Rivalutazione della pensione di reversibilità: il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto

Il coniuge superstite ha diritto alla rivalutazione contributiva della pensione di reversibilità se il defunto è stato esposto ad amianto. Lo ha ricordato la Suprema Corte, evidenziando che tale diritto è autonomo rispetto al diritto alla pensione, per cui è necessaria una domanda amministrativa preventiva per ottenere l’adeguamento.

L'ordinanza in analisi si incentra i diritti pensionistici dei superstiti e la rivalutazione dei contributi per esposizione ad amianto , secondo la l. numero 257/1992 . In particolare, il caso in questione riguarda un coniuge superstite, titolare di pensione di reversibilità dal 2008 dopo il decesso della moglie, che ha richiesto la rivalutazione della pensione in base all' esposizione dell'ex coniuge all'amianto durante il lavoro 1966-1982 nello stabilimento di Pisticci. L'INPS aveva respinto la domanda per mancanza della certificazione INAIL, ma la Corte d'Appello di Potenza aveva accolto il ricorso del superstite, riconoscendo il diritto alla rivalutazione dei contributi. L'INPS ha impugnato la sentenza, ma la Corte di Cassazione ha confermato che il coniuge superstite ha diritto alla rivalutazione della pensione di reversibilità, a condizione che venga presentata tempestivamente la domanda amministrativa per l'adeguamento . La vicenda processuale ha visto un articolato percorso attraverso i vari gradi di giudizio. -  Le motivazioni della Corte d'Appello la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda del coniuge superstite fosse tempestiva, respingendo l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'INPS. Inoltre, ha confermato il diritto alla rivalutazione contributiva , considerando che il diritto alla rivalutazione non fosse mai stato esercitato dal defunto durante la sua vita e non fosse quindi entrato nel patrimonio ereditario. La Corte ha sostenuto che il coniuge superstite, in quanto titolare della pensione di reversibilità, avesse diritto a un ricalcolo della pensione basato sui contributi maggiorati per esposizione ad amianto. -  Il ricorso dell'INPS e le sue argomentazioni l'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, con unico motivo, contro la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che fosse stata commessa una violazione dell' articolo 13, comma 8, della l. numero 257/1992 . L'INPS contesta il fatto che la Corte territoriale avesse supposto un diverso regime giuridico per l'erede che chiedeva l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva mai richiesta dal de cuius , sia per il ricalcolo della pensione di reversibilità, sia per il diritto alle differenze maturate sui ratei della pensione. Secondo l'INPS, la Corte d'Appello aveva errato nel permettere all'erede di richiedere il ricalcolo della pensione di reversibilità sulla base di una rivalutazione contributiva che non era mai stata richiesta dal coniuge defunto, il quale non aveva presentato domanda amministrativa in vita. L'INPS ha richiamato una giurisprudenza precedente della Corte ord. numero 11574/2015 , che aveva escluso la trasmissibilità dei diritti legati alla rivalutazione contributiva non ancora maturati al momento del decesso . L'INPS sottolinea che nel patrimonio del lavoratore deceduto non era mai entrato il diritto alla rivalutazione contributiva e, pertanto, né quello alle differenze sui ratei pensionistici, facendo un parallelo con un caso in cui si trattava di un assegno ordinario di invalidità, non reversibile. - La parte privata nel controricorso, la parte privata, titolare di pensione di reversibilità dal 2008, contesta il ricorso dell'INPS. Nel 2017, la parte privata aveva presentato una domanda di rivalutazione dell'anzianità contributiva del suo coniuge defunto ai sensi dell' articolo 13 della l.numero 257/92 , ma l'INPS l'aveva respinta per mancanza di certificazione INAIL che attestasse l'esposizione all'amianto . La parte privata critica l'INPS per aver erroneamente richiamato una sentenza precedente numero 11574/15 , relativa a un caso diverso, dove l'erede chiedeva il ricalcolo dei ratei di invalidità in relazione all'esposizione all'amianto. Invece, nel suo caso, la parte privata agisce jure proprio come coniuge superstite, non come erede, e chiede il ricalcolo della pensione di reversibilità sulla base dei benefici previdenziali maturati dal defunto . La parte privata sottolinea che la pensione di reversibilità è un diritto autonomo del coniuge