I colloqui intimi sono un diritto soggettivo riconosciuto al detenuto cosicché l’Amministrazione penitenziaria, in tutte le sue articolazioni, è chiamata a misurarsi sul piano organizzativo con una nuova modalità di fruizione del colloquio.
L'11 Aprile 2025, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria f.f. Lina di Domenico, ha trasmesso le linee guida volte a garantire alle persone detenute l'esercizio del diritto all'affettività in carcere, ai Provveditori, i Direttori e i Comandanti di Reparto. Le linee guida sono il frutto della sentenza della Corte Costituzionale 10\2024 con cui veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, L. numero 354/1975, nella parte in cui non prevedeva che «la persona detenuta potesse essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie». Secondo un censimento effettuato dal DAP utilizzando dati aggiornati a dicembre 2024, circa 17.000 detenuti potrebbero beneficiare dei colloqui intimi. Esclusi, per ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, coloro che sono sottoposti a regimi detentivi speciali previsti dagli articoli 41-bis e 14-bis dell'Ordinamento Penitenziario, i detenuti che hanno commesso una violazione disciplinare (i quali non potranno usufruirne prima del decorso di almeno sei mesi dalla violazione) e, coloro i quali hanno usufruito di almeno un permesso nell'anno di riferimento. Inoltre, non possono accedere al beneficio i detenuti sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari o oggetti potenzialmente pericolosi. Circa la natura giuridica dei colloqui intimi, le linee guida li fanno rientrare nell'alveo dei colloqui intramurari. Da ciò ne discende che trovano applicazioni le disposizioni operative contenute nell'articolo 37 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 230/2000: saranno concessi in numero equivalente a quelli visivi fruibili mensilmente, con una durata massima di due ore ciascuno. Potranno parteciparvi solo il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con cui vi sia una convivenza stabile. L'accertamento di tale status è demandato al Direttore dell'istituto o, in determinati casi, all'Autorità Giudiziaria e sarà automatica per coloro già autorizzati ai colloqui visivi o telefonici. Infine, sarà compito dei Provveditori individuare le strutture penitenziarie dotate di locali idonei e porre in atto le misure organizzative necessarie per garantire l'esercizio del diritto all'affettività. Le stanze, provviste di letto e servizi igienici, non potranno chiudersi dall'interno, ma saranno sorvegliate esclusivamente esternamente dal personale della Polizia Penitenziaria adeguatamente equipaggiato per il particolare controllo, nonché per l'ispezione del locale prima e dopo l'incontro. Le linee guida hanno dunque, lo scopo di garantire il graduale riconoscimento del diritto all'affettività attraverso azioni attuative concrete.
Linee Guida su affettività in carcere