Sono affetti da nullità parziale per violazione della disciplina antitrust tutti i patti fideiussori riproducenti le clausole (c.d. di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c.). contenute negli articolo 2, 6 e 8 dello schema ABI, ritenuto in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge numero 287 del 10 ottobre 1990, e perciò sanzionato dal provvedimento di Banca d'Italia numero 55 del 2 maggio 2005.
Il caso Il Tribunale di Alessandria ingiungeva ad una società, nonché ai fideiussori, ciascuno limitatamente alle garanzie prestate, di pagare ad un istituto di credito delle somme relative ad una esposizione debitoria, derivanti dalla concessione di un contratto di mutuo chirografario e di due linee di credito. La società, quindi, proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca integrale, tra l'altro, per asserita nullità anche solo parziale, delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina antitrust, e comunque deducendo l'inefficacia della clausola di deroga ai termini di cui all'articolo 1957 c.c. e la conseguente decadenza della Banca opposta dalla possibilità di agire nei suoi confronti per l'escussione delle garanzie prestate. Di contro, l'istituto di credito, in primo luogo, contestava l'eccezione di nullità integrale/parziale delle stesse per conformità al modello ABI, rilevando come le garanzie prestate avessero in realtà le caratteristiche per essere considerate come garanzie autonome, e che quand'anche qualificate come fideiussioni, le stesse non rientrassero nello schema della modulistica ABI, ritenuto violativo della concorrenza, in quanto tutte fideiussioni specifiche e non omnibus, e pertanto escluse dall'accertamento della Banca d'Italia di cui al Provvedimento numero 55 del 2005. Inoltre, contestava l'eccezione di inefficacia della clausola di deroga dei termini di cui all'articolo 1957 c.c., rilevando comunque di aver agito nel rispetto dei termini previsti dalla norma. Le questioni giuridiche rilevanti Dalla sentenza in commento emergono numerosi profili rilevanti, i quali, per ciò che qui interessa, vengono riassunti come segue. La prima questione giuridica affrontata è l'asserita qualificazione delle garanzie prestate quali contratti autonomi di garanzia anziché fideiussioni. Osserva a tal proposito il tribunale, che la mera presenza di una clausola che impegni il garante a pagare a semplice richiesta scritta (la quale dà diritto al creditore di ottenere il pagamento sulla base della semplice affermazione dell'inadempimento del debitore principale) non ha rilievo decisivo per qualificare un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto essa può riferirsi sia a forme di garanzia autonome (cioè svincolate dal rapporto principale) sia alle garanzie fideiussorie, legate dal vincolo di accessorietà con l'obbligazione garantita. Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che, ai fini della qualificazione di un contratto nell'una (contratto autonomo di garanzia) o nell'altra (contratto di fideiussione) categoria, valore prioritario deve darsi alla relazione tra l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, così come strutturata dalle parti, tenendo conto della causa concreta del contratto. Nel caso de quo, invero, tutte le garanzie prestate riportano la clausola solve et repete, secondo cui «il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio» (cfr. articolo 8 comma 3 delle tre lettere di fideiussione). L'apposizione della predetta clausola, senza alcuna specificazione in ordine all' impossibilità del garante di opporre eccezioni, e in contratti espressamente denominati fideiussioni, ove fideiussore è altresì denominato colui che presta la garanzia, nel caso di specie, induce il giudicante a ritenere che le parti abbiano semplicemente voluto dar vita ad una mera fideiussione a prima richiesta, ossia a un rapporto di garanzia comunque accessorio rispetto al rapporto garantito. La seconda questione giuridica affrontata riguarda l'eccezione di nullità, delle tre fideiussioni predette, per contrarietà alla normativa antitrust. A tal proposito si sono pronunciate le Sezioni Unite, affermando il principio di diritto secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articolo 2, comma 2, lett. a) della legge 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli articolo 2, comma 3 della legge citata e dell'articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza (cfr. clausole contenute nello schema negoziale ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con Provvedimento numero 55 del 2005) - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti; e che la distorsione della concorrenza ben possa essere realizzata anche mediante comportamenti non contrattuali o non negoziali da parte di imprese che non hanno partecipato all'intesa illecita. La soluzione adottata dal tribunale di Alessandria Nel caso qui esaminato, le tre fideiussioni sottoscritte riproducono del tutto fedelmente le clausole nnumero 2, 6 e 8 dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, e dunque il Tribunale di Alessandria, in conformità a una parte della dottrina rilevante, e alla recente giurisprudenza di legittimità, accoglie l'eccezione di nullità parziale dei contratti fideiussori oggetto di causa e conseguentemente dichiara la decadenza della Banca opposta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore