Deve essere rimessa alle Sezioni Unite la questione «se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del credito del terzo, derivante da fatto illecito commesso dal proposto, l’articolo 52, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 [ ] debba interpretarsi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato successivamente dall’autorità giudiziaria, ovvero se debba essere anteriore al sequestro anche l’accertamento giudiziale del credito».
La V Sezione penale della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha rilevato l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito temporale per l'ammissione di un credito allo stato passivo nel procedimento per la confisca di prevenzione di cui all' articolo 59, d.lgs. numero 159/2011 . Occorre premettere che l' articolo 52, d.lgs. numero 159/2011 , prevede, al comma 1, che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro , disciplinando agli articolo 57 e ss., le modalità di accertamento dei crediti predetti. Nel caso di specie, la ricorrente aveva avanzato domanda di ammissione allo stato passivo, ai sensi dell' articolo 58, d.lgs. numero 159/2011 , in relazione al credito per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del delitto di furto commesso dal proposto, nei cui confronti era successivamente intervenuto un sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione. La domanda era stata rigettata dal giudice delegato, trattandosi di un credito che non risultava da “atti aventi data certa anteriore al sequestro” che, sebbene derivante da un fatto anteriore al vincolo cautelare, non era liquido nel momento in cui il sequestro era intervenuto. Era stato inoltre ritenuto sorto successivamente al sequestro il diritto alla refusione delle spese di costituzione di parte civile. Il decreto, oggetto di opposizione da parte della ricorrente, era stato confermato dal Tribunale, secondo cui il requisito di certezza probatoria ex articolo 52 cit. doveva riferirsi non già all'atto da cui nasce il diritto del terzo il fatto illecito , ma all 'accertamento giudiziario del diritto , che nel caso di specie era intervenuto successivamente al sequestro. Investita della questione, a seguito di ricorso per cassazione, la quinta sezione penale ha ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla individuazione del momento nel quale è sorto il credito derivante da un fatto illecito del proposto, ai fini dell'ammissione del credito medesimo nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Un primo orientamento , infatti, pur ritenendo ammissibili allo stato passivo i crediti derivanti da fatto illecito, ha ritenuto necessaria una sentenza definitiva che accerti l'esistenza del credito stesso prima del sequestro, non potendosi diversamente ritenere che il credito abbia acquisito il necessario requisito di certezza. Tanto in ragione altresì dei poteri di mera verifica e non già di accertamento che l'articolo 59 cit. riconosce al giudice delegato Cass., sez. I, numero 22222/2022 . Il contrapposto e più recente orientamento , invocato dalla ricorrente, ha invece sostenuto che è sufficiente che il credito sia sorto anticipatamente al sequestro di prevenzione, non assumendo invece rilevanza i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso Cass., sez. VI, numero 13474/2023 . Viene infatti, valorizzata in questo senso, la ratio della disposizione ex articolo 52 cit., volta ad evitare che il soggetto proposto eluda il procedimento di prevenzione patrimoniale contraendo debiti con soggetti terzi per sottrarre risorse patrimoniali alla confisca. Ove invece il fatto da cui deriva il credito risulti antecedente al sequestro non sussisterebbe alcuna ragione di escluderlo dallo stato passivo, quand'anche non ancora certo, liquido ed esigibile. Rilevato il contrasto, nonché evidenziando che esso investe altresì i profili relativi all'ampiezza dei poteri del giudice delegato in ordine all'accertamento o alla sola verifica dei crediti vantati dai terzi, la quinta sezione penale ha dunque rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Presidente Pezzullo - Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. Ar.Pi. con il difensore di fiducia, avv. Gian Maria Mosca, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in data 27 marzo 2024 dal Tribunale di Torino Sezione Misure di Prevenzione, con il quale è stata respinta l'opposizione, presentata ai sensi dell' articolo 59, comma 6, del D.Lgs. numero 159 del 2011 , avverso il decreto del giudice delegato relativo alla formazione dello stato passivo nella procedura nei confronti di Ke.Ab., decreto, questo, con cui era stato escluso il credito della Ar.Pi., relativo al risarcimento danni e alle spese di giudizio, liquidati con la sentenza penale di condanna nei confronti del predetto Ke.Ab. 1.1. Va premesso che la ricorrente Ar.Pi., in data 4 maggio 2021, subiva un furto mentre stava parcheggiando la propria auto. Per tale delitto era ritenuto responsabile, con giudizio abbreviato nel quale la predetta Ar.Pi. si era costituita insieme ad altre vittime di fatti analoghi parte civile, il prevenuto Ke.Ab., giusta sentenza del Tribunale di Torino emessa il 21 ottobre 2021. Tale sentenza condannava l'imputato anche al risarcimento del danno, nella misura di Euro 4.