Con risposta numero 85 del 1° aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la somma dovuta in seguito ad un accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in Corte d'Appello non è soggetta all’applicazione dell’IVA, mentre è applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3%.
L’AE ricorda che la transazione è un contratto in cui le parti, attraverso reciproche concessioni, mettono fine a una controversia già in corso o prevengono un potenziale conflitto futuro. In particolare, si distingue tra: transazione dichiarativa (o conservativa), dalla quale non scaturiscono nuovi rapporti tra le parti, ma che concretizza la reciproca rinuncia o il contestuale ridimensionamento delle pretese originarie; transazione novativa, che si caratterizza per la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni. Per quanto riguarda l'imposta di registro, per le transazioni che non coinvolgono il trasferimento di proprietà o l'istituzione di diritti reali, l'imposta si applica solo sui nuovi obblighi di pagamento che derivano dalla transazione, senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento, l'imposta è dovuta in misura fissa. Nel caso in esame, l'ente ha ereditato tutti i rapporti attivi e passivi di Beta, incluso un giudizio pendente presso la Corte d'Appello, per il quale risulta che la controparte, attuale appellante incidentale, abbia proposto una proposta conciliativa che prevede la rinuncia dell'appello incidentale con riconoscimento satisfattivo del risarcimento a quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice. Tuttavia, l'avvocato della controparte chiede un contributo per le spese legali riconosciute in prededuzione. L'istante precisa che non è stata redatta una bozza di accordo transattivo e che il pagamento del contributo per le spese legali sarà versato direttamente a favore dell’avvocato di controparte: chiede, quindi, chiarimenti in merito alla tassazione da applicare alla transazione. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la somma dovuta dall'ente non è soggetta all'IVA in quanto non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell'ambito di un rapporto contrattuale. L'Istante resta, infatti, estraneo al rapporto di mandato professionale che lega l'avvocato (in favore del quale viene effettuato il versamento della somma di denaro) alla sua controparte, committente della prestazione: si applica quindi l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale.
Risp. AE del 1° aprile 2025, numero 85