente alla nomina dei commissari giudiziali. Con decreto del 2-3 aprile 2024, il Tribunale ha accolto l'istanza di proroga di ulteriori sessanta giorni, con decorrenza dalla data del 5 aprile 2024, del termine per il deposito 2 della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione necessaria di cui all'articolo 39 comma 1 e 2 CCII. In data 4 giugno 2024, la società (omissis) ha tempestivamente depositato una proposta di concordato con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e i documenti di cui all'articolo 39 comma 1 e comma 2, C.C.I.I., allegando delibera del Consiglio di amministrazioneex articolo 120 bis CCII (all. 3). I Commissari rilevavano, in merito all'arco temporale decennale previsto per la realizzabilità del piano, che: 1) i principi per la redazione dei piani di risanamento (CNDCEC maggio 2022) sottolineano che durate superiori ad un orizzonte temporale medio-lungo (generalmente da tre a cinque anni) si scontrano con problemi di prevedibilità analitica, e solo in situazioni particolari è possibile superare il consueto orizzonte di 3-5 anni, tuttavia si tratta di ipotesi residuali in “circostanze eccezionali” che non sembrano sussistere, pur con le peculiarità dell'attività svolta, nel caso che ci occupa; 2) anche dal punto di vista dell'attestatore un orizzonte temporale troppo lontano appare problematico, a meno che non vi siano elementi di certezza quali, ad esempio, contratti vincolanti di durata oltre i 5 anni con primarie aziende, come avviene nel settore degli idrocarburi delle utilities o delle gestioni immobiliari o alberghiere. In ogni caso, il ricorso a piani aventi durata superiore a 5 anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l'attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull'attendibilità, nei termini di cui sopra, delle previsioni successive al quinto anno (principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC, 7 gennaio 2021). A seguito dei suddetti rilievi, la proponente ha depositato, in data 8 luglio 2024, una memoria integrativa della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale ex articolo 47,84 e ss. CCII (allegando, tra l'altro, l'integrazione del piano, la “memoria di risposta redatta dai professori (omissis) e (omissis)”, la relazione di valutazione del compendio aziendale e l'attestazione integrativa del professor e con successiva integrazione depositata in data 11 luglio 2024, ha inserito i creditori ex articolo 2751 bis numero 1 c.c. in apposita classe, rubricata al numero 10, e ha rimodulato la scansione temporale dei pagamenti. In particolare, la proponente ha integrato il piano, prevedendo, ferma restando la durata decennale dello stesso, l'impegno di iscrivere, “secondo le prescrizioni che saranno fornite dal Tribunale nel provvedimento di omologazione e condizionatamente alla sola condizione sospensiva dell'omologa”(cfr. pag. 8 della memoria integrativa dell'8 luglio 3 2024), un'ipoteca volontaria a garanzia della massa dei creditori, secondo le cause legittime di prelazione, sino alla concorrenza dell'importo di € 6.300.000,00, sull'immobile presso il quale viene esercitata l'attività d'impresa. L'assunzione dell'obbligo, da parte della Società, di costituire la garanzia rappresentata dall'ipoteca è stata approvata e deliberata dall'organo amministrativo della società, giusta delibera assunta in data 8 luglio 2024 a rogito del Notaio, Rep. N. (omissis), Racc. numero (omissis), Registrata a Palermo 2 in data 8 luglio 2024 al numero (omissis)/1T. Detto impegno non comporta alcun aggravio, né onere in capo alla società, attesa la disponibilità all'uopo già manifestata dalla socia (omissis) (cfr. comunicazione in data 8 luglio 2024, doc. 39) a farsi carico, a titolo di ulteriore apporto di finanza esterna, degli oneri e costi afferenti l'iscrizione dell'ipoteca (costi allo stato quantificati nella somma di Euro 164.500,00 – cfr. preventivo Notaio, doc. 40): anche detto impegno è assoggettato alla sola condizione sospensiva dell'omologazione in via definitiva della proposta di concordato. In data 12 luglio 2024 i Commissari hanno depositato parere favorevole in ordine alla proposta integrata nelle date dei 8 luglio 2024 e 11 luglio 2024, evidenziando che la proponente, con la prima integrazione al piano, ha delineato uno scenario di sensitivity, dal quale emerge che, anche nel caso in cui si dovessero realizzare diminuzioni dei flussi di cassa sino ad una percentuale di circa il 30% di quelli originariamente stimati, accedendo ad un finanziamento ipotecario, individuato nell'importo di Euro 6.300.000,00, con tasso fisso dell'8% e rimborsabile in 15 anni, permarrebbe comunque la capacità di (omissis) di adempiere le obbligazioni concordatarie secondo le previsioni di piano, sia in termini quantitativi che temporali” e che “l'ipotesi di finanziamento prospettata dalla proponente, allo scopo di far fronte ad eventuali scostamenti oltre il quinquennio, appare percorribile, stante il grado poziore della iscrizione ipotecaria che verrà resa in favore della procedura” e che (omissis) ha rappresentato e documentato l'andamento storico dell'ultimo decennio del tetto di spesa annuale regionale per l'assistenza ospedaliera da privato, determinato dai decreti assessoriali emanati anno per anno, nonché la quota parte dello stesso costituente l'aggregato di spesa provinciale di Palermo, dal quale si evince una sostanziale continuità nella misura della spesa” Il Tribunale, con decreto del 18 luglio 2024, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società. I Commissari giudiziali hanno depositato in data 23 ottobre 2024 la relazione ex articolo 105 CCII, in cui hanno espresso rilievi sulla attendibilità dei dati previsionali dei flussi di cassa oltre il quinquennio per le ragioni indicate al paragrafo 8.1 e hanno, altresì, dedotto: a) l'insufficienza del fondo rischi per passività potenziali legate a controversie pendenti ed a pretese creditorie non tenute in considerazione; b) l'opportunità di inserire i crediti oggetto di contestazione giudiziale o comunque disconosciuti dalla proponente in una apposita classe ad essi riservata, così da assolvere, anzitutto, all'onere di informazione nei confronti del ceto creditorio, consentendo una consapevole ed informata espressione del voto che possa anche tenere conto della prognosi circa l'esito dei giudizi di accertamento dei crediti contestati; c) incongruenze e/o inesattezze nella formazione delle classi, legate, tra l'altro, alla inclusione tra i crediti privilegiati (classe 1 e 10) di spese legali da inserire invece in apposita classe chirografaria, nonché di compensi maturati antecedentemente al biennio, e, dunque, parimenti, da collocarsi al chirografo; d) l'assenza nel piano di alcune passività derivanti dalla condanna al pagamento di spese legali, anch'esse classificabili in apposita classe chirografaria; e) la necessità di rideterminare il valore di liquidazione da € 13.268.408 ad € 15.505.994,04, tenuto conto della stima delle somme ritraibili dalla vendita dell'attivo della società nel caso di apertura della liquidazione giudiziale (vedasi paragrafo 11.2), delle utilità che, in tale ipotesi, potrebbero essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie (vedasi paragrafo 11.1), dando atto che la rideterminazione del valore di liquidazione impatta sulla possibilità di falcidiare i creditori privilegiati nella misura proposta nel piano. La società proponente, aderendo ai rilievi formulati dai commissari giudiziali nella relazione ex articolo 105 CCII, in data 18 novembre 2024 ha depositato la terza memoria integrativa e modificativa della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, apportando le seguenti modifiche: 1) ulteriore apporto di finanza da parte della socia (omissis) Con lettera di impegno consegnata in data 12 novembre 2024, la socia ha assunto l'obbligo di sottoscrivere, in forma riservata ad essa stessa e con esclusione del diritto di opzione (così come consentito dall'articolo 120 bis CCII), un aumento di capitale per 5 l'importo fisso di complessivi euro 900.000,00 (novecentomila/00), da liberare in parte mediante conferimento dell'immobile descritto e in parte in monetario. A tale riguardo, la proponente ha evidenziato che, allo scopo di consentire la realizzazione della riferita operazione di aumento di capitale mediante conferimento in natura, si è preliminarmente reso necessario modificare, sempre ai sensi dell'articolo 120 bis CCII, lo statuto sociale all'articolo 5, prevedendo espressamente la possibilità di effettuare aumenti di capitale secondo detta modalità (cfr. doc. 47). La socia (omissis) – come anche risultante dal verbale del consiglio di amministrazione di (omissis) del 14 novembre 2024 (cfr. doc. 48) ha assunto l'impegno a far sì che l'aumento di capitale, al verificarsi della condizione sospensiva entro il termine di verificazione della condizione sospensiva, sarà integralmente liberato in un'unica soluzione entro e non oltre i 15 giorni di calendario successivi al menzionato termine di verificazione della condizione sospensiva, fatto salvo il caso di proroga automatica di detto termine di tre mesi in tre mesi se alla data del 31 luglio 2025 non dovesse essere ancora intervenuta l'omologazione definitiva, nonché fermo il caso di anticipata liberazione dell'aumento di capitale, sempre entro e non oltre i 15 giorni di calendario successivi all'omologazione definitiva laddove la stessa dovesse intervenire antecedentemente. Intervenuta l'omologazione definitiva e perfezionato nei termini sopra descritti l'aumento di capitale, l'immobile così conferito in aumento di capitale potrà essere liberamente destinato dal consiglio di amministrazione di (omissis) al