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili, oltre al rimborso delle spese del giudizio liquidate, per la Ar.Pi., nell'importo di Euro 1.170 oltre oneri di legge. Tra il verificarsi del fatto e l'emanazione della sentenza di condanna di primo grado, in data 22 giugno 2021, era disposto sequestro preventivo dei beni di Ke.Ab. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 9 luglio 2022, divenuta irrevocabile il 22 settembre 2022, riduceva la pena inflitta all'imputato e liquidava in favore della parte civile Ar.Pi. l'ulteriore importo di Euro 1.200,00, oltre oneri di legge per le spese di rappresentanza e assistenza del grado di giudizio. 1.2. Ar.Pi. presentava quindi al Giudice delegato nel procedimento di prevenzione a carico di Ke.Ab. domanda di ammissione allo stato passivo del credito per il complessivo importo di Euro 7.229,73 , ai sensi dell' articolo 58 del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 . La domanda era disattesa, con provvedimento del 19 settembre 2023, sulla scorta delle seguenti argomentazioni - l' articolo 52, comma 1, del D.Lgs. numero 159 del 2011 annovera tra i crediti ammissibili solo i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro viene all'uopo richiamata Sez. 1, numero 22222/2022 - il credito, anche se sorto per un fatto illecito anteriore al sequestro, non era liquido prima del sequestro - il giudice della cognizione aveva operato una valutazione equitativa del danno, non distinguendo tra quello patrimoniale e quello non patrimoniale, che potrebbe, a differenza del primo, accrescersi nel tempo - il credito per le spese giudiziali era sicuramente successivo al sequestro. 1.3. Contro il decreto del giudice delegato la ricorrente proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, richiamando, a sostegno delle proprie doglianze, l'orientamento espresso da una recente pronuncia della Corte di cassazione Sez. 6, numero 13474/2023 , in forza del quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, la disposizione di cui all' articolo 52, comma 1, D.Lgs. numero 159 del 2011 , che esclude che la confisca pregiudichi i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, deve intendersi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, non rilevando che esso sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo. 1.4. Il Tribunale rigettava l'opposizione proposta, facendo proprio, pur richiamando le divergenti posizioni espresse a riguardo nella giurisprudenza di legittimità, l'orientamento affermato da Sez. 1, numero 22222/2022. In particolare, il Tribunale di Torino evidenziava, tra l'altro, in via assorbente che il requisito di certezza probatoria richiesto dall' articolo 52 del D.Lgs. numero 159 del 2011 non si riferisce alla collocazione cronologica dell'atto dal quale deve risultare l'esistenza di quel diritto ma all'accertamento del diritto e, in particolare, all'atto che riconosce quel diritto, costituito, nel caso in esame, dalla sentenza che accerta il diritto di credito della ricorrente, posteriore rispetto al sequestro di prevenzione. 2. Con il proposto ricorso per cassazione, Ar.Pi. ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 52,58 e 59 del D.Lgs. numero 159 del 2011 e correlato vizio di motivazione. Sotto il primo aspetto, la ricorrente deduce che, ai fini dell'ammissibilità del credito ex articolo 52, comma 1, del predetto decreto, l'anteriorità del credito avrebbe dovuto essere vagliata avendo riguardo al momento della commissione del fatto illecito, come riconosciuto anche nella giurisprudenza di legittimità dalla sentenza numero 13474 del 2023, fatto che si era verificato prima del sequestro di prevenzione. Sul piano della motivazione, assume il vizio logico della decisione censurata che, pur richiamando tale precedente e le argomentazioni poste a fondamento dello stesso, aveva poi deciso facendo riferimento alla precedente sentenza numero 22222 del 2022, che aveva avallato in precedenza l'opposto orientamento interpretativo. La ricorrente ha concluso, pertanto, per la fondatezza del ricorso od in subordine per la rimessione