e dunque l'estinzione delle fideiussioni medesime. Ad apprezzamento del giudice di prime cure, inoltre, la circostanza che le fideiussioni stipulate non siano omnibus ma specifiche, non esclude la violazione della normativa antitrust. Ed infatti i due contratti risultano del tutto identici dal punto di vista sostanziale, e differenti soltanto per l'ampiezza dell'obbligazione garantita, e sono tutti astrattamente idonei a falsare il gioco della libera concorrenza, se si pone rilievo, oltre alla riproduzione nello schema negoziale delle clausole vietate, anche al c.d. collegamento funzionale tra l'intesa e l'atto negoziale a valle, che diviene esso stesso mezzo per violare la concorrenza, indipendentemente dalla partecipazione della banca alla intesa illecita. Ciò, oltretutto, in quanto, la nullità dell'intesa a monte è una nullità speciale , ossia in grado di colpire tutti gli atti, anche non negoziali, legati da un collegamento funzionale con l'intesa vietata.
Giudice Ambrosio Motivi in fatto e diritto della decisione 1. Premessa. Su ricorso depositato da (omissis) il Tribunale di Alessandria, con decreto provvisoriamente esecutivo numero .. emesso il 30.06.2021, ingiungeva a (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché ai fideiussori (omissis) ciascuno limitatamente alle garanzie prestate, di pagare alla ricorrente: - la somma di € 14.657,46 oltre interessi relativamente all'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo chirografario numero 29/28/92852 alla data del 12.05.2021; - la somma di € 8.000,00 a titolo di esposizione debitoria al 12.05.2021 in relazione alla linea di credito accesa in data 26.02.2018 sul c/c ..; - la somma di € 62.368,64 a titolo di esposizione debitoria al 12.05.2021 in relazione alla linea di credito accesa in data 18.02.2019 sul c/c ..; il tutto oltre alle spese della procedura e successive occorrende. Con atto di citazione ritualmente notificato, (omissis) proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca integrale. In via preliminare, l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Asti, e nel merito disconosceva la conformità delle copie delle fideiussioni depositate rispetto agli originali, invocava la nullità, anche solo parziale, delle fideiussioni prestate per violazione della disciplina antitrust, e comunque deduceva l'inefficacia della clausola di deroga ai termini di cui all'articolo 1957 c.c. e la conseguente decadenza della Banca opposta dalla possibilità di agire nei suoi confronti per l'escussione delle garanzie prestate. L'opponente rilevava inoltre l'erronea indicazione dell'importo garantito con la fideiussione 18.02.2019, e contestava l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia in relazione al credito principale. Chiedeva pertanto di accertare che nulla era da lui dovuto all'istituto di credito e in subordine chiedeva di ridurre l'importo del decreto ingiuntivo secondo quanto accertato in corso di causa. Si costitutiva ritualmente in giudizio (omissis), la quale preliminarmente dava atto di aver ricevuto, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, il pagamento di € 45.000,00 da parte del garante (omissis) , e conseguentemente dichiarava di voler ridurre la propria pretesa creditoria nei confronti del (omissis) ad € 14.657,46 oltre interessi maturati e maturandi relativamente al mutuo chirografario numero 29/28/92852, ad € 8.000,00 oltre interessi relativamente alla linea di credito di € 40.000,00, e ad € 17 .368,64 oltre interessi relativamente alla linea di credito € 40.000,00 stipulata il 18.02.2019. L'opposta contestava inoltre l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte, e relativamente al disconoscimento della conformità delle copie delle fideiussioni depositate rispetto agli originali, dichiarava di volersi avvalere di tali documenti e chiedeva di essere autorizzata al deposito degli originali degli stessi, specificando per il caso di contestazione della sottoscrizione apposta sugli originali di voler formulare istanza di verificazione. Nel merito, l'istituto di credito rilevava come le garanzie prestate avessero le caratteristiche per essere considerate come garanzie autonome, contestava l'eccezione di nullità integrale/parziale delle stesse per conformità al modello ABI ritenendo l'accertamento esperito dalla Banca d'Italia non estensibile al caso di specie, e infine contestava l'eccezione di inefficacia della clausola di deroga rilevando comunque di aver agito nel rispetto dei termini previsti dalla norma. All'udienza del 21.06.2022 (omissis) esibiva gli originali delle garanzie prestate dall'opponente e all'esito il legale dell'attore dichiarava di rinunciare all'eccezione di disconoscimento. L'attore opponente insisteva per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e il Giudice di riservava. Con Ordinanza fuori udienza 20.07.2022, il precedente Giudice istruttore, alla luce della riduzione del credito fatto valere dalla Banca opposta, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava termine per promuovere la mediazione obbligatoria. La causa veniva assegnata alla scrivente con Decreto di Variazione Tabellare 22.09.2022 e all'udienza del 20.12.2022, appurato l'esito negativo della mediazione, venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex articolo 183, 6° comma c.p.c. In seguito, su richiesta di parte attrice, veniva emesso ordine di esibizione, ex articolo 210 c.p.c., nei confronti di un novero di istituti bancari maggiormente rappresentativi a livello nazionale o comunque facenti parte del gruppo (omissis) dei modelli standard di fideiussioni omnibus e specifiche utilizzati tra il febbraio 2018 e il febbraio 2019. All'udienza del 2.7.