soddisfacimento dei creditori della società nei termini di cui alla proposta di Concordato. Per effetto dell'assunzione della delibera del 14 novembre 2024 (cfr. doc. 48) e contestualmente alla stessa, la socia (omissis) ha provveduto, nell'interesse di (omissis) ed in funzione del vincolo funzionale di supporto alla procedura di concordato preventivo, al perfezionamento di atto di vincolo dell'immobile allo scopo di cui sopra ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2645 ter c.c., giusta atto in data 14 novembre 2024 a rogito del Dr. (omissis) Notaio in Milano, iscritto a Ruolo presso il collegio Notarile del Distretto Notarile di Milano, rep numero (omissis), racc. numero (omissis) (doc. 56). Il consiglio di amministrazione della società ha, altresì, previsto l'assunzione dell'impegno alla costituzione di ipoteca volontaria sull'immobile, sino all'importo corrispondente al valore di perizia ex articolo 2343 c.c. dell'immobile stesso, formalità ipotecaria da iscriversi entro i 30 (trenta) giorni di calendario successivi al perfezionamento dell'aumento di capitale e, sempre con la delibera assunta in data 14 novembre 2024 (cfr. doc. 48), ha deliberato di “conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per procedere con la convocazione del Consiglio di Amministrazione, avanti al notaio presso il quale si tiene l'odierna Adunanza, per il settimo giorno di calendario successivo all'omologazione definitiva della proposta di concordato, al fine di assumere le decisioni finali, previa verifica della condizione sospensiva e della disponibilità (a) della somma di denaro necessaria a colmare l'eventuale differenza tra il valore, come attestato dall'esperto nella relazione ex articolo 2343 cod. civ., dell'immobile e il valore nominale delle azioni da liberare in dipendenza dell'aumento di capitale per un importo massimo di euro 900.000 (novecentomila), nonché (b) della somma di denaro necessaria per provvedere all'iscrizione di ipoteca volontaria “a beneficio della massa dei creditori, secondo le cause legittime di prelazione”, di cui alla lettera di impegno in data 8 luglio 2024 a valere sull'immobile di proprietà della società, sede della società e della “Casa di Cura (omissis) ”, sito in Palermo – Viale (omissis), nonché, infine, c) a deliberare la concessione di ipoteca volontaria a beneficio della massa dei creditori, secondo le cause legittime di prelazione” sull'immobile sito in Comune di Palermo (PA), via (omissis), a cura e spese della Società” (v. pag. 8 delibera). A tale riguardo, il proponente ha rappresentato nella proposta che, allo scopo di consentire la realizzazione della riferita operazione di aumento di capitale mediante conferimento in natura, si è preliminarmente reso necessario modificare, sempre ai sensi dell'articolo 120 bis CCII, lo statuto sociale all'articolo 5, prevedendo espressamente la possibilità di effettuare aumenti di capitale secondo detta modalità (cfr. doc. 47). Inoltre, avuto riguardo alla necessità, così come previsto dalla proposta di concordato (come integrata per effetto della memoria integrativa depositata in data 8 luglio 2024), che sull'immobile di proprietà della società, sede della società e della “Casa di Cura (omissis) ”, sito in Palermo – Viale (omissis), venga iscritta, ipoteca volontaria, “a beneficio della massa dei creditori, secondo le cause legittime di prelazione” e sino a concorrenza dell'importo di Euro 6.300.000,00, la proponente ha dato atto che si è reso necessario modificare (in forza della prossima attuazione di siffatto adempimento) l'articolo 17, penultimo paragrafo, dello statuto sociale attualmente vigente, abrogando la seguente previsione: “L'assemblea ordinaria autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2364 c.c., iscrizioni, annotazione e cancellazioni ipotecarie relative all'immobile sede della società e della “Casa di Cura (omissis) ” sito in Palermo – Viale (omissis)”: dette modifiche sono state apportate con la sopra 7 menzionata delibera assunta dal consiglio di amministrazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 120 bis CCII, in data 14 novembre 2024 a rogito del Dr. (omissis), Notaio in Milano, iscritta a Ruolo presso il collegio Notarile del Distretto Notarile di Milano rep numero (omissis), racc. numero (omissis), registrata a Milano in data 15 novembre 2024 al numero 87190 s. 1T (cfr. doc. 48), recante in allegato il nuovo statuto della Società pure autonomamente qui prodotto sub doc. 47. 2) rideterminazione del valore di liquidazione in € 15.505.994, pari a quello determinato dai Commissari; 3) adeguamento del fondo rischi per l'importo di euro 2,3 milioni di natura privilegiata, di cui € 0,6 milioni di euro generici, 1,3 milioni di euro per gli interessi legali che matureranno in funzione del pagamento dilazionato dei creditori di cui alle Classi 1, 2, 3 e 10, e 0,4 milioni di euro per crediti contestati (collocati nella classe 14, destinata ai crediti contestati in privilegio non votante); per l'importo di 4,9 milioni di natura chirografaria (cfr. pag. 45 del piano all. 49), di cui 0,9 milioni di euro generici e 4,0 per crediti contestati (collocati nella classe 15 destinata ai crediti contestati in chirografo non votante). 4) introduzione delle seguenti nuove classi: − Classe 11 Soci (votante), costituita ai sensi dell'articolo 120-ter, c. 1 e 2, CCII, in quanto il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci; − Classe 12 Professionisti ante biennio (votante), nella quale sono inclusi i crediti professionali dovuti per attività espletate antecedentemente gli ultimi due anni di prestazione e, pertanto, ai sensi dell'articolo 2751-bis c.c., aventi natura chirografaria; − Classe 13 Spese legali (votante), nella quale sono incluse le spese sostenute da creditori privilegiati (i.e. dipendenti) che non godono del privilegio generale mobiliare e, pertanto, aventi natura chirografaria; − Classe 14 Creditori Contestati Privilegiati (non votante), nella quale sono inclusi i soggetti con posizioni creditorie (privilegiate) contestate dalla Società, anche già attivate giudizialmente; − Classe 15 Creditori Contestati Chirografari (non votante), nella quale sono ricompresi i soggetti con posizioni creditorie (chirografarie) contestate dalla Società, anche già attivate giudizialmente. In data 23/11/2024 i Commissari hanno depositato e comunicato la relazione ex articolo 107 comma 3 CCII, in cui hanno dato atto che la proponente, aderendo ai rilievi formulati dai commissari, ha adeguato il fondo rischi, ha incluso in apposita classe i crediti oggetto di contestazione giudiziale o comunque disconosciuti, ha rimosso le incongruenze e/o inesattezze nella formazione delle classi, legate, tra l'altro, all'inclusione tra i crediti privilegiati (classe 1 e 10) di spese legali, da inserire, invece, in apposita classe chirografaria nonché dei compensi professionali maturati antecedentemente al biennio, e, dunque, parimenti, da collocarsi al chirografo; ha rideterminato il valore di liquidazione, uniformandosi alle risultanze degli accertamenti condotti dai commissari e, ha, conseguentemente, distribuito il maggior importo nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. Infine, per quanto riguarda l'alternativa concordataria rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale, i commissari hanno confermato quanto già rassegnato, evidenziando, altresì, che “in ragione dell'ulteriore apporto di € 900.000 da parte del socio (omissis), può affermarsi, ancora più convintamente, che la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori in misura almeno pari a quella dell'alternativa liquidatoria”. In data 2 dicembre 2024, i Commissari giudiziali hanno depositato la relazione ex articolo 107 comma 6 CCII, in cui hanno confermato le conclusioni della relazione ex articolo 107 comma 3 CCII. Svoltesi dal 9 dicembre al 18 dicembre 2024 le operazioni di voto con modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata inviata alla pec della procedura, i Commissari giudiziali hanno depositato in data 20 dicembre 2024 la relazione prevista dall'articolo 110 CCII, dalla quale emerge che la proposta di concordato non è stata approvata ai sensi dell'articolo 109 comma 5 CCII, in quanto solo sette delle tredici classi votanti hanno votato favorevolmente. Con istanza depositata in data 23 dicembre 2024, i procuratori della proponente hanno chiesto che il Tribunale, previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e dei Commissari Giudiziali e a seguito del rigetto delle opposizioni che dovessero essere proposte ai sensi dell'articolo 48, comma 2, CCII, omologhi la proposta di concordato in continuità aziendale presentata nell'interesse di (omissis) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 112, comma 2, CCII e, all'occorrenza, avuto riguardo alle previsioni di cui all'articolo 88 co. 4 CCII. Con decreto del 27 dicembre 2024, il Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e dei commissari giudiziali per il giorno 22 gennaio 2025, con assegnazione di termine perentorio sino ad almeno dieci giorni prima dell'udienza per la presentazione di eventuali opposizioni da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato, termine sino ad almeno cinque giorni prima dell'udienza per il deposito del motivato parere dei Commissari giudiziali e fino a due giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria da parte della ricorrente. Il decreto è stato iscritto nel Registro delle Imprese e comunicato, a cura della Cancelleria, al P.M. in data 27 dicembre 2024. L'(omissis), il socio (omissis) e il custode delle quote di numero 1058 azioni della società (omissis) giusta decreto numero 572/2023 del 25/08/2023 emesso