Sovraindebitamento: la tutela del creditore ipotecario insoddisfatto

La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione si è espressa su una vicenda in tema di sovraindebitamento nella quale il piano del consumatore prevedeva il pagamento parziale del creditore ipotecario.

La questione in lite Una banca si opponeva, ex articolo 12-bis, legge numero 3/2012, alla omologazione del piano del consumatore proposto da alcuni suoi debitori, che prevedeva, per quanto qui di interesse, il soddisfacimento del credito ipotecario della banca medesima solo nella misura del 75%, ripartita poi in oltre 100 rate mensili a decorrere dall'undicesimo mese successivo all'omologazione. Il Tribunale di Vasto respingeva l'opposizione della Banca e quest'ultima proponeva ricorso per Cassazione. In sintesi, la banca contestava la decisione del Tribunale per aver ritenuto: 1) ammissibile un piano che prevedeva, non solo, lo stralcio del credito ipotecario, ma anche la dilazione ultrannuale del pagamento dello stesso; 2) non applicabile in via analogica al piano del consumatore la disciplina del concordato preventivo nella parte in cui sottopone all'autorizzazione dei creditori il piano medesimo; 3) non dovuto a suo favore un parziale ristoro per la parte di credito eccedente il valore periziato dell'immobile ipotecato, con degradazione a credito chirografario. I pagamenti del piano possono eccedere l'annualità? Ricorda in primo luogo la Corte di Cassazione che l'articolo 8, comma 4, legge numero 3/2012 stabilisce che «la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione». Con detta disposizione il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito, assoggettandola a un termine,  estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore (Cass. numero 34150/2024). Ad avviso della Corte, quindi,  il termine (al massimo) annuale ex articolo 8, comma 4, della legge numero 3/2012, decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano («salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»). Del resto, precisano i giudici di legittimità, diversamente ragionando, verrebbe meno la ratio stessa sottesa all'istituto, che intende realizzare un bilanciamento dell'interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito (articolo 2910 c.c.) e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento. Il creditore deve approvare il piano di omologazione del consumatore? La Corte al riguardo precisa che l'articolo 12-bis, comma 3, legge 3/2022, si limita a rimettere al giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso a soddisfare crediti impignorabili, l'omologazione del piano medesimo. Ad avviso dei Giudici di legittimità non possono quindi trovare applicazione analogica le disposizioni in materia di concordato preventivo. Se è infatti vero che il piano del consumatore e il concordato preventivo condividono una medesima ratio (cfr. Cass. numero 31790/2024), ciò tuttavia non è sufficiente per applicare analogicamente, in parte qua, la disciplina normativa recata dalla legge fallimentare. Infatti, lo strumento della interpretazione analogica presuppone l'individuazione di una lacuna nell'ordinamento e la conseguente necessità di colmarla ricorrendo all'applicazione di una norma che disciplina un caso simile, di cui si possa argomentare un'associazione secondo il criterio della eadem ratio (Cass. numero 2852/2002). Nel caso in esame, invece, secondo i Giudici di legittimità non sussiste alcuna lacuna normativa, perché è stata invece una precisa scelta del legislatore quella di non richiedere il gradimento dei creditori ai fini della omologazione del piano del consumatore. A differenza di quanto avviene nel concordato preventivo, non è prevista alcuna votazione dei creditori e non è richiesta alcuna maggioranza di consensi perché il giudice possa omologare il piano. A ciascun creditore rimane la possibilità di contestare la convenienza e, in tal caso, il giudice accoglie la domanda di omologa solo «se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria» (articolo 12-bis, comma 4, Legge numero 3/2012). Il creditore può quindi e soltanto contestare la convenienza economica del piano ai sensi del citato articolo 12-bis, comma 4; a fronte di tale contestazione il giudice dell'omologazione è tenuto ad esercitare un controllo sulla equivalenza o maggiore convenienza della proposta di ristrutturazione, per  come formulata dal debitore, rispetto all'alternativa liquidatoria, ai fini della eventuale omologazione. È dovuto il parziale ristoro per la parte di credito eccedente il valore periziato dell'immobile ipotecato? Sul punto, la Corte ricorda che l'articolo 7, comma 1, Legge numero 3/2012 dispone che «è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi». Detta disposizione sostanzialmente riproduce quanto previsto dall'articolo 160, comma 2, l.fall., in materia di concordato preventivo, sicché, anche in tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui il piano del consumatore preveda il pagamento parziale, nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte residua, che viene degradata in chirografo e deve ricevere il medesimo trattamento riservato agli altri creditori chirografari (cfr. Cass. numero 27843/2022). Ad avviso della Corte di Cassazione, siffatta previsione è espressione del principio generale secondo cui tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione (articolo 2741 c.c.). Infatti, diversamente ragionando, il creditore privilegiato – una volta rispettato il requisito del pagamento del suo credito in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio – potrebbe tuttavia essere pagato in misura percentuale inferiore a quella riservata ai creditori chirografari grazie al riparto tra di loro del ricavato della vendita degli altri beni del debitore; risultato inaccettabile in qualsiasi sede di realizzazione della responsabilità patrimoniale del debitore. La Corte di Cassazione, per quanto qui di interesse, accoglie quindi il terzo motivo di ricorso della banca, enunciando il seguente principio di diritto: «In tema di sovraindebitamento e, in particolare, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi della legge numero 3 del 2012, laddove al creditore privilegiato venga attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza sul valore del bene gravato dal privilegio (come consentito dall'articolo 7, comma 1, della predetta legge), egli non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari».

Presidente Terrusi – Relatore Giuliani Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.