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, da computarsi anche tenendo conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali. 2. Preliminarmente, sull'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale di Asti. Parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Alessandria in favore di quello di Asti, assumendo che le lettere di fideiussioni sottoscritte dal signor (omissis) (doc. 5, 6, 7 fasc. monitorio) conterrebbero una clausola contrattuale che, derogando alla disciplina ordinaria, attribuirebbe la competenza territoriale all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la (omissis). L'eccezione, così come formulata, è infondata e deve essere disattesa. Il decreto ingiuntivo qui opposto è stato emesso, oltre che nei confronti dei garanti persone fisiche (per cui trova applicazione l'articolo 18 c.p.c.), anche nei confronti della società debitrice principale (omissis), con sede in Tortona (per cui trova applicazione l'articolo 19 c.p.c., cfr. docc. 17 e 19 convenuta opposta). (omissis) ha dunque correttamente adito il Tribunale di Alessandria nel cui circondario si trova il Comune di Tortona, scegliendo di agire presso il foro della società convenuta ex articolo 19 cpc. Deve infatti ricordarsi come in tema di competenza territoriale il foro convenzionale anche se pattuito come esclusivo, non impedisca, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione; nel caso di cumulo soggettivo (articolo 33 c.p.c.) l'attore ha dunque sempre la facoltà di adire il giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti - perché decida in un unico processo sulle cause promosse contro più persone e connesse per l'oggetto o per il titolo - senza limitazioni derivanti da eventuale deroga convenzionale della competenza territoriale che sia stata pattuita con uno di essi. In simile ipotesi, la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito in virtù di convenzione che attribuisca la competenza esclusiva ad altro giudice, ha dunque l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteri degli articolo 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'articolo 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, numero 26910 e, in senso analogo, Cassazione civile sez. VI, 10/10/2016, numero20310, Cassazione civile sez. VI, 05/11/2012, numero 18967). Ebbene, nel caso che ci occupa, l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata ritualmente formulata dall'attore, che non ha contestato il criterio ex articolo 19 c.p.c. riferito alla sede della società debitrice principale (omissis) d'altro canto, l'eccezione sarebbe stata infondata, avendo la predetta società in Tortona, e quindi nel territorio riconducibile alla circoscrizione del Tribunale di Alessandria, sicché la Banca procedente ben poteva scegliere di adire il Tribunale di Alessandria in ragione della connessione (per titolo e per oggetto) delle domande proposte nei confronti della (omissis) e dei singoli fideiussori. Va, pertanto, confermata la competenza territoriale del Tribunale di Alessandria adito in via monitoria dalla Banca convenuta opposta. 3. Sul merito dell'opposizione svolta. L'opponente come si è visto ha eccepito la nullità totale/parziale delle fideiussioni azionate dalla Banca opposta per conformità delle stesse allo schema ABI sanzionato dal provvedimento di Banca d'Italia numero 55 del 2 maggio 2005 per violazione della legge antitrust; nello specifico, perché le fideiussioni riprodurrebbero le clausole cosiddette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c. contenute negli articolo 2, 6 e 8 del predetto schema ABI, ritenuto appunto in contrasto con il divieto di intese anti-concorrenziali previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge numero 287/1990. Secondo l'attore, la dedotta nullità, se totale, farebbe venir meno ogni suo obbligo di garanzia, e ove anche soltanto parziale, limitata cioè alle sole tre clausole riproduttive degli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI anticoncorrenziale, comporterebbe comunque la decadenza della banca opposta dalla possibilità di agire nei suoi confronti, per decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c. L'opposta sul punto ha replicato che le fideiussioni sottoscritte dall'opponente sarebbero da qualificare piuttosto come contratti autonomi di garanzia, e ha inoltre eccepito che quand'anche qualificate come fideiussioni, le stesse non rientrerebbero nello schema della modulistica ABI ritenuto violativo della concorrenza, in quanto tutte fideiussioni specifiche e non omnibus, e pertanto escluse dall'accertamento della Banca d'Italia di cui al Provvedimento numero 55 del 2005. L'opposta ha inoltre contestato l'avversa eccezione di inefficacia della clausola di deroga ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., rilevando di aver comunque agito nei termini di cui alla predetta norma. All'esito dell'istruttoria svolta, l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni per cui è causa si