La Cassazione chiarisce alcuni principi sulla possibilità per l’assicuratore della r.c.a. di esperire l’azione di rivalsa nei confronti degli assicurati in virtù delle clausole previste dal contratto.
A seguito di un sinistro stradale, si apriva il processo per il conseguente risarcimento danni. Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, era emerso che il soggetto alla guida di uno dei motocicli coinvolti non era in possesso della patente A al momento del fatto. La compagnia assicurativa, in virtù di tale circostanza, chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda, i responsabili civili fossero condannati a tenerla indenne di quanto avrebbe dovuto versare agli attori. Il Tribunale di Roma accolse la domanda di risarcimento nei confronti dei convenuti, ma rigettò la domanda di rivalsa formulata dalla compagnia assicuratrice ritenendo che non fosse stata fornita la prova di un patto contrattuale che consentisse la rivalsa. La Corte d'appello accolse invece il gravame proposto dalla società sul punto. La questione è giunta all'attenzione della Cassazione. Tra le diverse censure sollevate, merita attenzione quella che contesta la violazione dell'articolo 18 l. numero 990/1969 per aver la Corte d'appello accolto la domanda di rivalsa senza avere la prova che la convenuta avesse stipulato il contratto di assicurazione. Nello specifico essa ritiene che solo il contraente - e non il conducente - sarebbe esposto all'azione di rivalsa dell'assicuratore. Secondo la Cassazione tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento. Difatti «il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente articolo 2054, commi primo e secondo, c.c. , sul proprietario, sull'usufruttuario, sull'acquirente con patto di riservato dominio articolo 2054, comma terzo, c.c. e infine sull'utilizzatore in leasing articolo 91 cod. strad. ». Di conseguenza, «in mancanza di norme che consentano patti in deroga ad es. l'articolo 15 della Sezione II dell'Allegato al d.m. 11.3.2020 numero 54, che consente la clausola c.d. “di guida esclusiva” , tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli “assicurati”, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario». Per l'effetto di tale affermazione «tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all'azione di rivalsa ex articolo 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti». In altri termini, riprendendo il principio di diritto affermato dalla pronuncia «l'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'articolo 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di “assicurato” ai sensi dell'articolo 1904 c.c. e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente salvo il caso della circolazione nolente domino , l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza». Trova invece accoglimento il motivo di ricorso con cui si sostiene che l'assicuratore della r.c.a. può vantare un diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato solo se dimostra che il contratto prevedesse una clausola di esclusione della copertura. La sentenza impugnata infatti non ha dato traccia dell'accertamento di una clausola contrattuale che escludesse la copertura nel caso il mezzo fosse condotto da soggetto non abilitato, né tantomeno la presenza di una clausola di tale tipo poteva ritenersi sussistente in via presuntiva. Da ciò discende l'ulteriore principio di diritto cristallizzato dalla Corte secondo cui «l'assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo». La sentenza impugnata viene in conclusione cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma.
Presidente De Stefano – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Il 9.9.2007 nel territorio del Comune di Pomezia si scontrarono frontalmente due mezzi - il motociclo Yamaha YZF targato omissis , condotto da A.P. - il motociclo Ducati Monster 600 targato omissis , condotto da E.F In conseguenza dell'urto entrambi i conducenti persero la vita. 2. Nel 2010 vari congiunti di E.F. convennero dinanzi al Tribunale di Roma L.M., indicata come comproprietaria del motociclo Yamaha condotto da A.P., e la società omissis s.p.a. olim, omissis s.p.a. , indicata quale assicuratrice per i rischi della responsabilità civile di quel veicolo. Ambedue le parti convenute si costituirono. 3. La omissis negò che al momento del fatto il motociclo Yamaha fosse coperto da una valida polizza contro i rischi della r.c.a In via subordinata dedusse che A.P. al momento del sinistro non era abilitato alla guida del mezzo da lui condotto infatti era risultato in possesso della patente “B”, ma non anche della patente “A”, necessaria per condurre motocicli - ai sensi, evidentemente, dell'articolo 116, comma terzo, cod. strad., nel testo vigente ratione temporis, e cioè successivo al d.l. 3.8.2007 numero 117, ed anteriore alle modifiche del d.l. 31.12.2007 numero 248 . In virtù di tale circostanza la omissis chiese che, in caso di accoglimento della domanda, i responsabili civili fossero condannati a tenerla indenne di quanto avrebbe dovuto versare agli attori. 4. Con sentenza 2.7.2015 numero 14360 il Tribunale di Roma accolse la domanda nei confronti di ambo i convenuti, ma rigettò la domanda di rivalsa formulata dalla omissis . Motivò il rigetto affermando che la omissis non aveva fornito la prova d'un patto contrattuale che consentisse la rivalsa. La sentenza fu appellata su questo punto dalla omissis . 5. La Corte d'appello di Roma con sentenza 15.5.2020 numero 2363 accolse il gravame e condannò L.M. a rivalere la omissis delle somme che avesse dovuto pagare ai terzi danneggiati. Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello ha motivato la propria decisione come segue - ha accertato in fatto che L.M. era comproprietaria del veicolo Yamaha R1 targato omissis - ha richiamato il principio per cui la clausola del contratto di assicurazione della r.c.a. che escluda la copertura assicurativa nel caso di sinistro causato da conducente non abilitato alla guida è inopponibile al terzo danneggiato - ne ha tratto il corollario per cui “non è la esistenza di una clausola di rivalsa prevista nel contratto di assicurazione che determina la ricorrenza o meno del diritto di manleva dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato … , ma la condizione essenziale ed imprescindibile della manleva … è l'abilitazione la guida del conducente coinvolto nel sinistro” - ha quindi concluso affermando che “gli aventi causa” di A.P. erano tenuti a manlevare la OMISSIS delle somme da questa versate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da L.M. con ricorso fondato su tre motivi. La omissis ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. Vanno esaminati per primi e congiuntamente, ai sensi dell'articolo 276, comma secondo, c.p.c., il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Con questi motivi, infatti, si prospetta il vizio di ultrapetizione, che è logicamente preordinato agli altri se, infatti, dovesse ritenersi che la omissis non abbia formulato ritualmente nessuna domanda nei confronti di L.M., vano sarebbe stabilire se l'assicuratore avesse o non avesse diritto di rivalsa. 2. Col secondo e col terzo motivo di ricorso, come accennato, la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c., prospettando sia l'error in procedendo ex articolo 360 numero 4 c.p.c. secondo motivo sia, ad abundantiam, il vizio di violazione di legge ex articolo 360 numero 3 c.p.c. terzo motivo . Nella illustrazione dei due motivi, sostanzialmente coincidenti quanto al contenuto, si sostiene che la società assicuratrice aveva chiesto, in primo grado, la condanna in via di rivalsa “degli aventi causa del proprietario” deceduto. Tra questi non poteva però rientrare L.M., la quale era una “semplice conoscente” del responsabile, col quale “nulla aveva a che vedere sotto il profilo giuridico”. 2.1. I due motivi sono infondati. Risulta infatti dagli atti - la cui lettura è consentita dal tipo di vizio prospettato - che la OMISSIS in primo grado chiese, con formula ampia, la condanna in via di rivalsa “dei responsabili”. E poiché la Corte d'appello ha ritenuto in facto che L.M. fosse comproprietaria del motociclo con cui A.P. causò il danno, correttamente la sentenza impugnata l'ha inclusa nel novero dei “responsabili”, e nessuna extrapetizione può dirsi sussistente. 3. Col primo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell'articolo 18 della l. 24.12.1969 numero 990, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c La ricorrente deduce che tale norma sarebbe stata violata sotto due profili a sostiene, innanzitutto, che in tanto l'assicuratore della r.c.a. può vantare un diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, in quanto sia stato costretto a risarcire il terzo danneggiato, nonostante il contratto prevedesse una clausola di esclusione della copertura assicurativa pertanto, l'assicuratore il quale proponga l'azione di rivalsa ha l'onere di provare che, in base ai patti contrattuali, nel caso specifico avrebbe avuto diritto di rifiutare l'indennizzo b la ricorrente sostiene poi che l'articolo 18 l. 24.12.1969 numero 990 sarebbe stato violato dalla Corte d'appello perché ha accolto la domanda nei confronti di L.M., senza avere la prova che quest'ultima avesse stipulato il contratto di assicurazione. Secondo la ricorrente, infatti, solo il contraente sarebbe esposto all'azione di rivalsa dell'assicuratore, e non altri. 3.1. Va esaminata per prima la seconda censura, anche in questo caso ai sensi dell'articolo 276, comma secondo, c.p.c Infatti, se si ammettesse che debitore dell'obbligazione di rivalsa sia il solo contraente della polizza e non anche il proprietario del veicolo, diverrebbe superfluo stabilire se tale obbligazione nel caso di specie sussista o meno. La censura è tuttavia infondata. 3.2. L'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo al terzo danneggiato sol perché obbligato ex lege, sebbene avesse potuto rifiutare il pagamento a termini di contratto, ha diritto di rivalsa “verso l'assicurato” articolo 144, comma secondo, cod. ass. . L'assicurazione di responsabilità civile rientra nel ramo danni, e nell'assicurazione contro i danni l'“assicurato” è il titolare dell'interesse esposto al rischio articolo 1904 c.c. . Ma il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente articolo 2054, commi primo e secondo, c.c. , sul proprietario, sull'usufruttuario, sull'acquirente con patto di riservato dominio articolo 2054, comma terzo, c.c. e infine sull'utilizzatore in leasing articolo 91 cod. strad. . E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità “di cui all'articolo 2054 c.c.” così l'articolo 122 cod. ass. , deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga ad es. l'articolo 15 della Sezione II dell'Allegato al d.m. 11.3.2020 numero 54, che consente la clausola c.d. “di guida esclusiva” , tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli “assicurati”, alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario. Di conseguenza, tutti loro potranno beneficiare della copertura assicurativa in caso di sinistro e tutti saranno esposti all'azione di rivalsa ex articolo 144, comma secondo, cod. ass., quando ne ricorrano i presupposti. 