nell'ambito del procedimento RG numero 10121/2023 sub 1 pendente innanzi al Tribunale di Palermo, dott. (omissis), hanno depositato in data 10 gennaio 2025 memorie di costituzione, con cui si sono opposti all'omologa della proposta di concordato preventivo. I Commissari hanno, inoltre, depositato in data 17 gennaio 2025 il parere ex articolo 48 CCII, in cui hanno espresso parere favorevole in ordine all'omologazione del concordato, evidenziando che il piano e la proposta sono idonei alla soddisfazione dei creditori nella misura proposta, nonché alla conservazione dei valori aziendali e che la soddisfazione dei creditori rinveniente dall'esecuzione del concordato è almeno pari a quella derivante dall'eventuale liquidazione giudiziale. All'udienza del 22 gennaio 2025, il Collegio ha accolto l'istanza di differimento della trattazione formulata dagli opponenti, dott. (omissis) e (omissis). Alla successiva udienza del 24 gennaio 2025 l'avv. (omissis) ha contestato le eccezioni procedurali avanzate dalla (omissis) nei propri confronti, in particolare, l'assenza della procura, riservandosi di depositare la procura notarile, ove necessario, e si è riportato a quanto esposto nell'opposizione; l'avv. (omissis) ha contestato l'eccezione di inammissibilità e tardività dell'opposizione proposta dalla (omissis) evidenziando che la modifica del capitale è stata palesata esclusivamente nel mese di novembre, e si è riportato a quanto esposto nell'opposizione; l'avv. (omissis)si è riportato all'opposizione e ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del socio (omissis) evidenziando la differenza di posizione del socio rispetto a quella del custode con riferimento in particolare al diritto di opzione e ha richiamato per il resto a quanto già esposto in atti. I commissari giudiziali, avv. (omissis) e dott. (omissis), hanno osservato, quanto alle contestazioni concernenti la legittimità dell'aumento di capitale sociale, che l'aumento così deliberato è assistito da garanzie e si sono riportati per il resto al parere già reso. L'avv. (omissis) hanno contestato quanto esposto dalle controparti e si sono riportati alle deduzioni svolte nel ricorso per omologazione della proposta di concordato. Ciò premesso, può passarsi all'esame dell'istanza di omologazione della proposta di concordato e delle opposizioni. Il quinto comma dell'articolo 109 CCII prevede che “il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”. Nel caso di specie, l'unanimità non è stata raggiunta, avendo votato favorevolmente solo sette classi delle tredici ammesse al voto. Trova, quindi, applicazione l'articolo 112 comma 2 CCII richiamato per il caso di non approvazione dall'articolo 109 comma 5 CCII, che dispone che in caso di dissenso di una o più classi, il Tribunale, su richiesta del debitore, può omologare il concordato, se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalle lettere da a) a d), oltre a quelle previste dal primo comma dello stesso articolo 112, dalla lettera a) alla lettera f). Deve premettersi che l' (omissis) ha proposto opposizione all'omologa, deducendo i seguenti motivi: 1. perplessità connesse al mantenimento dell'accreditamento e dei budget; 2. l'illegittimo inserimento nella classe 11 (soci) del sig. (omissis) soggetto non legittimato all'esercizio del voto; 3. criticità sulle disponibilità derivanti dall'aumento del capitale sociale; 4. l'inadeguatezza dei fondi rischi stanziati; 5. l'erroneo raffronto tra l'alternativa liquidatoria e la proposta concordataria. L'esame del primo, del terzo e del quarto motivo deve essere condotto in sede di valutazione della sussistenza del presupposto di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 112 CCII, trattandosi di contestazioni volte a contestarne la ricorrenza; mentre il secondo motivo deve essere valutato in sede di verifica dell'esito della votazione, previsto dalla lett. b) del primo comma dell'articolo 112 CCII; infine, il motivo concernente la contestazione 11 della convenienza proposta ai sensi dell'articolo 112 comma 3 CCII deve essere esaminato all'esito dell'accertamento della sussistenza dei presupposti dettati dal comma 1 e 2. Condizioni di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 112 comma 1 CCII Quanto a queste ultime, va, anzitutto, verificata la “regolarità della procedura” (lett. a). Dalla dettagliata esposizione contenuta nella parte narrativa emerge come siano state rispettate le norme procedurali nelle fasi dalla presentazione della domanda all'omologazione. Peraltro, la genericità della formula “regolarità della procedura” induce ad estendere l'accertamento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità già delibate all'atto dell'apertura della procedura. A tal riguardo, devono confermarsi: la competenza territoriale di questo ufficio giudiziario ex articolo 27 e 28 CCII, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese – si trova a Palermo da oltre un anno prima del deposito dei ricorsi; l'osservanza della previsione di cui all'articolo 120-bis, comma 1, CCII in tema di approvazione e sottoscrizione della domanda; la documentata sussistenza sia del presupposto soggettivo per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sia di uno stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. b) CCII; nonché l'allegazione, unitamente alla proposta concordataria, di tutta la documentazione richiesta dalla legge, e segnatamente: un piano avente il contenuto prescritto dall'articolo 87, comma 1, CCII (ossia: 1. l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economicofinanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; 2. una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza e l'indicazione delle strategie d'intervento; 3. il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale; 4. le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti; 5. la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; nonché il piano industriale e modalità e tempi di 12 adempimento della proposta; 6. l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario; 7. le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo; 8. le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; 9. le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato; 10. le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe; 11. l'indicazione della sola parte non interessata dal piano); la relazione di un professionista indipendente (prof., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 44, comma, 1, lett. a), e dell'articolo 87, comma 3, CCII; i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII in formato digitale (ossia: 1. scritture contabili e fiscali obbligatorie; 2. dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi tre esercizi, dichiarazioni IRAP, dichiarazioni annuali IVA e bilanci relative ai medesimi periodi; 3. una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; 4. uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività; 5. un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; 6. l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 7. una dichiarazione attestante l'assenza di soggetti che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della società; 8. una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, CCII compiuti nel quinquennio anteriore). Per ciò che concerne il contenuto dell'ultima versione della proposta e del piano, deve rilevarsi che la società ha fornito una dettagliata esposizione della composizione del passivo concordatario, pari a complessivi € 41.552.935,96. Il contenuto del piano risulta conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'articolo 87, I e II comma, CCI e, in particolare, sono state esplicitate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Il piano contiene l'illustrazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché le azioni eventualmente proponibili solo in caso di apertura della liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo, come prescritto dall'articolo 87 lett. h) (cfr. in tal senso piano). Risulta prodotta, altresì, la relazione di attestazione a firma del medesimo professionista indipendente, a mente dell'articolo 84, comma 5, CCII, con riferimento al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali; nonché l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, avente ad oggetto la sussistenza di un trattamento non deteriore, vertendosi nell'ambito di concordato in continuità aziendale. La menzionata relazione ex articolo 87 comma 3 c.c. del professionista, prof. da ultimo depositata in data 19 novembre 2024, attesta la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e, altresì, che il piano è atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; attesta, infine, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei crediti tributari e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale. Quanto all'esito della votazione (lett b) dell'articolo 112 co 1 CCII), va dato atto che: non sono state ammesse al voto, ai sensi dell'articolo 109, comma 3, CCII, la classe 14 e la classe 15 e le citate due classi sono state conseguentemente escluse dal computo delle maggioranze; la votazione è stata preceduta da adeguata informazione ai creditori; il concordato preventivo è stato approvato dalle classi 1, 5, 8, 9, 10, 12, 13 per il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto; il calcolo all'esito del voto comunicato dai commissari giudiziali è corretto; l' (omissis) ha contestato l'ammissione al voto del socio, (omissis) le cui quote sono state sequestrate. Tale contestazione è infondata, in quanto il voto come risulta anche dal parere dei Commissari è stato espresso dal custode giudiziario delle quote, dott. (omissis), cui sono state inoltrate