è rivelata fondata e deve pertanto essere accolta. Nonostante, come si vedrà, il Tribunale ritenga la qualificazione del contratto di garanzia del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della nullità per contrarietà alla normativa antitrust, deve osservarsi come l'inquadramento attoreo dei contratti per cui è causa alla stregua di fideiussioni specifiche sia corretto. Contrariamente a quanto affermato dalla convenuta opposta, la mera presenza di una clausola che impegni il garante a pagare a semplice richiesta scritta non ha rilievo decisivo per qualificare un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie propriamente fideiussorie. E infatti la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che in realtà formule e locuzioni come immediatamente e soprattutto a semplice richiesta scritta non siano in sé dirimenti per distinguere l'una tipologia contrattuale dall'altra, dovendosi primariamente indagare sulla reale volontà delle parti. Qualora emerga dal tenore complessivo del rapporto tra di esse intercorrente che le stesse hanno voluto configurare le obbligazioni del garante in termini di dipendenza rispetto a quelle che il debitore principale detiene nei confronti del proprio creditore, dovrà ravvisarsi una fideiussione – appunto accessoria - al rapporto fondamentale sotteso, oggetto della garanzia, secondo quanto scandito dalle pertinenti disposizioni codicistiche; qualora invece emerga che l'intento dei contraenti era quello di rafforzare la posizione creditoria non solo con l'affiancamento di un ulteriore soggetto obbligato, ma altresì con la possibilità di pretendere l'adempimento da parte di quest'ultimo, a prescindere dalle vicende relative al rapporto fondamentale, dovrà ravvisarsi allora un contratto autonomo di garanzia (Cass. SU 18.2.2010 numero 3947; recentemente ancora Cass. 18 febbraio 2022, numero 5423). Ora, come noto, la clausola a prima richiesta o “a semplice richiesta scritta” comporta solitamente l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene faccia richiesta a seguito dell'inadempimento del debitore principale, con la facoltà poi di richiedere indietro la ripetizione di quanto indebitamente percepito: trattasi della c.d. pattuizione solve et repete disciplinata dall'articolo 1462 c.c., che non comporta ipso iure la riqualificazione di un'obbligazione accessoria in obbligazione astratta - posto che successivamente al pagamento si possono far valere le eccezioni relative al rapporto principale - ma senz'altro ha come effetto dirimente quello di attenuare l'accessorietà dell'obbligazione, per così dire, secondaria. Le tre figure che così si delineano possono essere disposte secondo un ordine di progressiva attenuazione delle eccezioni che il garante può oppone al creditore in caso di richiesta di adempimento da parte di quest'ultimo: ad un estremo si colloca il contratto autonomo di garanzia, nell'ambito del quale il garante, come noto, può oppone solo la c.d. exceptio doli generalis, evitando il pagamento solo quando la pretesa creditoria integri un abuso fraudolento del diritto, mentre all'estremo opposto si colloca la fideiussione tipica, ove il fideiussore può oppone al creditore tutte le eccezioni che allo stesso potrebbe opporre anche il debitore principale; in posizione intermedia si colloca invece la fideiussione con clausola salve et repete, ove il fideiussore può comunque oppone al creditore le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito, ma soltanto dopo aver pagato. Ebbene, nella presente fattispecie, tutte e tre le lettere di garanzia riportano la clausola salve et sepete, secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio (cfr. articolo 8 comma 3 delle tre lettere di fideiussione). L'apposizione della predetta clausola, senza alcuna specificazione in ordine ali 'impossibilità del garante di opporre eccezioni, e in contratti espressamente denominati fideiussioni, ove fideiussore è altresì denominato colui che presta la garanzia, induce a ritenere che le parti abbiano semplicemente voluto dar vita ad una mera fideiussione a prima richiesta, ossia a un rapporto di garanzia comunque accessorio rispetto al rapporto garantito, anche con riferimento ai naturali obblighi restitutori che derivano dall'applicazione dell'articolo 2033 c.c. Deve pertanto ritenersi corretta la qualificazione operata dalla parte attrice delle garanzie per cui è causa alla stregua di contratti di fideiussione. Ciò posto, si può ora passare alla disamina della eccezione di nullità delle fideiussioni predette per contrarietà alla normativa antitrust. Sul punto va premesso che l'articolo 2 della Legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche le pratiche concordate, che non solo abbiano per oggetto, ma anche per effetto, quello di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare il cartello (negozio giuridico con il quale due i più imprese di accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favore) e i profili comportan1entali dalle medesime tenute nella contrattazione con i terzi. La norma citata vieta le intese, affermandone la nullità ad ogni effetto . Ebbene, come noto, nel 2005, su parere reso dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, la Banca d'Italia ebbe a sanzionare per violazione della normativa antitrust lo schema negoziale tipo per le fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie adottato dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) nel 2003, in quanto contenente clausole ritenute idonee a restringere la concorrenza (Provvedimento numero 55/2005). In particolare, il Provvedimento sanzionatorio riguardò gli articolo 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, ovvero la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (articolo 2), la cd. clausola di rinuncia ai termini ex articolo 1957 c.c., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato (articolo 6) e la cd. clausola di sopravvivenza, secondo la quale qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate (articolo 8). Dall'istruttoria espletata era emerso che diverse Banche avevano ormai adottato lo schema predisposto dall' ABI, reiterando l'applicazione delle clausole esaminate anche ai contratti stipulati da soggetti privati, in qualità di fideiussori. La Banca d'Italia ebbe quindi ad evidenziare come le predette clausole, di per sé del tutto lecite se utilizzate in singoli contratti conclusi tra banca e cliente, come deroga all'archetipo codicistico, laddove invece inserite all'interno dello stesso schema contrattuale reiteratamente adottato dall'elevato numero di banche associate all'ABI rendessero più difficile l'accesso al credito bancario, impedendo un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti; ciò soprattutto per la capacità di dette clausole di determinare un sensibile aggravamento della posizione contrattuale del garante, maggiormente esposto a subire le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. L'autorità di vigilanza concluse pertanto nel ritenere che fosse proprio la standardizzazione e l'applicazione uniforme delle predette clausole, contenute nello schema ABI, a porsi in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lett. a) della Legge numero 287/90, integrando gli estremi dell'intesa illecita. Come noto, a seguito di tale accertamento, è poi insorto un ampio dibattito giurisprudenziale su quelli che potessero essere gli effetti dell'illecito antitrust accertato sui singoli contratti di fideiussione a valle. Tra le diverse soluzioni prospettate - a) nullità totale del contratto a valle, b) nullità parziale e c) tutela risarcitoria - nel 2021 le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente aderito alla tesi della nullità parziale del contratto, affermando il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli articolo 2, comma 2, lett. a) della l. numero 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli articolo 2, comma 3 della legge citata e dell'articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema bilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. SU 30 dicembre 2021, numero 41994). I Giudici di legittimità hanno avvalorato tale soluzione partendo dalla considerazione che l'interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse del singolo contraente pregiudicato; hanno pertanto evidenziato l'inidoneità del solo rimedio risarcitorio, ritenendolo atto a proteggere gli interessi del singolo consumatore danneggiato, ma non sufficientemente dissuasivo nei confronti delle imprese aderenti all'intesa - o che ne hanno recepito le clausole illecite nel proprio schema negoziale - posto che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio e non tutti i danneggiati 1iescono ad ottenere il risarcimento del danno. Secondo la Corte, è invero proprio il diritto sovranazionale a richiedere una tutela della normativa antitrust ulteriore e più completa rispetto al mero rimedio risarcitorio: l'articolo 85 del Trattato di Roma (oggi articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), laddove sancisce la nullità assoluta dell'intesa violativa della concorrenza, è infatti interpretato dalla Corte di Giustizia nel senso che, salvo l'essenziale diritto del consumatore a far valere la nullità dell'intesa a monte e a richiedere il risarcimento del danno, la portata e le conseguenze della nullità medesima sulle contrattazioni a valle devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro; sicché, affermato le Sezioni Unite, se ne deve inferire che il risarcimento del danno sia solo il minimo comune denominatore della tutela antitrust all'interno dello spazio europeo (definita anche come tutela base), e che il rimedio più adeguato e completo sia altro, da individuarsi a cura dei giudici dei singoli Stati membri. Esclusa dunque la idoneità della sola risarcitoria, disgiunta da quella reale, a garantire le finalità perseguite dalla normativa antitrut, le Sezioni Unite ritengono che la forma di tutela più adeguata allo scopo sia appunto la nullità parziale del contratto, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, mm diversa volontà delle parti. Da un lato le Sezioni Unite evidenziano che la nullità pur parziale del contratto a valle è una tutela comunque aderente alla lettera dell'articolo 2, lett. a) della legge 287/1990 e alla sopracitata normativa europea, laddove sanciscono la nullità ad ogni effetto dell'intesa anticoncorrenziale, che non può quindi che riverberarsi sui contratti stipulati a valle dell'intesa vietata, anche se conclusi con soggetti terzi, ai quali l'intesa non è comunque opponibile; dall'altro, rilevano come la nullità parziale consenta di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, quale in particolare