Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, lo schema di decreto legislativo relativo alle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Modifiche in tema di mediazione La mediazione è un procedimento scandito dal d.lgs. 4 marzo 2010, numero 28 . In particolare, in seno all'articolo 1 la mediazione è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo la conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione l 'organismo è l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Il correttivo interviene su plurimi aspetti della mediazione termini articolo 6 modalità telematica articolo 8 efficacia esecutiva ed esecuzione articolo 12 patrocinio a spese dello Stato articolo 15- bis . organismi di mediazione articolo 16 . I termini della mediazione Con la modifica dell' articolo 6 d.lgs. numero 28/2010 , è aumentata la durata del procedimento di mediazione, che ora passa da un periodo non superiore a tre mesi a sei mesi . L'eventuale proroga , già conosciuta nel precedente assetto normativo, viene mantenuta la nuova disposizione consente che le proroghe possano essere fissate di volta in volta per un periodo non superiore a tre mesi, fatti salvi i casi in cui la mediazione si inserisca nel corso di un giudizio pendente. Modalità telematica della mediazione La riforma Cartabia è decisamente orientata a promuovere le innovazioni telematiche nel sistema giudiziario. Viene modificato integralmente l' articolo 8- bis la nuova disposizione prevede che quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole enunciate nel d.gls. numero 28/2010. Concluso il procedimento, il mediatore deve formare un documento informatico contenente il verbale l'eventuale accordo. Il mediatore è tenuto a curare il deposito del documento informativo presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati. Il correttivo introduce un nuovo articolo 8- ter che disciplina la partecipazione a distanza agli incontri ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto e che questi assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Efficacia esecutiva ed esecuzione Il correttivo modifica anche l' articolo 12 in tema di “ Efficacia esecutiva ed esecuzione ”. In particolare, è l'avvocato che deve certificare la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario. Nell'ipotesi in cui le parti aderenti alla mediazione non siano tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale deve essere omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione davanti al quale l'accordo è stato raggiunto. Patrocinio a spese dello Stato Cambia anche l' articolo 15- bis in tema di patrocinio a spese dello Stato. Il correttivo prevede che sia assicurata la mediazione allo straniero mediante ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma ciò è consentito laddove lo straniero sia regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della controversia. Il patrocinio è assicurato altresì all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economico. Notizia importante per i difensori quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi. Organismi di mediazione Le nuove disposizioni riguardano anche l' articolo 16 in ordine agli “ Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori ”. In dettaglio si modifica l'articolo 2, comma 2, al fine di specificare che il registro degli organismi di mediazione e tutti gli elenchi devono essere gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. Quali procedure sono interessate dai correttivi? Le nuove norme in materia di durata dei procedimenti si applicano ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non sia ancora stato depositato il verbale conclusivo della mediazione Modifiche in tema di negoziazione assistita La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal d.l. 12 settembre 2014 numero 132 convertito in legge 10 novembre 2014 numero 162 . Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili. Le modifiche apportate dal correttivo sono essenzialmente in tema di modalità telematica e patrocinio a spese dello Stato . Modalità telematica della negoziazione Il correttivo sostituisce l' articolo 2- bis statuendo che gli atti del procedimento devono essere formati e sottoscritti in modalità digitale, eliminando la dicitura “ ciascun atto ” prevista nel testo vigente. Secondo la nuova disposizione, ciascuna parte può sempre far richiesta di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto sono comunque confermate le previsioni in vigore in ordine ai sistemi audiovisivi che devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Patrocinio a spese dello Stato Come per la mediazione, ora, il patrocinio a spese dello Stato è garantito anche al cittadino straniero, a condizione che sia regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della negoziazione Il patrocinio è garantito anche all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Viene, inoltre, estesa la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato alle controversie relative a contratti di trasporto o di sub-trasporto. Notizia importante per i difensori in continuità con le modifiche introdotte per la mediazione, quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello della suddetta sede di tribunale non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.