degli atti alle Sezioni Unite, stante il contrasto giurisprudenziale in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 52 D.Lgs. 159 del 2011, od ancora per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, stante l'irragionevolezza ed il conseguente contrasto del predetto articolo 52 con l'articolo 3 Cost. nonché con l' articolo 111 Cost. , nella parte in cui subordina la tutela delle ragioni di credito della vittima del reato a tempistiche di accertamento incerte ed indeterminate non dipendenti dalla vittima medesima. Considerato in diritto 1. Sulle questioni sottese al primo motivo del ricorso si è radicato, nella recente giurisprudenza di legittimità, un contrasto che giustifica la rimessione delle stesse alle Sezioni Unite. 2. In termini generali, è opportuno premettere che, allo scopo di evitare che possano soddisfarsi sui beni del proposto soggetti che vantino detti crediti in relazione all'attività delittuosa, il D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, nell'ambito del Titolo IV, ha introdotto un'apposita disciplina per la tutela dei diritti dei terzi coinvolti nel procedimento di prevenzione patrimoniale che prevede, per quel che rileva in questa sede, un procedimento di accertamento delle pretese dei creditori dinanzi al giudice delegato dal Tribunale, sostanzialmente mutuato su quello delle procedure concorsuali di natura liquidatoria. A ciò si accompagna, sempre in termini analoghi a quanto previsto nelle predette procedure in passato dall' articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e, attualmente, dall' articolo 150 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14 , il divieto, sancito dall' articolo 55 del D.Lgs. numero 159 del 2011 , di promuovere o proseguire azioni esecutive individuali dopo il sequestro di prevenzione. Sennonché sia le Sezioni Unite della Corte di cassazione che la Corte Costituzionale hanno sottolineato che, se l'accertamento concorsuale dei crediti ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare ha l'obiettivo di pervenire ad una graduazione degli stessi in virtù delle limitate risorse dell'imprenditore insolvente, nel caso delle misure di prevenzione patrimoniale l'interesse perseguito è, invece, evitare le simulazioni fraudolente di crediti, mediante accordi tra il creditore e il proposto che vadano a vanificare gli effetti di tali misure Corte Cost., sent. numero 12 del 2024 numero 26 del 2019 Corte Cost., sent. numero 94 del 2015 e Sez. U., numero 29847 del 31/05/2018, Island Refinancing Srl, Rv. 272978 - 01, in motivazione . In particolare, la recente sentenza della Corte Costituzionale numero 12 del 2024 ha osservato - nel sottolineare il contenuto analogo del divieto espresso dall' articolo 55 del D.Lgs. numero 159 del 2011 rispetto a quello in precedenza previsto dall' articolo 51 L. Fall . e, oggi, dall' articolo 150 del D.Lgs. numero 14 del 2019 - che si tratta di disposizioni simmetriche, alle quali, in realtà, è sottesa una diversa ratio e anche un distinto fondamento, rilevante al fine di valutare la giustificatezza, rispetto alla garanzia riconosciuta dall' articolo 24 Cost. , della temporanea preclusione della ordinaria tutela giurisdizionale in executivis. L'impossibilità di iniziare o proseguire un'azione esecutiva ordinaria dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o di fallimento risponde all'evidente esigenza di preservare la par condicio creditorum in una situazione di insolvenza che rende incerto il soddisfacimento di tutti i crediti. Invece, il procedimento di prevenzione non presuppone alcuna situazione di insolvenza del prevenuto, bensì la sua pericolosità, sicché vi è la diversa esigenza di verificare se, per i crediti coinvolti nella procedura di prevenzione essenzialmente quelli anteriori al sequestro , sussistano le condizioni di cui all'articolo 52 cod. antimafia perché la confisca non li pregiudichi e, quindi, possano essere soddisfatti. In particolare, deve trattarsi di crediti non strumentali all'attività illecita e connotati da buona fede e inconsapevole affidamento dei creditori stessi . Dunque, come è stato più volte evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, il giudizio di verifica dei crediti ex articolo 59 D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , si caratterizza per il bilanciamento della tutela dei diritti di credito dei terzi con la finalità pubblicistica di sottrazione dei proventi di attività illecite al destinatario della confisca, che si realizza mediante la verifica dei presupposti dimostrativi dell'estraneità dei diritti di credito all'attività illecita Sez. 2, numero 46099 del 13/09/2023, Scarpetta, Rv. 285821 - 01 . 