l'interesse al mantenimento in vita della garanzia fideiussoria, in virtù del principio generale di conservazione del contratto. Ciò in quanto, proprio nell'ipotesi della fideiussione bancaria, se in astratto non si può ritenere che il fideiussore, spesso legato al debitore principale da rapporti di affari o parentela, avrebbe 1ifiutato di prestare la garanzia senza le tre clausole violative della concorrenza, deve per contro riconoscersi un evidente interesse dell'imprenditore bancario al mantenimento della garanzia anche in assenza delle suddette clausole a lui favorevoli. Le Sezioni Unite hanno poi definitivamente chiarito come la distorsione della concorrenza ben possa essere realizzata anche mediante comportamenti non contrattuali o non negoziali da parte di imprese che non hanno partecipato all'intesa illecita. La Suprema Cotte avvalora tale assunto evidenziando come il legislatore nazionale ed europeo, intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico , ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, abbia inteso dar rilievo a qualsiasi condotta distorsiva della competizione di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale), ed fattispecie in cui il meccanismo di intesa rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali . Da ciò consegue, secondo la Corte, che la normativa in questione, laddove sancisce la nullità delle intese , che non possono avere effetto tra le parti e non possono essere opposte ai terzi (tra essi i compresi, quindi, le parti - estranee all' intesa - della contrattazione a valle), non debba essere riferita esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario posto all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originati o - che sia in grado di costituire, di per sè, mezzo per violare la concorrenza. La nullità prevista dall'articolo 2 della Legge numero 287 del 1990 è definita dalla Corte come una nullità speciale che - in quanto posta a presidio dell'ordine pubblico economico - ha portata più amplia di quella codicistica e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento perché in grado di compiere atti, o combinazione di atti, anche distinti dall'intesa principale, e avvinti ad essa da un nesso funzionale atto a riprodurre l'effetto anticoncorrenziale. In particolare, secondo la Corte: La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell' intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli articolo 1939,1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. E', invece, il predetto nesso funzionale tra l'”intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'articolo 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. La Suprema Corte ha infine precisato come nell'accertamento di siffatta nullità parziale, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, possieda un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente in esso pronunciate, e dunque anche a prescindere dal fatto che la banca coinvolta nella contrattazione a valle abbia o meno partecipato all'intesa a monte e sia stata o meno coinvolta nell'accertamento medesimo. Secondo la Corte, il giudice del merito è infatti tenuto ad apprezzare il contenuto complessivo del provvedimento sanzionatorio, senza limitarsi ad alcune parti di esso, valutando se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano in tutto o in parte con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, ovvero se vi sia quel collegamento funzionale tra contrattazione a valle e intesa illecita a monte necessario per poter dichiarare la nullità parziale del contratto. Alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite, è chiaro dunque come la questione della validità delle fideiussioni rilasciate su moduli riproduttivi delle clausole anticoncorrenziali dello schema ABI debba ormai essere risolta nel senso della nullità in parte qua delle stesse, ovvero nel senso di una invalidità circoscritta alle sole pattuizioni conformi agli articolo 2, 6 e 8 dell'intesa anticoncorrenziale, salva la possibilità per le parti di fornire la prova di cui all'articolo 1419 c.c. e salva sempre la possibilità di cumulo con il rimedio risarcitorio, costituente un completamento della tutela offerta dall'ordinamento al fideiussore. Ebbene, nel caso di specie, le fideiussioni sottoscritte dal signor (omissis) (docc. 5, 6 e 7 monitorio) sulla base dei modelli sottopostigli da (omissis) riproducono del tutto fedelmente le clausole nnumero 2, 6 e 8 dello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia, e in particolare, la clausola di rinuncia ai termini dell'articolo 1957 c.c. (cfr. articolo 8 comma 6 di ogni lettera di fideiussione: I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 c.c. che si intende derogato ), la cd. clausola di reviviscenza (articolo 2 comma 1 di ogni lettera di fideiussione: Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca ) e la c.d. clausola di sopravvivenza (cfr. articolo 2 comma 3 di ogni lettera di fideiussione: Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi ). Può pertanto ravvisarsi quel nesso funzionale tra intesa a monte e contrattazione a valle che consente di ritenere che le fideiussioni in parola siano ex se strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. La circostanza che le fideiussioni stipulate dal signor (omissis) non siano omnibus ma specifiche, in quanto riferite a