SEZ. III BIBA C. ALBANIA 7 MAGGIO 2024, RIC.24228/18 TUTELA DEI MINORI BULLISMO A SCUOLA DOVERI DI PROTEZIONE DELLO STATO E DELLA SCUOLA MANCATA TUTELA DI UN MINORE DA VIOLENZA SCOLASTICA – ALUNNI VIOLENTI. La CEDU detta le linee guida sui doveri dello Stato e della scuola contro il bullismo. Il ricorrente lamenta che il figlio a causa dell’aggressione da parte di un altro allievo della sua scuola gli ha sparato un proiettile con una catapulta di gomma ha perso la vista da un occhio visione residua e funzionalità pari al 10% , l’eccessiva durata della procedura innanzi alla Corte Suprema e il divieto di accesso a quella Costituzionale. La scuola sosteneva che non era sua responsabilità visto che l’episodio era avvenuto alla ricreazione, ossia durante la pausa dalle lezioni. Per il ricorrente però non era così. A suo avviso, poi, lo Stato è venuto meno ai suoi doveri di cura e protezione non solo per non aver protetto il figlio dalla violenza scolastica, ma anche dalla carenza di un’efficace reazione delle autorità, soprattutto giudiziarie. Violati gli articolo 8 e 6 Cedu. In primis la CEDU nota che «nell'ambito della prestazione di un importante servizio pubblico come l'istruzione, il ruolo essenziale delle autorità educative è quello di tutelare la salute e il benessere degli studenti, tenuto conto, in particolare, della loro vulnerabilità legata alla loro giovane età. Pertanto, il dovere primario delle autorità educative è quello di garantire la sicurezza degli studenti al fine di proteggerli da qualsiasi forma di violenza mentre sono sotto la supervisione delle autorità educative … . Per quanto riguarda la disciplina scolastica, la Corte ha dichiarato che essa rientra nell'ambito del diritto all'istruzione e che lo Stato non può esimersi dalla responsabilità delegando i propri obblighi a enti privati o a singoli individui» è necessario che, nei limiti della propria discrezionalità, adotti un quadro normativo per fronteggiare il problema e garantire la sicurezza a scuola. Ciò consiste, nello specifico, nell’adozione di norme e prassi civili, penali, amministrative e professionali per assicurare una costante sicurezza a scuola anche con l’adozione di piani e misure ad hoc sottoposti a periodici controlli da parte del preside e del Ministero dell’Istruzione . Nella fattispecie era stata avviata un’indagine penale, archiviata solo perché i due protagonisti erano minori. Non può essere considerata un’esimente il fatto che l’incidente si sia verificato durante la ricreazione la scuola ha la responsabilità di custodire e garantire la sicurezza degli alunni da quando arrivano sino a quando non sono tornati a casa senza alcuna scusa. Il punto focale della vicenda era il mancato indennizzo del minore per la CEDU, seppure erano stati forniti vari rimedi interni, l’azione civile così come organizzata e gestita non offre alcuna garanzia di protezione del minore, perciò ha ravvisato una deroga all’articolo 8 Cedu. Inoltre, l’impossibilità di adire la Corte Costituzionale per impugnare la sentenza negativa di primo grado costituisce una violazione dell’articolo 6 Cedu il termine di impugnazione 4 mesi era stato fatto decorrere dalla data di emissione della sentenza impugnata anziché da quello di notifica, come avrebbe dovuto essere. Sul tema Supergrav Albania Shpk c. Albania del 9/5/23, F.O. c. Croazia del 22/4/21 Söderman c. Svezia [GC] del 2013 e Đurđević c. Croazia del 18/10/11. SEZ. I THE J.PAUL GETTY TRUST ED ALTRI C. ITALIA 2 MAGGIO 2024, RIC.35271/19 TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO – ATLETA DI FANO DI LISIPPO TUTELA DEI DIRITTI ECONOMICI – CONFISCA DI REPERTO ANTICO DETENUTO IN UNA COLLEZIONE PRIVATA/MUSEO – LIMITI. Lecita la confisca transfrontaliera dei reperti archeologi trafugati illegalmente e venduti all’estero. Vittoria dell’Italia nella annosa disputa col Getty Museum. I ricorrenti sono un Trust senza scopi di lucro ed i suoi membri del CDA. Sono tutti accusati di aver trafugato dal nostro patrimonio culturale e portato illegalmente in America una statua bronzea del III-I secolo A.C. chiamata Giovane vittorioso o Atleta di Fano attribuita a Lisippo. La statua era stata scoperta nelle acque antistanti Pedaso, sulla costa adriatica, da pescatori italiani, che la portarono al porto di Fano. I ricorrenti contestano come illegale e privo di giurisdizione il provvedimento di confisca del bene detenuto nella Villa/Museo a Malibù. È il primo caso del genere che ho trovato in molti anni di rassegne e si occupa di un tema fondamentale seppur non sempre approfondito della tutela del patrimonio artistico-culturale di uno Stato e dei furti dei reperti da parte di tombaroli e del relativo mercato nero di questi beni. In primis la CEDU ricorda che Convenzioni internazionali e norme comunitarie proteggono il patrimonio culturale ed offrono strumenti per contrastare la trafugazione ed il commercio illecito di questi beni e reperti non solo fanno parte del patrimonio statale, come sopra esplicato, ma c’è l’interesse ad esporli al pubblico per farli fruire dalla collettività. In tal senso la loro tutela è un diritto fondamentale ed universale ed è tutelato dalla Cedu. I ricorrenti hanno agito chiaramente in mala fede, non potendo ignorare la provenienza illecita della statua acquistata, ben conoscendo le pretese dell’Italia al recupero del bene conteso e sono stati anche negligenti. Come detto l’Italia ha usato gli strumenti e le misure riconosciute a livello internazionale per recuperare e farsi restituire detta statua del periodo classico greco. La confisca perciò non era sproporzionata, anzi era lecita e necessaria in una società democratica. Non vi è stata quindi nessuna violazione dell’articolo 1 protocollo 1 Cedu, risultando semmai violati i diritti economici dello Stato convenuto come sinora chiarito. Sul tema Convenzione Unesco del 1970, Convenzione Unidroit del 1995, Direttiva 2014/60/UE e Regolamento CE 116/09, L.1039/1939. Ucraina e Paesi Bassi c. Russia [GC] del 30/11/22, H.F. e altri c. Francia [GC] del 14/9/22 e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC] del 2012.