3. La questione specificamente controversa è quella che attiene all'individuazione del momento nel quale sorge il credito del terzo derivante da un fatto illecito del proposto ai fini dell'ammissione del credito medesimo nel procedimento di prevenzione patrimoniale. Il contrasto trae le mosse dall'esegesi dell' articolo 52, comma 1, del D.Lgs. numero 159 del 2011 , laddove stabilisce che la confisca disposta in un procedimento di prevenzione non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro solo nel rispetto di tale presupposto il terzo titolare di quel diritto può invero chiedere e ottenere l'ammissione allo stato passivo predisposto e reso esecutivo dal giudice delegato del procedimento di prevenzione a norma dell'articolo 59 dello stesso D.Lgs. Il riferimento del richiamato articolo 52 agli atti , in effetti, ben si attaglia alle sole ipotesi nelle quali venga dedotto un credito che trova fondamento in un contratto o in altri documenti anche di provenienza unilaterale, ovvero in un atto lecito, mentre si rivela almeno problematico nelle ipotesi, come quella che viene in rilievo nella fattispecie in esame, nelle quali il credito del terzo deriva da un fatto illecito del proposto, atteso che di regola l'accertamento della responsabilità per l'illecito commesso è compiuto in sede giudiziaria e quindi in un momento fisiologicamente successivo a quello nel quale tale fatto si verifica. Da tanto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte ritiene che, poiché il credito risarcitorio da fatto illecito sorge nella data in cui si verifica l'evento dannoso conseguente allo stesso, detto credito costituisce per l'obbligato un debito di valore che, una volta accertata con sentenza la responsabilità e determinato l'ammontare del danno risarcibile, comporta che si tenga conto sia della svalutazione monetaria eventualmente intervenuta nell'intervallo di tempo tra la verificazione dell'evento dannoso e la sentenza, sia l'attribuzione al danneggiato che dimostri di aver subito un conseguente pregiudizio degli interessi compensativi del mancato guadagno provocato dal ritardo nel pagamento della somma dovuta rispetto al momento in cui il credito è sorto Sez. U., numero 1712 del 17/02/1995, Rv. 490480 - 01 . Ad ogni modo, nella giurisprudenza di questa Corte che è stata chiamata ad esprimersi sulla questione in esame il pur problematico riferimento operato dall' articolo 52, comma 1, del D.Lgs. numero 159 del 2011 , ad un atto avente data certa anteriore al sequestro di prevenzione in sostanza non è stato ritenuto ostativo all'ammissione dei crediti derivanti da fatti illeciti nell'ambito della procedura di prevenzione. Il contrasto, come rilevato, infatti, appare stagliarsi, piuttosto, sull'individuazione della data certa anteriore alla misura di prevenzione patrimoniale che consente al creditore di proporre domanda di ammissione al giudice delegato nella relativa procedura. 4. Sulla questione è intervenuta la sentenza Sez. 6, numero 45115 del 13/10/2015, non mass., che - in una fattispecie nella quale il credito era fatto valere dalla persona offesa di un delitto di truffa per il quale il proposto era stato condannato con sentenza non definitiva anteriore al sequestro in un giudizio nel quale la persona offesa non si era costituita parte civile - anche se ha riconosciuto l'astratta possibilità di far valere nella procedura di accertamento di cui agli articolo 58 e ss. del D.Lgs. numero 159 del 2011 il credito derivante da un fatto illecito - ha affermato che, in assenza di una pronunzia definitiva che accerti, in sede civile o in sede penale, l'esistenza del credito risarcitorio, detto credito non può essere fatto valere nella procedura di prevenzione per assenza del presupposto della certezza ossia di un documento avente data certa anteriore al sequestro , essendo i poteri del Giudice delegato di mera verifica e non già di accertamento del credito, vieppiù se solo potenziale come nel caso considerato dalla predetta decisione. Nel solco di tale sentenza, espressamente richiamata, si è collocata altresì la sentenza Sez. 1, numero 22222/2022, del 26/01/2022, Rv. 283123 - 01, massimata nel senso che In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti dei terzi aventi natura extracontrattuale, l'esistenza delle posizioni creditorie in data antecedente al sequestro deve risultare accertata in un separato giudizio di cognizione, in quanto il giudice della prevenzione è tenuto alla mera verifica, ex articolo 59 D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , delle condizioni di ammissione del credito sulla base dei documenti attestanti il fatto illecito che vi ha dato luogo . Per quel che rileva maggiormente in questa