determinate obbligazioni contrattuali, non esclude, a parere di questo Tribunale, la violazione della normativa antitrust. È vero che lo schema ABI oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia concerneva un modello di fideiussione omnibus, ma, come si è visto, ciò che comporta la nullità del contratto a valle non è tanto l'ascrivibilità del contratto alla fattispecie esaminata dall'autorità di vigilanza, quanto piuttosto la riproduzione in maniera standardizzata delle tre clausole di deroga all'archetipo codicistico ritenute violative della concorrenza, e la ravvisabilità quindi di un collegamento funzionale tra l'intesa e l'atto negoziale a valle, che diviene esso stesso mezzo per violare la concorrenza. Detto collegamento funzionale, come chiarito dalle Sezioni Unite, ben può essere ravvisato anche in relazione a contratti conclusi da banche rimaste del tutto estranee all'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza, e che tuttavia il contenuto dell'intesa vietata ripropongano, in tutto in parte, nei contratti stipulati a valle con i propri clienti. Ciò perché, come si è visto, la nullità dell'intesa a monte è una nullità speciale , ossia in grado di colpire tutti gli atti, anche non negoziali, avvinti da un collegamento funzionale con l'intesa vietata. Se così stanno le cose, questa nullità speciale , espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza, deve evidentemente operare a prescindere dalla natura del contratto di garanzia che riporti le clausole dell'intesa anticoncorrenziale a monte. Non vi è infatti alcuna ragione per effettuare del distinguo tra contratti di fideiussione - omnibus o specifica - del tutto identici dal punto di vista sostanziale, e differenti soltanto per l'ampiezza dell'obbligazione garantita, in quanto tutti astrattamente idonei - laddove reiteratamente proposti dalle banche attraverso la riproduzione delle clausole di cui agli articolo 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 - a falsare il gioco della libera concorrenza del mercato creditizio. In tal senso si è peraltro recentemente espressa la stessa Corte di Cassazione, sia pur con obiter dictum (Cass. civ. numero 27243 del 21 ottobre 2024) e si sta ponendo la giurisprudenza di merito prevalente, anche di questo Tribunale (Trib. Milano Sez. Spec. Imprese numero 4511 del 24 giugno 2024; Trib. Ancona, Sez. II, 13 giugno 2024, numero 1202; Trib. Lecce, Sez. III, 14 novembre 2024, numero 3544; Trib. Milano Sez. Spec. Imprese numero 7526 del 3.10.2023; Trib. Alessandria 9.09.2023; Trib. Alessandria 10.08.2023; Roma. Sez. Spec. Imprese numero 10206 del 24 giugno 2022). L'unica differenza opera sul piano probatorio, in quanto, ponendosi la fideiussione specifica al di fuori del perimetro dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, l'azione volta ad accertarne la nullità parziale si configura come azione stand alone , sicché il Provvedimento della Banca d'Italia numero 55 del 2 maggio 2005 non può costituire prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, ma spetta all'attore, in applicazione del generale principio di cui all'articolo 2697 c.c., allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione del contratto, dell'intesa illecita. Siffatto onere probatorio può tuttavia considerarsi attenuato alla luce della presumibile asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito (il fideiussore) e l'autore dello stesso (la Banca). Per tale motivo, in corso di causa, e dinanzi ad una già corposa produzione attorea di modelli contrattuali di fideiussioni omnibus e specifiche adottati da (omissis) e da altre società del gruppo (omissis) tra il 2018/2019, è stata ammessa l'istanza ex articolo 210 c.p.c. formulata dalla parte attrice, e si è ordinato ad un novero di istituti bancari, di diverso dimensionamento, l'esibizione dei moduli standard di fideiussioni omnibus e specifiche utilizzati in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie oggetto di causa (febbraio 2018 - febbraio 2019). Ebbene, dalla documentazione prodotta dall'attore emerge come effettivamente i modelli di fideiussione omnibus e specifiche adottati ancora nel 2018/2019 da (omissis) e dalle altre società del gruppo (omissis) abbiano continuato a riprodurre le tre clausole dello schema ABI oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia (doc. 7 attrice opponente). Inoltre, dai documenti acquisiti a seguito dell'ordine di esibizione disposto in corso di causa, è emerso come le tre clausole dello schema ABI abbiano continuato ad essere uniformemente riprodotte, ancora all'epoca delle fideiussioni per cui è causa (2018/2019), nei moduli di fideiussione omnibus e specifiche utilizzati da altre banche del gruppo (omissis) o comunque da altri istituti di credito maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale – (omissis) (cfr. produzioni sul fascicolo telematico). Sulla base delle predette evidenze si può pertanto ritenere provata la diffusione fra istituti di credito operanti sia in ambito locale, in varie regioni, sia in ambito nazionale, di una prassi relativa all'applicazione delle dette clausole nella modulistica delle fideiussioni omnibus e specifiche proposte ai clienti in epoca coeva alla sottoscrizione, da parte del sig. (omissis) delle fideiussioni per cui è causa, e conseguentemente dimostrata la perdurante esistenza