le comunicazioni previste dalla legge, come è stato evidenziato dai Commissari anche nel parere depositato in data 10 dicembre 2024; il calcolo all'esito del voto comunicato dai Commissari giudiziali è corretto. In ordine alla ammissibilità della proposta (lett c) dell'articolo 112 co 1 CCII), il Tribunale è chiamato a verificare che non risultino violate norme imperative nella modalità di soddisfazione dei creditori e che sia assicurato a ciascuno di questi ultimi “un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile” ai sensi dell'articolo 84 comma 3 CCII. La proposta di concordato, come da ultimo modificata in data 19 novembre 2024, prevede il pagamento, mediante utilizzo (i) dei flussi di cassa derivanti dalla continuazione dell'attività d'impresa; (ii) delle disponibilità liquide già presenti sui conti correnti (€ 294.436); (iii) dell'apporto di “finanza esterna”, nonché (iv) dell'aumento di capitale, al netto dei costi operativi: del 100% degli oneri di ristrutturazione e delle spese di giustizia; del 100% dei debiti prededucibili generati e che verranno generati fino al termine dell'arco di Piano; del 100% dei debiti privilegiati ex articolo 2751-bis numero 1 c.c. (Classe 10); del 100% dei debiti privilegiati ex articolo 2751-bis da numero 2 a numero 5-bis c.c. (Classe 1); del 100% dei debiti privilegiati ex articolo 2778, grado 1 (Classe 2 Enti previdenziali– “transazione previdenziale”); del 100% dei debiti verso l'(omissis) e l'(omissis), sino alla concorrenza di quanto ipoteticamente distribuito con il valore di liquidazione e, pertanto, di quella quota di credito privilegiato non oggetto di degrado (Classe 3 – “transazione fiscale”); nella misura del 9,87%, dei debiti già in privilegio ex articolo 2778, grado 18 e 19, c.c., verso l (omissis) e l' (omissis), oggetto di degrado al chirografo (Classe 4 – “transazione fiscale”) per la parte eccedente quanto riconosciuto in via privilegiata di cui alla superiore Classe 3; nella misura del 9,87%, dei debiti già in privilegio ex articolo 2778, grado 20, c.c., principalmente verso il Comune di Palermo oggetto di degrado al chirografo (Classe 5); nella misura del 9,87%, dei debiti chirografari ab origine verso gli Enti Previdenziali (Classe 6 – «transazione previdenziale»), l' (omissis) e l' (omissis) (Classe 7 – “«transazione fiscale”); nella misura del 9,87%, dei debiti chirografari ab origine (Classe 8) e di quelli in essere verso le “imprese minori” (Classe 9); nella misura del 9,87%, dei debiti chirografari riferiti ai professionisti “ante biennio” (Classe 12) e di quelli per spese legali (Classe 13), quanto alle classi non votanti, la Classe 14 e la Classe 15, in caso di accertamento dei crediti ivi appostati, attualmente oggetto di contestazione, i relativi aventi diritto riceveranno le medesime ripartizioni dell'attivo, per percentuali e tempistiche, previste, rispettivamente, per i crediti privilegiati e chirografari di analoga natura. Il piano, così come in ultimo modificato, sul quale si fonda la proposta concordataria, è in continuità aziendale diretta ex articolo 84 CCII e prevede che l'attivo concordatario, ammontante ad € 18.370.074,63, venga utilizzato per soddisfare integralmente: − gli oneri di ristrutturazione, da regolarsi entro l'esercizio in cui interviene l'omologa; − le spese di giustizia, da regolarsi, in misura del 75%, nell'esercizio successivo alla data di omologa e, per la restante parte, negli esercizi dal 2031 al 2033; − i debiti prededucibili generati e che verranno generati fino al termine dell'Arco di Piano; − i debiti maturati nei confronti dei dipendenti (Classe 10), da regolarsi in unica soluzione entro il primo semestre dall'omologazione; − i debiti privilegiati ex articolo 2751-bis numero 2 c.c. maturati nei confronti di professionisti, artigiani e cooperative (Classe 1), da regolarsi dal secondo esercizio successivo alla data di omologa (2026) e per i due anni seguenti (2027 e 2028); − i debiti di natura previdenziale ex articolo 2778 numero 1 c.c. (Classe 2), da regolarsi nell'esercizio 2029 in unica soluzione; − per la quota non oggetto di degrado, i debiti di natura erariale (Classe 3), da regolarsi negli esercizi 2029, 2030, 2031 e 2032, in rate semestrali. Invece, nella percentuale del 9,87%: − i debiti di natura erariale degradati al chirografo (Classe 4), da regolarsi negli esercizi 2032 e 2033; − i debiti, integralmente degradati al chirografo, maturati nei confronti del Comune di Palermo (Classe 5), da regolarsi nell'esercizio 2033; − i debiti, ab origine chirografari, maturati nei confronti degli enti previdenziali a titolo di sanzioni (Classe 6), da regolarsi nell'esercizio 2033; − i debiti, ab origine chirografari, maturati nei confronti dell' (omissis) a titolo di interessi (Classe 7), da regolarsi nell'esercizio 2033; − i debiti ab origine chirografari (Classe 8), da regolarsi nell'esercizio 2033; 16 − i debiti maturati nei confronti delle imprese di cui all'articolo 85, co. 3 CCII (Classe 9), da regolarsi nell'esercizio 2033; − i debiti maturati ante biennio nei confronti di professionisti (Classe 12), da regolarsi nell'esercizio 2033; − i debiti per spese legali (Classe 13), da regolarsi nell'esercizio 2033. Il Tribunale osserva trattandosi di proposta di concordato di società che la proposta è stata sottoscritta dal legale rappresentante della società proponente. La valutazione in ordine all'ammissibilità della proposta è positiva, alla luce del dettagliato contenuto della proposta e del piano, e tenuto conto di quanto già precedentemente illustrato in sede di esame della regolarità della procedura e per le ulteriori ragioni che si illustrano. La proposta come verrà più approfonditamente illustrato successivamente in sede di valutazione delle specifiche condizioni prevede, inoltre, la suddivisione in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, assicura a ciascuno un'utilità economicamente rilevante, garantisce la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, oltre che il rispetto delle regole distributive fissate dall'articolo 84 commi 5, 6 e 7 CCII. Il debitore ha adempiuto al versamento tempestivo del fondo spese previsto nel decreto di apertura del concordato ex articolo 47 comma 1 lett. d), come relazionato dai Commissari giudiziali. La valutazione del Tribunale in ordine alla corretta formazione delle classi (lett d) attiene non al merito delle scelte del debitore nel configurare una determinata classe, ma al rispetto dei principi che sovraintendono al classamento dei creditori, relativi all'omogeneità della posizione giuridica e di interessi economici (articolo 2 lett. r CCII). L'omogeneità della posizione giuridica “riguarda la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo” (Cass. ord. numero 9378/2018) La pronuncia della Cassazione ora citata prosegue rilevando che “l'omogeneità degli interessi economici, essendo un criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio, ha riguardo alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, 17 fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) e al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare (in ragione ad esempio dell' entità del credito rispetto all' indebitamento complessivo, della presenza di coobbligati o dell' eventuale interesse a proseguire il rapporto con l'imprenditore in crisi), al fine di garantire secondo canoni di ragionevolezza una maggiore adeguatezza distributiva in presenza di condizioni di omogeneità di posizione”. Il Tribunale ritiene che la suddivisione in classi risulti correttamente operata per posizioni giuridiche e interessi economici omogenei. Il Collegio ritiene, relativamente alla classe 3 e 4, la correttezza della formazione, per la parte di credito coperta da garanzia, di una classe distinta rispetto a quella riguardante il credito dell' (omissis), per la parte non coperta da garanzia, in quanto la previsione di due distinte classi risponde a quanto previsto dall'articolo 109 comma 5 CCII. La norma dettata dall'articolo 85 comma 2 CCII dispone che “la suddivisione in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento”; il comma 3 della medesima disposizione prevede, inoltre, che “nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria” e che “i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione, perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109 comma 5, sono suddivisi in classi”. Le classi 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 risultano, pertanto, anch'esse correttamente formate in applicazione delle menzionate disposizioni e tenuto conto delle differenti posizioni giuridiche ed economiche, evidenziate nel piano e sopra richiamate. Il Tribunale osserva che la formazione della classe delle imprese minori è obbligatoria ai sensi dell'articolo 85, comma 3 CCII e che la società ha previsto la classe 11 Soci (votante), costituita ai sensi dell'articolo 120-ter, c. 1 e 2, CCII, in quanto il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci. Risulta, altresì, rispettata la condizione, prevista dalla lett. e) dell'art, 112, comma 1 CCII, della parità di trattamento all'interno di ciascuna classe. (omissis) L'articolo 112 comma 1 lett f) CCII, per l'ipotesi del concordato in continuità aziendale stabilisce che il Tribunale debba verificare che “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza”. La formulazione in negativo della disposizione normativa rende evidente che oggetto dell'esame non è l'accertamento dell'idoneità del piano a regolare la crisi, ma la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa. Il piano predisposto dal debitore e attestato dal professionista indipendente nella relazione ex articolo 87 comma 3 CCII deve mostrare un grado