sede, nella motivazione di tale decisione si è osservato che il legislatore non configura un generale 'potere di accertamento' in ordine alla sussistenza della posizione creditoria potenzialmente incisa dalla confisca in capo al Tribunale della prevenzione, ma un più limitato 'potere di verifica' secondo le disposizioni degli articoli 57,58 e 59 D.Lgs. numero 159 del 2011 delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito. Di qui si è evidenziato che la formulazione letterale delle disposizioni normative di riferimento impone di ritenere che l'an del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da 'documenti giustificativi' che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda ai sensi dell'articolo 58 comma 2 lett. c D.Lgs. numero 159 del 2011. Ciò comporta che, in caso di illecito extracontrattuale, il documento giustificativo non può che essere una decisione cognitiva di accertamento della sussistenza dell'illecito e della sua ascrivibilità al proposto. La verifica spettante al giudice della prevenzione non può in sostanza sostituire, si è osservato, una procedura cognitiva sull'an del credito, anche in ragione della struttura semplificata del contraddittorio in sede di ammissione del credito, così come risulta disegnato nel procedimento ai sensi dell' articolo 59 del D.Lgs. numero 159 del 2011 . Il ragionamento così compiuto implica che, ai fini dell'ammissibilità del credito derivante da fatto illecito nella procedura di accertamento dei crediti delineata dal D.Lgs. numero 159 del 2011 , ne debba essere previamente accertato con sentenza anteriore al sequestro di prevenzione sia l'art che il quantum debeatur. 5. Rispetto alla tesi espressa dalle richiamate decisioni si è posta in consapevole dissenso la più recente decisione Sez. 6, numero 13474 del 21/03/2023, Rv. 284276 - 01, massimata nel senso che In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione di cui all' articolo 52, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , che esclude che la confisca pregiudichi i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, deve intendersi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare non rilevando che esso sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo. In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso di diritto di credito derivante dalla commissione di un fatto illecito l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione dell'illecito, e che la successiva sentenza di condanna, pur non definitiva, svolge una funzione di mero accertamento . Questa sentenza ha contestato l'affermazione, sottesa alle decisioni richiamate nel par. 4, secondo cui il soggetto danneggiato dalla commissione del reato può chiedere al giudice delegato del procedimento di prevenzione di essere ammesso allo stato passivo, affinché sia soddisfatto il suo diritto con il provento della liquidazione dei beni confiscati, solo se il relativo credito sia divenuto certo e liquido in quanto riconosciuto con una pronuncia di condanna divenuta definitiva prima che, nel procedimento di prevenzione, sia stato disposto il sequestro finalizzato a quella confisca. Nella motivazione si è in particolare osservato, a riguardo, che l' articolo 52, comma 1, D.Lgs. numero 159 del 2011 , non richiede che i diritti di credito dei terzi possano essere tutelati nel procedimento di prevenzione promosso nei riguardi del debitore, solo se essi siano divenuti liquidi e certi in epoca anteriore alla data di adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, ma che quei diritti debbano risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro . Sicché assumere la necessità, per tali crediti, ai fini dell'ammissione nel procedimento di prevenzione, di un accertamento contenuto in una precedente sentenza di condanna, significherebbe confondere i requisiti di certezza e liquidità del diritto, intesi come non controvertibilità della sua esistenza e del suo contenuto, nonché del suo ammontare, cui fa riferimento l' articolo 474 cod. proc. civ. per indicare le caratteristiche che deve possedere un diritto affinché il relativo titolo esecutivo possa dar luogo ad una esecuzione forzata, con il requisito di certezza 'probatoria' richiesto dall'articolo 52, comma 1, D.Lgs. cit., che è collegato, invece, esclusivamente alla collocazione cronologica dell'atto da cui deve risultare l'esistenza di quel diritto. In particolare, sempre la pronuncia numero 13474/2023, ha osservato che, per comprendere il significato del riferimento ad un atto di data certa anteriore al sequestro di prevenzione contenuto nell' articolo 52, comma 1, del D.Lgs. numero 159 del 2011 , occorre considerare la ratio della norma che