dell'intesa illecita. Sussistono quindi nel caso di specie i presupposti per ritenere provata la violazione della disciplina della concorrenza, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) Legge numero287/1990. Pertanto, in accoglimento delle domande attoree, va dichiarata la nullità parziale delle lettere di fideiussione 26.2.2018, 26.11.2018 e 18.2.2019 (docc. 5, 6 e 7 monitorio) limitatamente agli articolo 8 comma 6° ( I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 c.c. che si intende derogato ), e 2 comma 1° ( Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca ) e 2 comma 3° (Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi ). Non vi sono per contro ragioni per estendere la nullità di dette clausole all'intero contratto, non avendo alcuna delle parti fornito la prova di cui all'articolo 1419 c.c. Del resto, si deve ritenere che il (omissis) avrebbe sottoscritto comunque le fideiussioni in parola anche con l'espunzione delle tre clausole contestate, stante la volontà di prestare garanzia personale nell'interesse della società (omissis) di cui era socio nonchè consigliere di amministrazione (v. doc. 19 convenuta); dall'altra, è difficile sostenere che la Banca non avrebbe concluso i contratti di fideiussione senza le predette clausole, stante il prevalente interesse a farsi rilasciare garanzia del credito concesso alla società debitrice principale. Acclarata, dunque, la nullità parziale delle tre fideiussioni per cui è causa, ed in particolare della clausola di rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c. contenuta all'articolo 8 comma 3° di ogni lettera di fideiussione, deve conseguentemente dichiararsi la decadenza della Banca opposta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore e l'estinzione delle fideiussioni medesime. Nello specifico, i rapporti creditizi garantiti sono stati pacificamente risolti/revocati dalla (omissis) con comunicazione via PEC inviata alla debitrice principale, (omissis) in data 10.08.2020, e tramite raccomandate A/R inviate ai fideiussori lo stesso giorno, da questi ricevute tra il 17.08.2020 e il 29.09.2020 (docc. 8, 9 e 10 parte convenuta). Dal 10.08.2020 decorreva dunque il semestre previsto dall'articolo 1957,1 ° comma c.c., anche per quanto concerne la fideiussione emessa a garanzia del contratto di mutuo chirografario 29/28/92852, posto che per effetto della decadenza dal beneficio del termine ex articolo 1186 c.c. e della risoluzione del contratto, l'intera obbligazione era divenuta immediatamente esigibile. Dalla documentazione prodotta dalla Banca opposta non risulta alcun piano di rientro concordato con la debitrice principale nell'agosto 2020, vertendo la documentazione in atti su mere proposte, peraltro non riscontrate, né tantomeno approvate dalla banca (cfr. docc. 15 e 16 attrice opponente; docc. 22 e 23 parte convenuta opposta). Ebbene, il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della (omissis) dei fideiussori è stato depositato ed iscritto a ruolo nel giugno 2021, quindi ben oltre il semestre previsto dall'articolo 1957 c.c. decorrente dal 10.08.2020. Non essendovi prova di alcuna iniziativa giudiziale/stragiudiziale esperita dalla Banca nei confronti del debitore principale entro il semestre di cui all'articolo 1957 c.c. (le fideiussioni, come si è visto, prevedevano il pagamento a semplice scritta, cfr. articolo 8 di ogni lettera di garanzia) , si deve dichiarare la decadenza della Banca stessa dalla possibilità di agire nei confronti dell'odierno attore e la conseguente estinzione delle fideiussioni dallo stesso sottoscritte. L'opposizione non può quindi che essere accolta, posto che nulla la Banca opponente può pretendere dall'odierno attore a titolo di garanzia. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. criterio della ragione più liquida , in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, numero 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, numero 11356). 4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione. In virtù del principio della soccombenza previsto dall'articolo 91 c.p.c., la parte convenuta opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice opponente le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 numero 55 (pubblicato sulla G.U. numero 77 del 2.04.2014). Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'articolo 4 del citato D.M. 10.03.2014 numero 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà, - contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta - e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, valori medi di liquidazione previsti nello scaglione da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00 Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia; Euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 4.253,00 per la fase decisionale; per un totale di Euro 14.103,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende. P.Q.M. Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al numero .. R.G. promossa dalla (omissis) (parte attrice opponente) contro la (omissis) (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria, numero 801/2021, depositato in data 30.06.2021; 2) Rigetta tutte le domande proposte dalla parte convenuta opposta. 3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in Euro 14.103,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.