La Cassazione mette fine alla questione della giurisdizione per i voli Ryanair

Nel caso in cui le condizioni generali di contratto reperibili sul sito web della compagnia aerea includano una clausola che prevede la deroga della giurisdizione a favore dei tribunali irlandesi, il passeggero di un volo nazionale non può rivolgersi al giudice italiano se durante la procedura di acquisto online del biglietto ha spuntato l’apposita casella, secondo il sistema del point and click.

Né conta il fatto che il testo delle condizioni generali di contratto fosse accessibile e scaricabile aprendo un link. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza in esame. Il caso La vicenda in esame può essere così sintetizzata: il volo da Alghero a Treviso era stato dirottato su Venezia, pertanto i passeggeri avevano inizialmente proposto domanda giudiziaria al giudice di pace di Sassari, che aveva accettato la richiesta di risarcimento contro Ryanair. I giudici di merito avevano accertato che la domanda riguardava esclusivamente il riconoscimento della compensazione pecuniaria, senza richiedere danni ulteriori. Tuttavia, in appello, il Tribunale aveva respinto la richiesta, sottolineando che il giudice italiano non era competente in quanto la giurisdizione spettava a quello irlandese. Ciò in base ad una clausola presente nelle condizioni generali di contratto predisposte dal vettore, la quale stabiliva che «qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi». Nel ricorso per cassazione presentato dai passeggeri, è stata posta in discussione l'identificazione della fonte normativa relativa alla competenza giurisdizionale, ovvero il Regolamento CE numero 261/04, che, però, a loro dire, non riguardava la competenza giurisdizionale ma solo i criteri di compensazione, o la Convenzione di Montreal, che, a detta della difesa, doveva essere applicata in quanto «normativa speciale  contenente norme sulla giurisdizione nazionale in caso di danno cagionato ai passeggeri nel trasporto aereo». In particolare, l'applicazione della Convenzione di Montreal avrebbe invalidato la clausola delle condizioni generali di contratto, da considerarsi nulla in quanto contraria all'articolo 44 della Convenzione, che sancisce la nullità di tutte le clausole contrattuali e di tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad eludere le disposizioni della presente convenzione, sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale. Secondo la tesi dei passeggeri, dunque, la giurisdizione dovrebbe essere quella italiana, ossia nel luogo in cui i passeggeri hanno avuto conoscenza dell'accettazione della proposta tramite l'invio telematico dell'ordine di acquisto del biglietto e del pagamento del corrispettivo. La decisione della Corte Tuttavia, le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso partendo dal presupposto, incontestato da entrambe le parti, che la questione verteva esclusivamente sulla compensazione pecuniaria e non sul risarcimento di ulteriori danni. Le soluzioni adottate dalle Sezioni Unite in merito al caso in questione non possono fare affidamento sul precedente del 2020, quando, con sentenza numero 3561, la Corte stabilì che la giurisdizione spettava all'Italia sia in base al criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in base al criterio di collegamento del «luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto»: quest'ultimo coincide, nel caso di acquisto online di biglietti per voli internazionali, con il domicilio degli acquirenti, ossia il luogo in cui hanno ricevuto la conferma dell'accettazione della proposta formulata tramite invio telematico e del pagamento del corrispettivo. Nel caso di specie, dunque, la Convenzione di Montreal non trova applicazione in quanto: - la domanda oggetto del ricorso riguarda il danno lamentato dai ricorrenti a seguito del ritardo di un volo interno (Alghero - Treviso), con esclusione, quindi, del carattere internazionale richiesto per l'applicazione della Convenzione; - secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Convenzione di Montreal si applica solo in caso di danno complementare supplementare. Pertanto, le Sezioni Unite escludono l'applicazione delle norme che vietano la deroga preventiva alla giurisdizione nel caso di richiesta di sola compensazione pecuniaria, alla quale si applica il regolamento numero 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). Inoltre, le Sezioni Unite escludono la tutela del consumatore nel caso in cui il contratto riguardi esclusivamente il trasporto aereo: ciò implica che «possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo “web” indicato dal contraente che le ha predisposte». «Deve perciò ritenersi» – concludono i Giudici - «che, avendo le parti validamente inteso derogare alla giurisdizione in favore del giudice irlandese, i motivi di ricorso vanno rigettati».

Presidente d’Ascola – Relatore Criscuolo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.