Il delitto di epidemia colposa è integrato anche attraverso una condotta omissiva

Le Sezioni Unite penali rispondono affermativamente alla questione controversa circa la possibilità di integrare il delitto di epidemia colposa mediante condotta omissiva.

Con informazione provvisoria numero 4/2025, le Sezioni Unite penali hanno affermato che il delitto di epidemia epidemia colposa può essere integrato anche attraverso una condotta omissiva. In attesa della pubblicazione delle motivazioni, le Sezioni Unite hanno anticipato, tramite l'informazione provvisoria, di aver aderito alla posizione sintetizzata nell'ordinanza di rinvio numero 42614/2024, per la quale il termine diffondere , ex articolo 438,452 c.p., ha un significato ampio che può ricomprendere le forme più diverse, non necessariamente derivanti da un'azione positiva naturale in quanto la diffusione può avvenire anche tramite, appunto, un'omissione. È da considerare il diverso contesto storico e sociale in cui l'interprete attuale opera in confronto al legislatore del 1930, il quale considerava lo spargimento di germi come principale modalità di commissione dolosa del reato. Oggi è, invece, evidente l'importanza della gestione del rischio sanitario correlata anche a condotte imprudenti derivanti da omissioni.

Informazione provvisoria del 10 aprile 2025, numero 4