superstite e non dipende dalle somme spettanti al defunto per la sua pensione diretta. Per determinare l'importo della pensione di reversibilità, è necessario ricalcolare prima l'anzianità contributiva del de cuius , poiché questa incide sul calcolo della pensione di reversibilità. La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, previsto dalla l. numero 257/1992 , è un diritto autonomo e distinto dal diritto alla pensione . Non si tratta di un semplice ricalcolo della pensione, ma di un beneficio risarcitorio che sorge solo se vengono soddisfatte determinate condizioni, che devono essere comunicate all'INPS tramite una domanda amministrativa. La Corte ha ribadito che senza la presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla prestazione non si perfeziona, impedendo l'accertamento del diritto stesso. Nel caso specifico, il coniuge defunto non aveva mai presentato domanda amministrativa per la rivalutazione contributiva. Di conseguenza, al momento del decesso, tale diritto non era stato acquisito e non poteva essere trasmesso al coniuge superstite. Quest'ultimo, già titolare di pensione di reversibilità dal 2008, aveva richiesto la riliquidazione della pensione sulla base della rivalutazione contributiva per l'esposizione ad amianto, ma tale diritto non era mai stato esercitato dal defunto e non poteva essere trasferito al superstite. La Corte ha chiarito che la pensione di reversibilità, destinata a garantire il supporto economico al coniuge superstite, si basa sulla pensione di anzianità già liquidata al defunto. La maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto non acquisita dal defunto non è trasmissibile e non può essere usata per ricalcolare la pensione di reversibilità. Pertanto, la domanda dell'erede non può supplire alla mancata domanda amministrativa del defunto. I giudici hanno affermato che la domanda amministrativa per il riconoscimento della maggiorazione contributiva ex l.numero 257/92 costituisce un atto costitutivo del diritto, e che l'assenza di tale domanda da parte del lavoratore deceduto impedisce la trasmissione del diritto agli eredi. La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria. La domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità presentata dal coniuge superstite, basata sulla rivalutazione contributiva non acquisita dal defunto, è infondata .

Presidente Berrino - Relatore Orio Rilevato che 1. La Corte d'appello di Potenza ha respinto il gravame dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Matera che, in accoglimento del ricorso proposto da Di.Vi., titolare di pensione di reversibilità dal 1/10/2008 a seguito del decesso della moglie Pa.Pi. risalente al 7/9/2008, aveva riconosciuto il suo diritto alla rivalutazione dei contributi versati   ex lege   257/92 per l'esposizione all'amianto subita dal coniuge per il periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze dello stabilimento Enichem di Pisticci dal 1966 al 1982. In particolare, respinta l'eccepita carenza di titolarità attiva del rapporto controverso, rilevabile anche d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, ed escluso che il diritto al ricalcolo della maggiorazione contributiva per l'esposizione qualificata all'amianto inerente ai ratei non richiesti sia entrato nel patrimonio del   de cuius,   non avendone questi fatto richiesta all'INPS, e che per tale ragione, stante la natura costitutiva della domanda amministrativa, esso possa essere stato trasmesso per successione all'erede, il giudice di secondo grado ha evidenziato che l'originario ricorrente non aveva chiesto ed ottenuto la condanna dell'istituito al pagamento dei ratei, ma solo il riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione contributiva della pensione di reversibilità per effetto della esposizione ad amianto subìta dal proprio dante causa. La Corte territoriale ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione decennale decorrente dal decesso del coniuge rispetto alla quale la domanda del 25/3/2017 era tempestiva e, nel merito, ha ritenuto fondata la domanda tenuto conto delle risultanze della CTU che, ricostruito l'ambiente di lavoro e le mansioni espletate dalla lavoratrice, aveva ritenuto provata l'esposizione qualificata alle fibre d'amianto. 2. Per la cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale si riporta nelle memorie da ultimo depositate. 3. La parte privata si è costituita con controricorso. 