minimale di plausibilità, bastando ai fini del placet giudiziale che l'ipotesi solutoria sia operativamente percorribile e coerente con il fine ultimo del risanamento dell'impresa indicato nella proposta e nel piano, senza palesarsi passibile di intaccare le prospettive di soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Il Collegio ritiene sussistente la condizione di cui alla lett. f) dell'articolo 112, comma 1, CCII per le ragioni che si illustrano. I Commissari hanno osservato nelle relazioni agli atti che “la previsione dei flussi è apparsa, quantomeno per il primo quinquennio (2024-2028), prudente e, dunque, ragionevole, in considerazione della stima di ricavi e costi basata su trend storici, rettificati e integrati tenuto conto anche dei provvedimenti legislativi emanati dalla Regione Siciliana e richiamati nella Proposta”, evidenziando che “tale giudizio è confortato dal consuntivo economico del periodo 05/02/2024 – 31/08/2024, dal quale emerge che le performance realizzate sono in linea con il forecast”; hanno evidenziato quanto alle perplessità sulla attendibilità dei dati previsionali oltre il quinquennio che tuttavia “la proponente, in riscontro ai chiarimenti richiesti, ha integrato il piano, prevedendo, ferma restando la durata decennale dello stesso, l'impegno di iscrivere, condizionatamente all'omologa, una ipoteca volontaria a garanzia della massa dei creditori, secondo le cause legittime di prelazione, sino alla concorrenza dell'importo di € 6.300.000,00, sull'immobile presso il quale viene esercitata l'attività d'impresa”; che “la società ha, altresì, delineato uno scenario di sensitivity dal quale emerge che, anche nel caso in cui si dovessero realizzare diminuzioni dei flussi di cassa sino ad una percentuale di circa il 30% rispetto a quelli originariamente stimati, accedendo a un finanziamento ipotecario, individuato nell'importo di Euro 6.300.000,00, con tasso fisso dell'8% e rimborsabile in 15 anni, permarrebbe comunque la capacità della stessa di 19 adempiere le obbligazioni concordatarie secondo le previsioni di Piano” e che “in esito agli accertamenti compiuti dai Commissari è emerso che, in effetti, nell'ipotesi di scostamenti negativi del 29% circa dei flussi finanziari attesi, utilizzando dall'esercizio 2029 la liquidità rinveniente dal finanziamento ipotecario ipotizzato, la capacità di (omissis) di adempiere le obbligazioni concordatarie secondo le previsioni di piano permarrebbe, sia in termini quantitativi che temporali”. Ciò premesso, devono quindi esaminarsi le contestazioni sollevate, sotto tale profilo, dall' (omissis), la quale ha dedotto: 1. perplessità connesse al mantenimento dell'accreditamento e dei budget; 2. criticità sulle disponibilità derivanti dall'aumento del capitale sociale; 3. l'inadeguatezza dei fondi rischi stanziati. 1. L' (omissis) ha dedotto la sussistenza di una situazione di incertezza in ordine alla permanenza, in capo alla società (omissis) dei requisiti soggettivi per il mantenimento dell'accreditamento e di conseguenza in ordine all'effettiva capacità della società di generare i flussi di cassa previsti. A tal riguardo, l'opponente ha premesso che l'articolo 3 del decreto assessoriale del 29 maggio 2023, numero560 prevede che «dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 31 marzo 2023, numero 36 il comma 3 dell'articolo 9 del D.A. 9 agosto 2022, numero 724 è sostituito come segue: 3. per l'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente l'autorizzazione sanitaria e/o l'accreditamento istituzionale ovvero del subentrante nella titolarità dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento istituzionale e dei soggetti individuati dal presente articolo, l'autorità competente al rilascio del provvedimento acquisisce le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, dal richiedente, dal subentrante o dagli altri soggetti tenuti a rilasciarle, relative all'insussistenza di cause ostative con riferimento alle seguenti fattispecie: ….d. che il soggetto non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei confronti del soggetto non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni»; ha, quindi, evidenziato che il decreto del 2023 ha escluso l'inciso “salvo il caso di concordato con continuità aziendale” contenuto nel comma 3 dell'articolo 9 del D.A. 9 agosto 2022, numero 724 subito dopo la parola “concordato preventivo”. L' (omissis) ha, quindi, dedotto che dalla modifica del decreto assessoriale numero 724 del 2022 dovrebbe desumersi la volontà della Regione Siciliana di inserire tra le cause ostative al mantenimento dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento 20 istituzionale il trovarsi in stato di concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tale situazione, includendo anche coloro che hanno presentato un piano in continuità. Il Collegio ritiene infondata la suddetta contestazione per la preminente considerazione che il citato decreto dell'Assessore della Salute del 29 maggio 2023, numero560, avendo natura di atto amministrativo, non può derogare ai principi dettati dal nuovo quadro normativo dell'Unione Europea, recepito dal codice della crisi e dell'insolvenza, che mira a salvaguardare il valore dell'impresa ed a mantenere i livelli occupazionali, favorendo la continuità aziendale, con le conseguenze che ne derivano. Inoltre, va considerato che il codice dei contratti pubblici, richiamato dal decreto assessoriale, all'articolo 94 ammette esplicitamente, nei limiti previsti, la capacità dell'imprenditore a contrarre con la pubblica amministrazione nel caso di concordato con continuità aziendale, atteso l'espresso rinvio alla disposizione dettata dall'articolo 95 CCII. 2. L' (omissis) ha dedotto la sussistenza di criticità sulle disponibilità derivanti dall'aumento del capitale sociale e ha osservato, a tal riguardo, che “esaminando i flussi di cassa necessari per l'attuazione del piano (cfr. pag.51 del piano del 18 novembre 2024), si rileva che la liquidità derivante dall'aumento del capitale sociale (euro 900.000) è necessaria già al primo anno di attuazione del piano (2024), in assenza della quale la Società non potrebbe far fronte agli impegni finanziari assunti nel piano, per carenza di disponibilità”. Al riguardo, ha proseguito l'ADE, “il piano non fornisce alcuna certezza né garanzia che l'immobile sarà venduto in tempi così brevi e al valore periziato” e ha rilevato altresì che “il piano mette a disposizione dei creditori, già al primo anno di attuazione dello stesso, la liquidità di euro 900.000, senza tener conto del fatto che il conferimento dell'immobile sconta l'imposta di registro al 9%, le imposte ipotecarie e catastali e gli oneri accessori, quindi, la disponibilità netta a servizio del piano non può mai essere di euro 900.000 ma andrà decurtata di dette uscite monetarie”, concludendo che “quanto sopra evidenzia l'incertezza sull'effettiva disponibilità, già al primo anno di attuazione del piano, delle somme messe a servizio del piano, necessarie a far fronte agli impegni assunti dalla Società, ed in ogni caso l'insufficienza delle stesse per effetto della decurtazione connessa alle imposte e spese accessorie dovute al conferimento dell'immobile”. Il Collegio ritiene che le contestazioni sollevate non siano fondate e non conducano ad una valutazione di implausibilità del piano, in quanto contraddette dai rilievi svolti dall'attestatore e dai Commissari. A tal riguardo, l'attestatore, prof. (omissis) ha evidenziato che “l'apporto di conferimenti immobiliari non si traduce nel piano in flussi finanziari nel primo anno. Il Piano si alimenta di flussi finanziari tra i quali non vi sono, se non al momento della collocazione sul mercato, i proventi dall'alienazione degli immobili conferiti, in ogni caso non al primo anno”. I commissari hanno confermato che: nel piano proposto la vendita dell'immobile e il conseguente ingresso del flusso finanziario è previsto nell'anno 2029; dalla tabella dei flussi di cassa, con indicazione del (omissis) risulta che nell'esercizio 2024, a fronte dell'iscrizione del bene tra le immobilizzazioni, viene registrato un conseguente aumento del patrimonio netto del medesimo importo; mentre nell'esercizio 2029 è previsto un ingresso di flussi in esito alla cessione dell'immobile. La minor valutazione emergente dalla perizia di stima citata dall' (omissis), elaborata dall'Ufficio provinciale del Territorio di Palermo, secondo cui il più probabile valore di mercato dell'immobile sarebbe pari ad Euro/k 600, è irrilevante, atteso che la socia (omissis) si è impegnata a versare in contanti la differenza tra l'aumento di capitale (Euro/k 900) ed il valore risultante dalla relazione di stima del bene immobile elaborata dal professionista nominato dal Tribunale. 