ha voluto evitare che, attraverso la tutela di un diritto di credito vantato da un terzo, possano essere 'aggirati' gli effetti ablativi derivanti dall'adozione del provvedimento di confisca di prevenzione, esigenza alla quale sono, altresì, collegabili gli altri requisiti richiesti dalla legge per garantire la protezione di quel diritto, quali la buona fede del titolare del credito e, nel caso di atti ricognitivi meramente formali o di titoli cartolari, l'esistenza del rapporto giuridico fondamentale sottostante v. articolo 52, comma 1, lett. b , c , e d , D.Lgs. cit. . A fondamento dell'orientamento assunto, la predetta sentenza ha dunque osservato che esso, nel prisma dell'indicata ratio, è corroborato dall'indirizzo espresso dalla sentenza Sez. 5, numero 22618 del 07/03/2022, Gruppo E Ceramiche Srl, Rv. 283137 - 01, la quale - pur intervenendo nel differente ambito delle obbligazioni derivanti da un atto o da un negozio lecito - ha precisato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice delegato investito della verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione in funzione dell'accertamento della ricorrenza della data certa dei crediti anteriore al sequestro ex articolo 52 D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , debba tener conto di tutte le ipotesi di rilevanza probatoria contemplate dall' articolo 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire, in modo certo, l'anteriorità della formazione di un documento. Inoltre, sempre in motivazione, ha sottolineato che l'orientamento che àncora per i crediti derivanti da fatti illeciti la data certa anteriore al sequestro di prevenzione nella data di commissione degli stessi è coerente anche con la giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione la quale ha posto in rilievo che le modalità concorsuali dell'accertamento dei crediti sorti antecedentemente al sequestro evochino quelle della procedura concorsuale fallimentare, con la particolarità che il presupposto dell'anteriorità del credito nel procedimento ex articolo 52 D.Lgs. numero 159 del 2011 assolve alla specifica funzione di evitare che gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale vengano elusi attraverso la simulazione di crediti incidenti sul valore del bene confiscato sono richiamate Corte Cost., sent. numero 26 del 2019 Corte cost., sent. numero 94 del 2015 e Sez. U., numero 29847 del 31/05/2018, Island Refinancing Srl, in motivazione . In virtù del complesso di tali argomentazioni si è dunque affermato che l'anteriorità del titolo o dell'acquisto del credito rispetto al momento del sequestro, di cui al menzionato articolo 52, indica la necessità che sia accertato che il relativo diritto sia sorto - in ragione tanto di un atto o un negozio lecito, quanto di un fatto illecito - prima dell'applicazione della misura cautelare del sequestro di prevenzione, e ciò indipendentemente dal fatto che quel diritto sia divenuto certo, liquido ed esigibile in un momento successivo. Ciò che, nell'ipotesi di fatto illecito, comporta che l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione sia riferibile al momento della commissione dell'illecito, rispetto al quale la successiva sentenza di condanna, anche se non ancora definitiva, svolge una mera funzione di accertamento, con estensione degli effetti anche ai crediti accessori quali quelli connessi alla rifusione delle spese processuali, senza che, ai fini che qui interessano, rilevi il momento in cui la sentenza diventa definitiva ed acquisisce la veste di titolo esecutivo. 6. I due orientamenti riportati individuano, pertanto, in modo contrastante il momento rilevante, per i crediti derivanti da fatti illeciti del proposto, affinché il credito possa, essere ammesso nella procedura di prevenzione patrimoniale in quanto fondato su atto di data certa anteriore al sequestro di prevenzione. Tale contrasto è immediatamente rilevante nella fattispecie in esame nella quale il fatto illecito è stato commesso prima del sequestro di prevenzione ed è stato accertato e liquidato dall'autorità giudiziaria solo successivamente. 