3.3. Nei suesposti termini il Collegio intende, da un lato, dare continuità all'orientamento ormai consolidato da molti anni in qua ex aliis, Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 17963 del 20/07/2017 Sez. 3, Sentenza numero 9948 del 20/04/2017 Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 20766 del 14/10/2015 Sez. 3, Sentenza numero 2505 del 08/02/2005 Sez. 3, Sentenza numero 6862 del 25/05/2000 e, dall'altro, ribadire l'insostenibilità del minoritario orientamento secondo cui il conducente di un veicolo a motore, che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto dal contraente dell'assicurazione r.c.a., debba ritenersi “estraneo al rapporto assicurativo”, con la conseguenza che né potrebbe beneficiare della copertura assicurativa Sez. 3, Sentenza numero 6291 del 13/03/2013 Sez. 3, Sentenza numero 3356 del 12/02/2010 , né sarebbe esposto all'azione di rivalsa dell'assicuratore Sez. 3, Sentenza numero 8622 del 29/05/2003 . A questo secondo orientamento non può essere data continuità, poiché si fonda su un assunto erroneo quello secondo cui solo il proprietario d'un veicolo a motore ha l'obbligo di stipulare l'assicurazione della r.c.a. Affermazione, quest'ultima, in contrasto con la chiara lettera dell'articolo 122 cod. ass., che addossa il suddetto obbligo a carico di chiunque “metta in circolazione” un veicolo a motore. 3.4. La censura qui in esame va dunque rigettata in applicazione del seguente principio di diritto L'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'articolo 144 cod. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di “assicurato” ai sensi dell'articolo 1904 c.c. e dunque il proprietario o comproprietario, il conducente salvo il caso della circolazione nolente domino , l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se tutti costoro siano persone diverso dal contraente della polizza. 4. La prima censura del primo motivo di ricorso con la quale, come s'è detto, la ricorrente sostiene che in tanto l'assicuratore della r.c.a. può vantare un diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, in quanto dimostri che il contratto prevedesse una clausola di esclusione della copertura è invece fondata. L'articolo 144, secondo comma, secondo periodo, cod. ass. stabilisce “l'impresa di assicurazione ha … diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. Questa norma attribuisce all'assicuratore un diritto e ne fissa il presupposto. Il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato. Tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione. Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù d'una clausola di delimitazione del rischio. In presenza dunque d'una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa e bisogno non v'è che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se, però, nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto. 4.1. L'onere di provare che il contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo. Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda tra molte Sez. U, Sentenza numero 13533 del 30/10/2001 . 4.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali princìpi. Essa, infatti, dopo avere giustamente rilevato che il diritto di rivalsa nasce dalla legge e non dal contratto p. 14 , conclude che per ciò solo la omissis avesse diritto di rivalersi nei confronti di L.M., osservando “condizione essenziale ed imprescindibile della manleva è [la mancanza di] abilitazione alla guida del conducente”. Questa affermazione sarebbe stata esatta se la Corte d'appello avesse previamente accertato in facto che il contratto di assicurazione, stipulato a copertura della responsabilità derivante dalla circolazione del motociclo targato omissis , escludesse la copertura nel caso il mezzo fosse condotto da soggetto non abilitato. Accertamento che invece non si rinviene nella sentenza impugnata. Né ovviamente la presenza d'una tal clausola poteva ritenersi sussistente in via presuntiva, ove tanto potesse opinarsi aver concluso la gravata sentenza vuoi perché nulla vieta all'assicuratore di stipulare un contratto che copra anche la responsabilità nel caso di guida senza patente vuoi perché in materia di contratti non è consentito il ricorso alle presunzioni semplici articolo 2729, secondo comma c.c. vuoi, soprattutto, perché il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem articolo 1888 c.c. . 4.3. Resta solo da aggiungere che non è pertinente, rispetto al tema qui in esame, il precedente di questa Corte invocato dalla società omissis nella memoria e nella discussione orale Sez. 3, Sentenza numero 12119 del 22/06/2020 . Il caso deciso da tale sentenza, infatti, aveva ad oggetto una clausola che estendeva, invece che escludere, la copertura assicurativa nell'ipotesi di guida senza patente, subordinandola però alla circostanza che il contraente ignorasse che il conducente non fosse abilitato alla guida. Sicché, sorta questione sulla vessatorietà di tale clausola, questa Corte l'ha esclusa con la sentenza sopra ricordata. Una vicenda, dunque, ben diversa tanto in fatto che in diritto da quella oggi all'esame del Collegio. 4.4. La prima censura del primo motivo va quindi accolta e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale nel riesaminare l'appello proposto dalla OMISSIS applicherà il seguente principio di diritto “L'assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 144, comma secondo, cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo”. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione - accoglie la prima censura del primo motivo di ricorso rigetta gli altri motivi cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.