4. All'udienza camerale del 27 settembre 2024 la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo. Considerato che 1. Con unico motivo, l'INPS deduce la violazione dell' articolo 13 comma 8 della Legge numero 257/1992 , in relazione all' articolo 360, co. 1, numero 3 c.p.c. , avendo la Corte territoriale supposto un diverso regime giuridico a seconda che l'erede, nel rivendicare l'applicazione della rivalutazione contributiva mai richiesta dal dante causa, chieda l'accertamento del suo diritto   jure hereditario   alle differenze maturate sui ratei della pensione eventualmente fruita dal   de cuius,   ovvero l'accertamento al ricalcolo della sua pensione di reversibilità, da determinarsi sulla base della provvista contributiva intestata al lavoratore deceduto ed incrementata per effetto del coefficiente moltiplicatore e nel primo caso la pretesa dell'erede non sarebbe fondata in quanto il credito relativo alle pretese maturate sui ratei non sarebbe mai entrato nel patrimonio ereditario, invece nel secondo caso l'erede avrebbe diritto a far valere, ai fini del ricalcolo della sua pensione, l'esposizione all'amianto subita dalla   de cuius   il ricorrente istituto non ritiene che tale distinzione sia conforme a diritto, non condividendo il differente regime riservato, da un lato, al credito per le differenze sui ratei arretrati mai sorto e non trasmissibile e, dall'altro, al diritto alla rivalutazione contributiva in se considerata che sorgerebbe a prescindere dalla domanda e sarebbe, dunque, trasmissibile . Invero, il moltiplicatore di cui all' articolo 13 L. 257/92   non inciderebbe affatto sui ratei di pensione bensì unicamente sulla contribuzione accreditata al lavoratore esposto ad amianto. E nel riprendere le argomentazioni espresse in altra pronuncia di questa Corte ord. numero 11574/2015 l'istituto ricorrente precisa che nel patrimonio del lavoratore deceduto non era mai entrato il diritto alla rivalutazione contributiva e, di conseguenza, neppure quello ai ratei differenziali, tenuto conto che la prestazione in quel caso richiesta aveva ad oggetto un assegno ordinario di invalidità, non reversibile. E poiché nel caso in esame la pensionata non aveva mai presentato domanda amministrativa diretta ad ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, non era mai sorto in capo alla predetta il diritto all'applicazione del coefficiente moltiplicatore, di talché nessun diritto poteva essere azionato   jure hereditario   dal coniuge superstite, per ottenere il ricalcolo della pensione di reversibilità, previo incremento della posizione assicurativa e contributiva dell'assicurata deceduta. 2. Nel controricorso la parte privata, premesso di essere titolare di pensione di reversibilità dall'ottobre 2008 e di avere presentato in data 24/3/2017 domanda amministrativa di rivalutazione dell'anzianità contributiva della propria dante causa ai sensi dell' articolo 13 L. 257/92 , respinta dall'INPS per mancanza di certificazione INAIL attestante l'esposizione all'amianto, contesta l'erroneo richiamo alla pronuncia della   Suprema Corte numero 11574/15   afferente al diverso caso di un richiedente   jure hereditatis   della riliquidazione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità di cui aveva beneficiato in vita il defunto coniuge in relazione ad un incremento di contribuzione figurativa derivante dall'esposizione all'amianto, per il quale né il   de cuius   né l'erede avevano avanzato alcuna domanda amministrativa, diversamente dal caso in esame in cui il richiedente aveva agito in qualità di coniuge superstite esercitando il diritto   jure proprio , in quanto titolare di pensione di reversibilità. Si riporta a quanto stabilito dalla   circolare INPS numero 58 del 15/4/2005   circa il riconoscimento del beneficio pensionistico, su domanda, ai superstiti del dante causa che, prima del decesso, abbia maturato i benefici pensionistici, tale essendo il coniuge del Di. che al momento del decesso era titolare di una pensione di anzianità evidenzia che il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta sorge in capo al coniuge superstite   jure proprio , non in qualità di erede, e che la domanda di ricostituzione contributiva è finalizzata alla rideterminazione dell'importo pensionistico del   de cuius , che prima del decesso aveva maturato i benefici pensionistici in esame, ed ancora che su di esso viene a sua volta rideterminato l'importo della pensione del coniuge superstite. La domanda, quindi, non ha ad oggetto somme spettanti al   de cuius   per gli arretrati maturati sulla propria pensione diretta, bensì unicamente il ricalcolo della pensione di reversibilità sulla base del riconoscimento dei benefici previdenziali in favore del dante causa pertanto, per determinare esattamente l'importo della pensione di reversibilità è necessario preliminarmente procedere al ricalcolo dell'anzianità contributiva del   de cuius,   essendo la pensione di reversibilità un riflesso della pensione diretta liquidata in percentuale sulla pensione già in titolarità del   de cuius . 3. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 3.1 - In primo luogo, si rammenti che il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza della esposizione all'amianto costituisce, nell'interpretazione di questa Corte, un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione lo ribadisce, da ultimo sent. numero 27149/2024, ivi richiamando le pronunce numero 2351/2015, 2856/2017, 4283/2020, 14599/2022 ed altre ancora, cfr. ord. 7559/2019, 29624/2024, 18254/19 , che sorge in conseguenza della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria Cass. numero 2856/17 . Ciò che si fa valere nelle controversie ex   articolo 13 legge 257/1992   non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica ovvero alla rivalutazione dei singoli ratei, bensì il diritto ad un beneficio che, seppure previsto ai fini pensionistici, è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia il beneficio della rivalutazione contributiva è riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie, condizioni all'evidenza conosciute solo da chi le invoca e, come tali, da portare a conoscenza dell'INPS mediante apposita domanda amministrativa. 3.2 - Come chiarito da questa Corte ord. numero 11438/17 , la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore   ex articolo 7 legge numero 533 del 1973   è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio Cass. numero 732 del 2007 . Alla presentazione della domanda amministrativa corrisponde altresì l'insorgenza del diritto del privato a esercitare tutela in sede giudiziaria, e la sua mancata presentazione si riverbera sulla sussistenza stessa del diritto alla prestazione, così da precluderne in radice l'accertamento arg. da ord. numero 17281/2024 in sintesi, la previa domanda amministrativa assurge a elemento costitutivo del corrispondente diritto cfr.   Cass. 30283/2018, ivi richiamate anche ord. numero 11574/15 e sent. numero 732/07 , e non integra una mera condizione dell'azione, divenendo irrilevante ove sopravvenuta in corso di causa donde la necessità di presentarla prima dell'instaurazione della lite Cass., sez. lav., 29/10/2018, numero 27384 . 4. Ciò posto, va dunque precisato che, nel caso in esame, il titolare della pensione diretta pensione di anzianità, categoria VO , coniuge defunto dell'attuale controricorrente, non aveva in vita presentato domanda amministrativa per la rivalutazione contributiva   ex articolo 13 comma 8 L. 257/1992 , sicché all'apertura della sua successione, non è stato devoluto all'erede l'autonomo diritto al conseguimento di una prestazione previdenziale maggiorata per effetto della predetta eventuale rivalutazione contributiva - trattasi di una situazione giuridica soggettiva non sorta per mancato perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva -. Il coniuge superstite non ha tuttavia richiesto   jure hereditatis   il diritto alla rivalutazione contributiva per il ricalcolo della pensione del   de cuius , non ha presentato domanda amministrativa in tal senso e, quindi, il diritto ex articolo 13 co. 8 non soltanto non è stato trasmesso dal dante causa pensionato, ma neppure è sorto in virtù ed a seguito di domanda dell'erede. 5. Diversamente, per la pensione di reversibilità, di cui il coniuge superstite era già titolare in proprio sin dall'ottobre 2008, la domanda di rivalutazione dei contributi versati in vita dal   de cuius ex lege   257/92 per l'esposizione ad amianto è volta alla ricostituzione dell'anzianità contributiva che costituisce la base dell'originario calcolo e, di conseguenza, alla riliquidazione della pensione di reversibilità. In tal modo, come è evidente, il richiedente ha inteso reintrodurre una rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto non esercitata dal congiunto, intendendo far valere un diritto presupposto della propria pensione di reversibilità, non sorto in capo all'originario titolare e non trasmesso al suo erede. Attraverso la domanda giudiziale di ricostituzione della anzianità contributiva del coniuge defunto ai fini della riliquidazione della pensione di reversibilità, il richiedente avrebbe, pertanto, inteso conseguire un ricalcolo del montante contributivo originario, quale base di calcolo della propria pensione. 