Il proprietario del paziente animale vanta un diritto di credito liquido ed esigibile alla consegna della documentazione clinica detenuta dal professionista sanitario, che deve redigere la cartella clinica e consegnarla su richiesta non potendo opporre alcun diritto di ritenzione.
Il caso La proprietaria di un paziente animale ricoverato presso una clinica veterinaria intendeva nominare un consulente di parte affinché verificasse se vi erano i presupposti per un'azione di responsabilità professionale dei professionisti veterinari che erano intervenuti nella cura del gatto caduto dal quinto piano. La clinica dove avveniva il decesso del gatto però, non forniva la cartella clinica adducendo che non erano state saldate tutte le prestazioni. La donna ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Milano. Obblighi documentali incombenti sui sanitari L'articolo 29 del Codice deontologico del medico veterinario stabilisce che il sanitario ha l'obbligo di informare e di ottenere il consenso informato nella pratica veterinaria (con forma scritta). Ai sensi dell'articolo 32 il medico veterinario deve rilasciare i documenti diagnostici, le prescrizioni e la relazione clinica. La relazione clinica è un documento essenziale in caso di ricovero e di attività diagnostiche, chirurgiche o terapeutiche, in cui devono essere riportati i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostiche-terapeutiche praticate; deve essere registrato il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure, nonché i modi e i tempi dell'informazione scritta al cliente e i termini del consenso o del dissenso ricevuto. Il Codice FVE (Codice Europeo delle Buone Pratiche Veterinarie) stabilisce che le cartelle cliniche devono essere redatte in modo dettagliato, leggibile e comprensibile; devono essere organizzate, archiviate e costantemente reperibili. Devono registrare tutte le procedure eseguite in ordine cronologico. Infine, le Linee guida FNOVI del 2019 sugli aspetti organizzativi, strutturali, procedurali, strumentali e di personale operativo per l'erogazione di adeguate prestazioni medico veterinarie nelle strutture per animali d'affezione, indicano il contenuto della cartella clinica. Ciò premesso sul piano della normativa settoriale, la c.d. legge Gelli-Bianco ha previsto per il professionista sanitario l'obbligo di documentazione clinica, professionista in cui è ricompresa la figura del medico veterinario. Non vi è diritto di ritenzione La condotta ostruzionistica consistente nel rifiuto di consegna della documentazione per prestazioni del 2022 ostacola di fatto la ricostruzione di quanto avvenuto (anche ad opera di altri operatori sanitari precedenti) e non è neutralizzata neanche dall'asserito diritto di credito della clinica: non vi è infatti alcun diritto di ritenzione sulla documentazione sanitaria del paziente. L'ingiunzione alla consegna di documenti Il credito vantato dalla ricorrente consiste nell'obbligo di redigere e consegnare la cartella clinica che è “cosa mobile determinata”; si tratta di un credito liquido ed esigibile, nonché fondato su idonea prova scritta rappresentata dalla documentazione attestante la presa in carico del paziente (preventivo, qualche referto, fatture). Il Giudice ha ingiunto la consegna immediata e senza alcuna dilazione della cartella clinica contenente i documenti analiticamente indicati, autorizzando l'esecuzione provvisoria. Gli strumenti ci sono Spesso si associa il decreto ingiuntivo solo al pagamento di somme di denaro; ad ogni modo, a quanto consta quello milanese è il primo provvedimento per un caso di rifiuto di cartella clinica che implicitamente conferma che la tenuta della cartella clinica costituisce un obbligo per il professionista veterinario.
Giudice Dansi Fatto e Diritto ritenuta la propria competenza per valore; esaminata la documentazione prodotta; ritenuta la sussistenza dei requisiti per dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto; in applicazione degli articolo 633 e segg. c.p.c., nonché dell'articolo 642 del c.p.c.; PQM INGIUNGE Clinica Veterinaria (omissis) (CF (omissis)), con sede in Milano via (omissis) di consegnare a parte ricorrente per il titolo di cui al ricorso, immediatamente senza dilazione dalla data di notifica del presente decreto, la cartella clinica dei documenti sopra indicati analiticamente, oltre al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 504,50 di cui € 21,50 per spese ed € 420,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e alla successive occorrende Avverte la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione all'Ufficio del Giudice di Pace di MILANO nelle forme di legge, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto e che in mancanza, il decreto diventerà definitivo. Autorizza l'esecuzione provvisoria del presente decreto ingiuntivo.