3. L' (omissis) delle (omissis) ha, altresì, dedotto l'inadeguatezza del fondo rischi previsto, rilevando che l'esito sfavorevole di alcune delle cause per le quali non è stato stanziato alcun fondo rischi potrebbe incidere negativamente sulla capacità finanziaria della società e di conseguenza sulla capacità della stessa di adempiere agli obblighi assunti nel nuovo piano concordatario. Il Collegio ritiene che il presente motivo di opposizione debba essere inquadrato nell'ambito del sindacato in ordine alla fattibilità economica della proposta che deve essere inteso come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato. Deve premettersi con specifico riferimento alla contestata inadeguatezza del fondo rischi che i Commissari, a pag. 145 della relazione ex articolo 107, comma 6 CCII, hanno dato atto che la società proponente, in data 18 novembre 2024, aderendo ai rilievi formulati con la relazione ex articolo 105 CCII, ha adeguato il fondo rischi come già in precedenza scritto, e ha introdotto nuove classi, tra cui la classe 14 creditori contestati privilegiati (non votante), nella quale sono inclusi i soggetti con posizioni creditorie (privilegiate) contestate dalla società, anche già attivate giudizialmente, e la classe 15 creditori contestati chirografari (non votante), nella quale sono ricompresi i soggetti con posizioni creditorie (chirografarie) contestate dalla società, anche già attivate giudizialmente. Quanto all'importo indicato nelle classi dei crediti contestati, i Commissari hanno rilevato nella relazione ex articolo 107 comma 6 CCII, a pagina 148, che tale quantificazione è frutto di una stima degli esiti dei contenziosi pendenti e/o potenziali che appare prudente; conseguentemente, i fondi appostati nel piano a seguito dell'ultima modifica sono conformi alle suddette stime, ferma restando l'alea propria dei contenziosi giudiziari, che potrebbe, in astratto, comportare un maggiore esborso. Il Collegio ritiene che la mancata costituzione del fondo rischi per sedici giudizi non possa condurre ad un giudizio di manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, tenuto conto che si tratta, prevalentemente, di procedimenti di accertamento tecnico preventivo e/o di giudizi definiti con esito positivo nel giudizio di primo grado o in ordine ai quali i difensori hanno pronosticato un esito favorevole per la società. Il Collegio osserva che non deve condursi la verifica, prevista dall'articolo 112 lett. f), ultimo periodo, in ordine ai finanziamenti, non risultando alcuna previsione in tal senso nel piano predisposto dalla società proponente. Come già premesso, in caso di dissenso di una delle classi, la proposta di concordato preventivo in continuità può essere omologata ove sussistano anche le condizioni previste dal secondo comma, lettere a), b), c), d) dell'articolo 112 CCII. Quanto alle regole distributive fissate dall'articolo 84 comma 5, 6 e 7 CCII, si osserva che il sesto comma dispone che il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della 23 graduazione delle cause legittime di prelazione, sicché i crediti inseriti in una determinata classe non possono ricevere alcun soddisfacimento se non sono stati soddisfatti integralmente quelli inseriti nella classe con grado di privilegio poziore e che, diversamente, il valore eccedente quello di liquidazione può essere distribuito ai creditori inseriti in una determinata classe anche se quelli inseriti in una classe di grado poziore siano stati soddisfatti solo parzialmente, purché il trattamento complessivo sia più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore e almeno pari a quello delle classi dello stesso grado. Il valore di liquidazione determinato in € 15.505.993,54 è stato correttamente destinato, oltre che al pagamento dei crediti prededucibili, al pagamento integrale: 1. dei debiti ex articolo 2751 bis numero 1 c.c. (cfr. classe 10) da regolarsi in unica soluzione entro il primo semestre dall'omologazione; 2. dei debiti privilegiati ex articolo 2751-bis c.c. maturati nei confronti di professionisti, artigiani e cooperative (Classe 1), da regolarsi dal secondo esercizio successivo alla data di omologa (2026) e per i due anni seguenti (2027 e 2028); 3. dei debiti di natura previdenziale ex articolo 2778 numero 1 c.c. (Classe 2), da regolarsi nell'esercizio 2029 in unica soluzione; e infine per la quota non oggetto di degrado, dei debiti di natura erariale (Classe 3), da regolarsi negli esercizi 2029, 2030, 2031 e 2032, in rate semestrali. La seconda condizione che deve ricorrere è che “il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84 comma 7. Tale condizione ricorre nella presente procedura, in quanto i crediti delle classi dissenzienti sono, per la parte privilegiata, soddisfatti integralmente e/o comunque sino alla concorrenza del valore di liquidazione e per la parte relativa al credito chirografario o degradato al chirografo ottengono la soddisfazione in misura percentuale identica a tutti gli altri creditori chirografari o degradati al chirografo. Infatti, per il creditore dissenziente INPS, inserito nella classe 2 (privilegio ex articolo 27532754 c.c.) e nella classe 6 (chirografario ab origine relativo alle sanzioni), è prevista nel piano la soddisfazione integrale dei crediti della classe 2 sul valore di liquidazione e la 24 soddisfazione del credito ab origine chirografario nella percentuale prevista per tutti gli altri creditori chirografari anche degradati. Per il creditore dissenziente (omissis), inserito nella classe 3 (privilegio 7° grado e 18° grado), nella classe 5 (degradato al chirografo per incapienza) e nella classe 7 (chirografario ab origine), è prevista nel piano la soddisfazione integrale dei crediti della classe 3 sul valore di liquidazione sino alla concorrenza del suddetto valore e la soddisfazione del credito chirografario, anche degradato, nella percentuale prevista per tutti gli altri creditori chirografari anche degradati. Tale interpretazione appare, d'altro canto, coerente con la disposizione dettata dall'articolo 88 comma 1 ultimo periodo, ove si prevede che “se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, di crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”. Infine, risulta integrata anche la condizione di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 112 CCII costituita dal fatto che “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione”, atteso che, come si ricava dalla relazione dei commissari giudiziali sull'esito delle operazioni di voto, la proposta della società è stata approvata dalla maggioranza delle classi (7 su 13 votanti), una delle quali formata da creditori titolari di diritti di prelazione (classe 10 e 1). Deve passarsi all'esame del motivo di opposizione, con cui il creditore dissenziente, (omissis), ha eccepito il difetto di convenienza della proposta e l'erronea quantificazione del valore di liquidazione come definito dall'articolo 87 comma 1 lett c) CCII. Deve a tal riguardo premettersi che l'articolo 112 comma 3 dispone che “nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato, quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1 lettera c)”. L'Agenzia delle Entrate ha dedotto che le conclusioni della proponente in ordine alla convenienza della proposta transattiva risultano viziate dalla sottostima del valore dell'azienda in sede di liquidazione giudiziale e dell'attivo ritraibile dall'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale. Per quanto riguarda la stima dell'asset aziendale, come osservato dai Commissari giudiziali e confermato dall'Agenzia delle Entrate nella memoria integrativa a pagina 9, quest'ultima ha condiviso la metodologia di stima adottata e la quantificazione dei flussi attesi, contestando esclusivamente l'applicazione e la quantificazione del premio al rischio di execution del piano sottostante la valutazione dell'azienda effettuata con il metodo di attualizzazione dei flussi attesi e con il metodo misto patrimoniale reddituale, in ragione del fatto che “[…] la quantificazione del valore dell'azienda è finalizzata a valutare, in caso di liquidazione giudiziale, quanto potrebbe ritrarre il Curatore dalla vendita dell'azienda al fine di soddisfare i creditori, senza che rilevi il presente piano, che ovviamente in fase di liquidazione giudiziale non avrebbe ragione di esistere. Infatti, il Curatore ha lo scopo di liquidare l'azienda massimizzando il soddisfacimento dei creditori. Pertanto, il Curatore liquiderebbe l'azienda a terzi e soddisferebbe i creditori mediante il ricavato della vendita dell'azienda e non mediante i flussi di cassa derivanti dalla prosecuzione dell'attività da parte dell'aggiudicatario. Pertanto, ai fini della valutazione del valore dell'azienda in sede di liquidazione giudiziale il c.d. “rischio di esecuzione del piano” è certamente pari a zero, in assenza di un piano da attuare […]”. Il Collegio ritiene condivisibili le ragioni, con cui i commissari giudiziali, l'attestatore e i periti stimatori dell'azienda hanno contraddetto il percorso logico condotto dall' (omissis) per escludere l'applicabilità del premio di rischio per la valutazione dell'azienda, evidenziando, da un canto, che “la valutazione si basa su dati prospettici e pertanto è senz'altro opportuno applicare un premio per il rischio, allo scopo di tenere in considerazione l'alea della realizzazione dei flussi di cassa pronosticati nell'arco temporale di riferimento”, e, d'altro canto che la valutazione dell'azienda offerta dall'Agenzia appare viziata da un vero e proprio errore di valutazione, nella parte in cui si ritiene che l'acquirente in sede di liquidazione giudiziale la comprerebbe in assenza di rischio e che il rischio di piano si dovrebbe espungere dalle valutazioni perché specifico del piano e non proprio dell'acquirente, mentre “qualsiasi acquirente di un'azienda in crisi dovrebbe in ogni caso redigere e sostenere/applicare un piano di risanamento aziendale; se non “questo” rischio di piano, sarebbe comunque il rischio di un “altro” piano, ma il rischio ci sarebbe comunque, e non si vede perché esso sia così facilmente espunto dai calcoli dell' (omissis) ”. Il Collegio non ritiene, tantomeno, condivisibile la contestazione sollevata dall' (omissis) in ordine alla somma indicata nel valore di liquidazione a titolo di attivo 26 realizzabile all'esito dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci e degli amministratori. L'Agenzia delle Entrate ha dedotto, da un canto, la capienza patrimoniale dell'amministratore, (omissis) risultante dall'esame della perizia di stima del suo patrimonio redatta dall'ing. (omissis) e, d'altro canto, l'esperibilità