6. Devesi tuttavia rammentare la finalità dell'istituto le prestazioni a favore dei superstiti mirano a coprire il rischio del venir meno di una fonte di reddito ancorché pensionistico sulla quale i familiari congiunti del pensionato avevano potuto fare affidamento la morte rappresenta un evento protetto dal regime di assicurazione obbligatoria, generatore di un bisogno socialmente rilevante, e la prestazione spetta, in particolare, al coniuge superstite in virtù del vincolo di solidarietà coniugale. Trattasi, come annunciato, di un diritto che i beneficiari stretti congiunti acquisiscono   jure proprio , ai sensi dell' articolo 22 L. 903/1965 , e qui si comprende il senso della entità economica del diritto, commisurato al reddito mancato, nella percentuale corrispondente alla pensione già liquidata di cui il congiunto godeva e sulla quale il superstite poteva contare anche per il proprio sostentamento, in ossequio alla finalità solidaristica che sovrintende l'istituto e dell'apporto contributivo che la pensione forniva alle esigenze del nucleo familiare. La prestazione in reversibilità, diritto proprio del superstite, trova il suo fondamento di calcolo in una situazione soggettiva già conclamata, concernente la pensione di anzianità del defunto, mentre la rivalutazione contributiva posta a base della pensione del   de cuius , non attivata attraverso la domanda   ex articolo 13 comma 8 L. 257/92 , non si è perfezionata, non è entrata nel patrimonio del titolare di pensione, e non è stata trasmessa. In sostanza la domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità diritto proprio del coniuge superstite si basa su un diritto - non sorto - alla maggiorazione contributiva ex lege 257/92 non acquisito   jure hereditario , ed è per tale motivo infondata. In tali termini può essere data continuità alla pronuncia rammentata dal ricorrente istituto, ordinanza numero 11574/2015, che, ancorché riferita ad una domanda di riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità goduto in vita dal coniuge del richiedente, ha chiarito l'intrasmissibilità del diritto al ricalcolo dei ratei non richiesti, in relazione alla contribuzione figurativa derivante dall'esposizione ad amianto. 7. Dalle considerazioni svolte discende che, in mancanza della domanda amministrativa, in quanto provvista di carattere costitutivo, il relativo diritto non è acquisito al patrimonio del lavoratore e neppure, dunque, è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi Cass., sez. VI L, 4 giugno 2015, numero 11574 . Pertanto, alla mancata presentazione della domanda da parte del   de cuius   non può supplire una domanda dell'erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere in via diretta un diritto iure proprio - ed in via mediata un diritto   jure ereditario   - vantando il diritto alla ricostituzione dell'anzianità contributiva del proprio congiunto deceduto in considerazione del riconoscimento della sua esposizione all'amianto sui ratei che, che in quanto non richiesti dal dante causa che pacificamente non ha presentato domanda all'INPS non sono entrati nel patrimonio del   de cuius   e non possono pertanto essere trasmessi per successione, con l'effetto consequenziale della riliquidazione della pensione di reversibilità. 8. La pronuncia impugnata, che ha delimitato e sintetizzato l'oggetto della domanda alla rivalutazione contributiva della pensione di reversibilità, non ha correttamente applicato la disposizione normativa di cui al citato articolo 13 comma 8, né i principi regolatori degli istituti coinvolti. Ne consegue la cassazione della sentenza d'appello e, non residuando la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa senza rinvio, pronunciando il rigetto dell'originaria domanda introduttiva. 9. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in tutti i gradi, in ragione della particolarità delle questioni trattate e del consolidarsi dell'orientamento di questa Corte su tutte le implicazioni dei temi dibattuti, in epoca posteriore alla proposizione della domanda giudiziaria. Non ricorrono le condizioni per il pagamento del doppio del contributo versato dal ricorrente nella introduzione della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta. Compensa le spese dell'intero processo.