La Riforma Cartabia si è posta come obiettivo quello di efficientare i tempi della giustizia. In un contesto di “ digital era ”, per realizzare l’obiettivo di efficientare il processo ci si è avvalsi degli strumenti digitali, uno fra tutti, la posta elettronica certificata.
Si tratta di una riforma che non ha coinvolto solo l’aspetto processuale, ma anche l’organizzazione degli uffici che si sono trovati a dover implementare le proprie attività e conoscenze tecnologiche per stare al passo con il processo di digitalizzazione. Tra i principali interventi della Riforma Cartabia vi è quello relativo all’articolo 137 c.p.c. attinente alla notificazione, il quale va letto in combinato disposto con l’articolo 3- bis , commi 2 e 3, della legge numero 54/1993 che legittima l’effettuazione della notifica in via telematica. La notifica, dunque, stando alla littera legis delle predette disposizioni, deve avvenire ad opera del difensore tramite PEC , mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale, come previsto all’articolo 196 novies , decies e undicies , disp. att., c.p.c. Qualora il destinatario non sia munito di posta elettronica certificata oppure nei casi in cui non sia obbligatoria la notifica via PEC, si ritorna al m etodo tradizionale di notifica brevi manu , mediante l’intervento degli Ufficiali Giudiziari. Il d. lgs. numero 164/2024 ha modificato il comma 7 dell’articolo 137 c.p.c. mediante un intervento additivo , sicché l’attuale formulazione della disposizione predetta dispone testualmente « L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato , o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione». Il provvedimento, dunque, è intervenuto colmando un vuoto normativo disciplinando l’ipotesi in cui la notifica non vada a “buon fine”. La norma affronta l’ipotesi di mancata notifica , sorretta da buona fede del destinatario, in tal caso, si procederà nelle forme tradizionali. Assume, dunque, rilevanza la non imputabilità al destinatario della mancata notifica . In caso contrario, l’ufficiale Giudiziario procederà al deposito in una apposita Area Web, contestualmente ad una sua dichiarazione relativa alla sussistenza dei presupposti per procedere nelle predette modalità. Al fine di rendere maggiormente intellegibili le novità apportate dalla riforma Cartabia e i vari interventi che vi sono succeduti , la Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense acronimo “Fiif” ha divulgato un vademecum , «Casistica relativa al combinato disposto ex articolo 137, comma 7 c.p.c. e 3 bis, comma 2 -3, l. 53/1994» fornendo agli operatori del settore un indirizzo di massima . Il documento affronta diverse ipotesi, distinguendo, ad esempio, la disciplina nel caso in cui il destinatario sia soggetto all’obbligo di iscrivere il proprio domicilio in pubblici elenchi dai casi in cui non è obbligato. Se il destinatario ha una casella PEC funzionante, sussiste l’ obbligo di notifica tramite il domicilio digitale e non è prevista la pubblicazione nell’area web, né la notifica mediante mezzi tradizionali proprio perché la notifica digitale sostituisce in toto i mezzi ordinari . Se, invece, l’indirizzo del destinatario non è contenuto in pubblici elenchi si procede alla pubblicazione nell’area web e non con mezzi ordinari . Stesso discorso se al mittente arrivi la comunicazione di “ mancata consegna ”, in tal caso, si procederà alla pubblicazione nell’area web . Si ritorna al metodo tradizionale di consegna solo nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica del destinatario non è attiva o non funzionante per causa non imputabile al destinatario . Il documento chiarisce, tra le altre, anche l’ipotesi in cui un indirizzo PEC sia iscritto nell’Indice Nazionale dei domicili digitali , prevedendo che, se la casella PEC è funzionante, la notifica deve avvenire esclusivamente secondo tale modalità escludendo, dunque, la pubblicazione nell’area web oppure la modalità tradizionale. Se la casella è funzionante, invece, ma la notifica non è ricevuta per cause non imputabili al destinatario opererà la causa di giustificazione con conseguente notifica nei modi ordinari articolo 137, comma 7 di cui in premessa . Qualora, invece, il domicilio digitale sia contenuto in pubblici elenchi oppure si tratti di un domicilio digitale speciale nelle ipotesi espressamente previste dal codice di procedura civile, la notificazione deve essere effettuata tramite PEC esclusivamente per gli atti endoprocedimentali e per le impugnazioni . Il documento effettua una analisi case by case , prospettando le molteplici fattispecie di notifica previste dalla Riforma Cartabia. Si tratta di un documento particolarmente utile e funzionale ad indirizzare gli operatori del settore e, in generale, i professionisti che sono chiamati ad attuare le regole della notificazione cd. digitale. Esso opera su due fronti . Il primo è quello di consentire uno studio essenzialmente normativo della notificazione , in quanto contiene anche i riferimenti normativi per ogni singolo caso. In secondo luogo, la struttura “casellare” agevola il fruitore del documento nell’individuare e visualizzare la fattispecie di riferimento, per potervi applicare la corretta disciplina.
Fiif, Casistica notifiche telematiche