dell'azione anche nei confronti dei sindaci, così concludendo che l'abbattimento del 50% del petitum dall'azione di responsabilità per incapienza dei patrimoni non trova giustificazione alcuna e, per ragione di estrema prudenza, l'abbattimento del 30% sarebbe più che sufficiente a tener conto dell'alea del giudizio. Invero, come correttamente evidenziato dai Commissari, la prospettazione di un realizzo di € 985.007,00, pari al 50% del petitum, tiene conto non solo dell'alea del giudizio, ma anche dei tempi e dei costi dell'azione di responsabilità e delle azioni recuperatorie, delle usuali percentuali satisfattive rinvenienti dalle esecuzioni forzate e della non staticità del patrimonio dei soggetti responsabili, che nelle more potrebbe essere oggetto di pretese concorrenti e/o di trasferimenti a terzi in buona fede. Per le anzidette ragioni, il Collegio ritiene che il valore di liquidazione debba mantenersi invariato in € 15.505.993,54 e, pertanto, il credito di (omissis) non subisce in sede concordataria una maggiore falcidia rispetto a quella che subirebbe nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale. Deve, infine, esaminarsi la contestazione sollevata dall' (omissis) in ordine al difetto di convenienza economica della proposta sotto il profilo della tempistica. Deve, a tal riguardo, premettersi che il presente piano di concordato preventivo in continuità aziendale prevede la soddisfazione del credito dell' (omissis) in cinque rate dal quinto esercizio, con la precisazione che l'ultima rata si riferisce ai crediti degradati al chirografo soddisfatti in virtù dell'attivo concordatario eccedente il valore di liquidazione. Il Collegio ritiene che, anche nell'ipotesi in cui il pagamento dei crediti tributari dovesse avvenire nell'ambito della liquidazione giudiziale già a partire dal terzo anno successivo, gli interessi legali, che maturerebbero per il ritardo dei pagamenti realizzati in misura frazionata nel piano concordatario tra il quinto e il nono esercizio, sarebbero, comunque, inferiori rispetto alla somma che l' (omissis) realizzerebbe in sede concordataria dal surplus, costituente l'eccedenza rispetto al valore di liquidazione. Per le anzidette ragioni, il Collegio rigetta l'opposizione proposta dall' (omissis), con cui il creditore dissenziente ha eccepito il difetto di convenienza della 27 proposta, atteso che, secondo la proposta e il piano, il credito dell'opponente risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale, tenuto conto del valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87 comma 1, lettera c) alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggiore valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio, nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese, determinato in € 15.505.993,54. Parte Può passarsi all'esame dell'opposizione dell' avente ad oggetto il mancato riconoscimento del credito vantato. Occorre precisare che: − il credito risultante dalla contabilità fornita dalla debitrice, ascendente ad € 411,00, è stato incluso nella classe 8, relativa ai creditori chirografari; − parte del credito contestato è stata, in adesione ai rilievi formulati ex articolo 105 CCII dai Commissari, inserita nella classe 15, relativa ai crediti chirografari contestati, per come stimato dalla proponente, in € 341.554,26, pari al 30% del petitum di € 1.138.514,21; − altra parte del credito contestato è stata, invece, detratta da (omissis) dai maggiori crediti dalla stessa vantati nei confronti dell' (omissis), esponendo, alla data di presentazione del Piano, il credito al netto dei fondi. Dinanzi alle articolate e controverse questioni poste dell' (omissis) e alle deduzioni della proponente, i Commissari non hanno proceduto ad un accertamento incidentale del credito, non essendo questa la sede all'uopo deputata: l'unico “accertamento” rimesso ai Commissari prende, infatti, le mosse dall'elenco dei creditori che il debitore ha l'obbligo di depositare e consiste, sulla scorta dell'esame delle scritture contabili dell'imprenditore proponente, la cui attendibilità è attestata dal professionista incaricato, nell'esame sommario delle varie ragioni creditorie (articolo 104 CCII), apportandovi le necessarie “rettifiche”, intese come correzioni di eventuali errori materiali o aggiornamenti dell'elenco dei creditori in base alle risultanze della contabilità, al fine di stabilire, quantomeno in prima approssimazione, quali soggetti abbiano il potere di partecipare alla deliberazione di concordato. Con particolare riguardo al contenzioso con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, i Commissari, in esito alle verifiche 28 svolte, hanno rilevato la necessità di prevedere un fondo rischi, che la debitrice ha appostato per l'importo sopraindicato. Ciò premesso, il Tribunale osserva che, come noto, nell'ambito del concordato preventivo non ha luogo una verifica sostanziale e giudiziale dei crediti, contrariamente a quanto accade per l'ammissione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale, bensì una ricognizione di natura sostanzialmente “amministrativa”, diretta non già ad accertare l'esistenza e la misura di ciascun credito ma a determinare quali creditori abbiano diritto a partecipare alla deliberazione sulla proposta concordataria, restando impregiudicata ogni decisione sull'an, sul quantum e sul rango del credito, da pronunciarsi in sede di cognizione ordinaria nel giudizio che, eventualmente, il creditore rimane libero di proporre nei confronti del debitore. Per le anzidette ragioni, dichiara l'inammissibilità delle contestazioni sollevate dal creditore (omissis). Passando all'esame dell'opposizione proposta dal socio, (omissis) deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del socio a proporre l'opposizione, sollevata dalla società (omissis) atteso che con l'opposizione il socio mira a contestare l'omologabilità della proposta di concordato preventivo, in quanto lesiva dell'esercizio del diritto di opzione, spettante, secondo quanto disposto dall'articolo 2752, comma 2, c.c., al socio. Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno, in ragione della sostanziale sovrapponibilità dei motivi di opposizione sollevati dal socio e dal custode, che si proceda all'esame congiunto delle loro opposizioni. Entrambi hanno eccepito la violazione del dovere in capo agli amministratori di informare i soci e un'ingiustificata lesione dei loro diritti partecipativi e hanno chiesto che il Tribunale ove ritenesse sotto ogni altro profilo omologabile il concordato voglia disporre che l'operazione deliberata di aumento di capitale mediante conferimento in natura sia preceduta dall'offerta in opzione ai soci delle azioni di nuova emissione con applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2441 c.c. ed abbia luogo solo in caso di inefficacia ex articolo 2439 comma 2 c.c., dell'aumento da sottoscrivere e liberare in denaro, in quanto inscindibile, ovvero quale modalità di esercizio del diritto di prelazione ex articolo 2441 comma 3 c.c. Il Collegio ritiene che la legittimità della modifica statutaria, concernente l'aumento di capitale sociale, prevista dalla proposta modificata entro il termine dei venti giorni anteriori all'inizio delle operazioni di voto, debba essere valutata in questa sede sulla scorta delle disposizioni dettate dal Codice della crisi. Deve premettersi che il comma 2 dell'articolo 120 bis CCII prevede che “ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano, anche modificato prima dell'omologazione, può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzione di capitale anche con esclusione e limitazione del diritto di opzione”; dispone, altresì, il comma 3 della medesima disposizione che “gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento”. Prevede, inoltre, il comma 5 dell'articolo 120 bis c.c. che “i soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90”. La menzionata disposizione dettata dall'articolo 90 CCII prevede, tra l'altro, che la proposta concorrente possa essere presentata sino a trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori”. L'articolo 120 ter CCII dispone che il classamento dei soci è obbligatorio se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci. Ciò premesso, deve quindi valutarsi se la proposta abbia rispettato il bilanciamento tra i diritti di partecipazione del socio e lo scopo del risanamento aziendale, garantito dalle menzionate disposizioni attraverso: la formazione obbligatoria di una classe votante, comprendente i soci, in presenza di modificazioni che incidano direttamente sul diritto di partecipazione degli stessi; l'espressione del voto da parte dei soci in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda di concordato; la correlazione imposta dalla norma tra la modificazione statutaria e il buon fine della ristrutturazione aziendale. Il Collegio ritiene che le suddette condizioni siano state rispettate, tenuto conto che: il piano, come da ultimo modificato, ha previsto la formazione di un'apposita classe (numero 11) composta dai soci, i quali hanno espresso il voto in misura proporzionale alla partecipazione posseduta al momento della presentazione della domanda; la modificazione statutaria e l'aumento di capitale sociale sono funzionali all'esito positivo della ristrutturazione aziendale, e, in particolare, sono volti a garantire ai creditori chirografari una percentuale di soddisfacimento congrua a seguito della rideterminazione del valore di liquidazione operata dalla proponente, in conformità ai rilievi sollevati dai Commissari, e della conseguente destinazione dei flussi di cassa, corrispondenti al maggiore valore di liquidazione, alla soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio nel rispetto dell'ordine di graduazione. Quanto alla contestazione concernente la violazione del diritto di informativa in ordine all'andamento della procedura, il Collegio osserva che i soci avrebbero potuto come previsto dall'articolo 92 comma 3 esercitare il diritto di accesso alle informazioni utili a presentare proposte concorrenti, onde potere tempestivamente esercitare il diritto di cui all'articolo 120 bis comma 5 CCII, anche tenuto conto che la norma dettata dall'articolo 120 bis comma 3 CCII non prevede con quale periodicità gli amministratori debbano riferire sull'andamento della procedura. D'altro canto, la facoltà di incidere negativamente sui diritti di partecipazione dei soci non attiene solo ai poteri degli amministratori ma a ciascun proponente e, per tanto, analoghi diritti avrebbero potuto essere compressi da una proposta concorrente eventualmente formulata dal socio, odierno opponente, entro il termine previsto dall'articolo 90 comma 1 CCII. Né appare fondata la contestazione di illegittimità dell'aumento del capitale in presenza di ingenti perdite comportanti un valore negativo del patrimonio netto, in quanto il C.D.A. di (omissis), in data 14 novembre 2024, ha deliberato di aumentare, ai sensi dell'articolo 120 bis, comma 2, CCII, il capitale sociale da euro 120.000 ad euro 1.020.000 e, quindi, per un importo di euro 900.000 subordinatamente alla sola condizione sospensiva dell'omologazione, in via definitiva e con efficacia di cosa giudicata, della proposta di concordato. Come rilevato dai Commissari giudiziali, per effetto dell'omologa, (omissis) conseguirebbe delle sopravvenienze attive da esdebitazione, ammontanti ad € 21.853.219, e il patrimonio netto assumerebbe un valore positivo. Per le anzidette ragioni, il Collegio esclude la sussistenza di profili di illegittimità relativi all'aumento di capitale sociale che possano condurre al rigetto dell'omologa della proposta di concordato preventivo e, d'altro canto, il Tribunale non potrebbe apportare modifiche al contenuto della proposta nella parte concernente l'aumento di capitale 31 sociale, atteso che l'articolo 120 quinquies CCII fa espresso riferimento alle modificazioni statutarie ni termini previsti nel piano. Verificata la sussistenza di tutti i presupposti ex articolo 112 comma 1 e 2 CCII e, rigettate le opposizioni proposte, il Tribunale omologa la proposta di concordato preventivo, come integrata e modificata con la memoria depositata in data 8 e 12 luglio 2024 e da ultimo con memoria depositata in data 19 novembre 2024, proposta da (omissis).   P.Q.M. Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, visti gli articolo 9, 48, 112, comma 1 e 2, 113 e 118, 120 bis, 120 ter, 120 quinquies CCII, così dispone: 1) rigetta le opposizioni proposte da (omissis), (omissis) e dott. (omissis), numeroq. di custode giudiziario di numero 1058 azioni della società (omissis) 2) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; 3) omologa la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, come integrata e modificata nel corso del procedimento e da ultimo con memoria depositata in data 19 novembre 2024, proposta da (omissis) on sede legale in Palermo (PA), Viale (omissis); 4) ai sensi dell'articolo 120 quinquies CCII, determina l'aumento di capitale sociale e le modifiche statutarie nei termini previsti nel piano, come riportati nella parte motiva, demandando agli amministratori l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e autorizzandoli a porre in essere le modificazioni statutarie previste dal piano; 5) dispone che la società provveda ad iscrivere, in esecuzione dell'impegno assunto con la memoria integrativa della proposta di concordato dell'8 luglio 2024, ipoteca volontaria di primo grado, “a beneficio della massa dei creditori, secondo le cause legittime di prelazione” e sino a concorrenza dell'importo di Euro 6.300.000,00, sull'immobile ove viene esercitata l'attività di impresa ove è ubicata la sede sociale sede della “Casa di Cura (omissis) sito in Palermo (PA), Viale (omissis), censito nel Catasto Fabbricati di Palermo al foglio (omissis), particella (omissis), sub 3, categoria D/4, rendita catastale Euro 84.049,44 entro il termine di giorni quindici dall'omologazione della proposta di concordato; 6) ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio competente di provvedere, su semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione di (omissis) e secondo le previsioni di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione di (omissis) assunto in data 14 novembre 2024 per atti Notaio di Milano, Rep. (omissis), Racc. (omissis), ad iscrivere ipoteca volontaria “a beneficio della massa dei creditori, secondo le cause legittime di prelazione” sino a concorrenza dell'importo di Euro 6.300.000,00 sull'immobile di proprietà della Società, ove è ubicata la sede sociale sede della “Casa di Cura (omissis) sito in Palermo (PA), Viale (omissis), censito nel Catasto Fabbricati di Palermo al foglio (omissis), particella (omissis), sub 3, categoria D/4, rendita catastale Euro 84.049,44; 7) ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio competente di provvedere, su semplice richiesta del Consiglio di amministrazione di (omissis) e secondo le previsioni di cui delibera del Consiglio di Amministrazione di (omissis) assunto in data 14 novembre 2024 per atti Notaio di Milano, Rep. (omissis), Racc. (omissis), ad iscrivere ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà della Dr.ssa (omissis), sito in Comune di Palermo (PA), via (omissis), censito nel Catasto di Palermo, foglio di mappa (omissis), mappale (omissis), subalterno 10, zona censuaria 3, via (omissis), Scala A Interno 1, piano 1, categoria A/10, classe 4, vani 12,5, rendita catastale Euro 4.163,93; 8) riserva la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato, su indicazione da parte dei commissari giudiziali di una rosa di creditori tra quelli più rappresentativi; 9) dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società in concordato, quest'ultima consegni ai Commissari giudiziali, dott. (omissis) e avv. (omissis), sino all'adempimento del concordato: i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio; i verbali delle verifiche sindacali a cadenza trimestrale e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza; i bilanci trimestrali, controfirmati dall'amministratore e dall'organo di controllo, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale e da ogni altro prospetto riepilogativo eventualmente richiesto dai Commissario giudiziali, non appena risultino disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento; 10) dispone che la società consegni ai Commissari giudiziali con cadenza trimestrale un'adeguata informativa scritta, controfirmata dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo, sullo stato di avanzamento del piano concordatario; 11) dispone che i flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali siano contabilizzati dalla società in partite separate in maniera tale che siano immediatamente evincibili le 33 relative dinamiche ed i Commissari giudiziali siano posti nella condizione di esercitare un adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario; 12) dispone che la società informi prontamente per iscritto i Commissari giudiziali di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario; 13) dispone che la società informi prontamente per iscritto i Commissari giudiziali di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione; 14) dispone che i Commissari giudiziali in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informino i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa ai sensi dell'articolo119 CCII qualora non valutino di attivarsi direttamente; 15) dispone che la società (omissis) provveda a piani di riparto parziali, secondo le modalità e i tempi stabiliti nella proposta di concordato, previo parere del comitato dei creditori e dei commissari giudiziali e preventiva comunicazione al giudice delegato; 16) stabilisce che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate, a cura del legale rappresentante, in libretti di deposito indicanti il nominativo del beneficiario; 17) dispone che i commissari giudiziali: sorveglino l'adempimento delle obbligazioni concordatarie, ivi inclusa le iscrizioni di ipoteca volontaria previste nel piano, e riferiscano al giudice e al comitato dei creditori ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; per tali fini i commissari giudiziali sono autorizzati a effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali; redigano ogni sei mesi, successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmettano ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, i commissari giudiziali depositeranno un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9; ai fini del miglior assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, i commissari giudiziali sono facoltizzati a: compiere atti di ispezione e controllo, anche e con particolare riguardo, ai libri sociali e alle scritture contabili; assistere alle sedute degli organi sociali; chiedere al Consiglio di amministrazione notizie in merito all'andamento dell'attività sociale; riserva al G.D. il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato; 19) dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli articolo 45 e 48 comma 5 CCII, notificata, a cura del Cancelleria, alla ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese di Palermo ed Enna ai fini della sua iscrizione, nonché comunicata ai Commissari giudiziali, che cureranno la comunicazione ai creditori. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione IV Civile del giorno 31/01/2025.​