6.1. Sullo sfondo delle posizioni contrapposte espresse dai richiamati precedenti si staglia altresì la più generale problematica della latitudine dei poteri del giudice delegato all'ammissione dei crediti nella procedura di prevenzione patrimoniale, ovvero se detto giudice abbia soli poteri di verifica di tali crediti o più ampi poteri di accertamento degli stessi. In quest'ultima direzione si è posta Sez. 5, numero 22618 del 07/03/2022, Gruppo E Ceramiche Srl, Rv. 283137 - 01, che ha attribuito al giudice delegato all'ammissione dei crediti nella procedura di prevenzione una serie di rilevanti poteri di accertamento, anche in ordine all'individuazione della data certa dell'atto ai fini del vaglio sull'anteriorità dello stesso rispetto al sequestro di prevenzione e ha riconosciuto la possibilità, confermata dalla successiva Sez. 2, numero 24311 del 01/04/2022, Coscia, Rv. 283626 - 01, per il giudice in sede di verifica dei crediti ex articolo 59 del D.Lgs. numero 159 del 2011 di discostarsi, ove non definitivi, dagli esiti dell'ammissione al passivo in sede fallimentare. La recente sentenza Sez. 2, numero 46099 del 13/09/2023, Scarpetta, Rv. 285821 - 01, ha posto in risalto, in termini non dissimili, quanto alla ricorrenza di specifici poteri cognitivi del giudice preposto alla verifica dei crediti ex articolo 59 D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 , che questi non solo deve vagliare i presupposti dimostrativi dell'estraneità dei diritti di credito all'attività illecita, ma ha anche poteri officiosi, funzionali all'accertamento dell'effettività di tali presupposti e, di qui, ha ritenuto rilevabile d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito relativamente al quale sia stata avanzata istanza di ammissione. Nel confermare tale orientamento, Sez. 6, numero 48472 del 14/11/2023, Ragozino, Rv. 285561 - 01, ha sottolineato l'esigenza che nell'esercizio del rilievo officioso della prescrizione presuntiva e, più in generale, ove vengano svolti dal giudice delegato accertamenti d'ufficio, sia rispettato il principio del contraddittorio. Dacché l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti stesse del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità del provvedimento c.d. a sorpresa o della terza via per violazione del diritto di difesa quante volte la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. In senso almeno apparentemente e comunque in parte diverso si sono posti altri precedenti che hanno invece sottolineato che, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il giudice della confisca, in assenza di una disposizione di legge che estenda in modo generalizzato il suo ambito di intervento, è vincolato agli esiti dell'accertamento, almeno ove definitivo, in sede civile sull' an e sul quantum del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore Sez. 1, numero 4691 del 28/01/2020, Francia, Rv. 278189 - 02 . 7. Occorre poi considerare che nella fattispecie in esame viene in questione anche il credito per le spese giudiziali riconosciute al danneggiato rispetto a quello per il risarcimento del danno. E, invero, posto che la liquidazione delle spese viene effettuata solo con la sentenza che accerta il danno in un momento fisiologicamente successivo a quando lo stesso si è verificato, sorge il problema del se è possibile, anche volendo ritenere che il credito risarcitorio sia sorto nell'ai anteriormente alla liquidazione, che detto principio possa essere esteso alla statuizione sulle spese di lite. Se, difatti, può ostare a tale conclusione la natura autonoma del capo della decisione sulle spese rispetto a quello che decide la domanda principale ritraibile dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'autonomia della statuizione relativa alle spese della parte civile rispetto al capo della decisione che recepisce l'accordo della pena su richiesta delle parti Sez. U., numero 40288 del 14/07/2011, Tizi, Rv. 250680 - 01 , non si può al contempo trascurare la giurisprudenza costituzionale per la quale la statuizione sulle spese del procedimento costituisce corollario della decisione sui capi principali della domanda Corte Cost. sent. numero 232 del 2004 . 7. Alla luce delle diverse impostazioni della giurisrudenza di legittimità, emerge, pertanto, un contrasto giurisprudenziale che, ai sensi dell' articolo 618, comma 1, cod. proc. penumero , considerata anche la rilevanza della questione, implicante la risoluzione di problematiche di più ampia portata, giustifica la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per la decisione della seguente questione oggetto di contrasto Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo del credito del terzo, derivante da fatto illecito commesso dal proposto, l' articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 - che esclude che la confisca pregiudichi i diritti di credito dei terzi derivanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro - debba interpretarsi nel senso che il relativo diritto sia sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare, anche se accertato e liquidato successivamente dall'autorità giudiziaria, ovvero se debba essere anteriore al sequestro anche l'accertamento giudiziale del credito. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.