Con l’ordinanza in commento, la Cassazione risolve un’articolata vicenda avente ad oggetto il riconoscimento della natura privilegiata del credito restitutorio garantito dal Fondo per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2 l. numero 662/1996.
Questo il principio di diritto enunciato «in base all'articolo 8-bis della l. numero 33 del 2015, i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle “somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia”, possiedono natura privilegiata in base all'espressa previsione normativa, alla condizione che la liquidazione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge detta». I fatti di causa La società Alfa in concordato preventivo proponeva opposizione alla cartella di pagamento di Equitalia la quale intimava, quale agente di riscossione per conto della Banca del Mezzogiorno, il pagamento di una somma di denaro in conseguenza dell'escussione di una garanzia pubblica prestata a favore di Alfa stessa ai sensi della l. numero 662/1996. Alfa chiedeva l'accertamento della natura chirografaria di detto credito in quanto originante da due finanziamenti che, per quanto assistiti dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese, erano stati tuttavia concessi negli anni 2011 e 2012, prima cioè dell'entrata in vigore dell'articolo 8-bis d. l. numero 3/2015. Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo che nelle procedure concorsuali l'introduzione di un nuovo privilegio, quale quello di cui all'articolo 8-bis d. l. numero 3/2015, trovi applicazione anche in relazione ai crediti originariamente ammessi come chirografari, purché non si sia ancora proceduto alla ripartizione dell'attivo. Impostazione questa confermata dalla Corte di Appello sul presupposto che il Fondo di garanzia istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dalla Banca del Mezzogiorno, è finalizzato ad assicurare una parziale garanzia ai finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dal sistema bancario alle piccole e medie imprese in caso d'inadempimento del beneficiario il Fondo rimborsa la banca creditrice e si surroga nei diritti di questa verso il garantito il credito del garante sorge quindi ai sensi dell'articolo 1203 c.c. nel momento di cui mediante il pagamento interviene la surroga, nella specie verificatasi in data successiva all'entrata in vigore della l. numero 33/2015 la quale, mediante l'articolo 8-bis, ha stabilito che il diritto alla restituzione delle somme liquidate dal Fondo di garanzia costituisce un credito privilegiato di rango poziore. Di qui ricorso per cassazione. La cornice negoziale di riferimento Osserva la Corte Suprema che la questione oggetto del ricorso attiene alla sola collocazione del credito restitutorio non tributario al chirografo o al privilegio. La questione trattata riguarda cioè l'ambito applicativo del privilegio di cui all'articolo 8-bis d.l. numero 3/2015. In dettaglio, tale norma ha disciplinato, dapprima, il “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese” modificando l'articolo 1, comma 1, lettera b , d.l. 21 giugno 2013, numero 69, mediante il riferimento del limite alla garanzia diretta” da parte del Fondo “alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione”, ed escludendo la possibilità “di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo”, stabilito, poi, che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a , della legge 23 dicembre 1996, numero 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi” aggiunto, infine, che “la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti” e che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46, e successive modificazioni”. Le norme sui privilegi non sono retroattive Ricostruito il quadro normativo di riferimento, viene ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite le quali, in tema di privilegio generale sui mobili ex articolo 2751-bis, primo comma numero 5, c.c., hanno stabilito che tale norma laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti» non ha natura interpretativa e valore retroattivo sicché, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex articolo 5 della legge 8 agosto 1985, numero 443, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresa artigiana dai criteri generali di cui all'articolo 2083 c.c. S.U. numero 5685/15 . Nell'enunciare siffatto principio le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che, in via generale, le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri. Per cui trova applicazione, in questi casi, “e salva l'espressa deroga normativa”, il principio di cui all'articolo 11 preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive sicché l'eventuale modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche a uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore. Ne deriva, ad avviso della Prima Sezione, la doppia conseguenza che la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto valere e che le norme sui privilegi — non trattandosi di norme processuali — non sono suscettibili di applicazione come ius superveniens ai giudizi in corso. Il credito restitutorio conseguente all'escussione della garanzia è privilegiato Sulla base di queste coordinate di orientamento la Corte Suprema ritiene di confermare la sentenza impugnata correggendo, però, la motivazione. Non viene infatti condiviso il ragionamento della Corte territoriale nella parte della decisione in cui ha statuto che «il credito della Banca del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1203 numero 1 c.c. sorge pertanto non nel momento della prestazione della garanzia, bensì nel momento in cui, mediante il pagamento, quest'ultima è surrogata nelle ragioni dell'originario creditore». Ad avviso dei Giudici di Legittimità, dalla surrogazione non sorge un credito nuovo. La surrogazione è fenomeno successorio rispetto al diritto basato sul titolo originario. In breve, l'articolo 1203, numero 1, c.c. integra una successione a titolo particolare, e quindi presuppone l'esistenza del diritto secondo la disciplina propria di esso al momento della surrogazione. Ciò posto, ritiene la Corte di Cassazione che la disciplina rilevante in causa sia quella del credito restitutorio conseguente all'escussione, come individuato dalla l. numero 33/2015, secondo cui la natura privilegiata attiene al “credito” corrispondente al «diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia». Questo credito nasce cioè dal pagamento fatto in adempimento della garanzia prestata per legge. Da ciò deriva il nesso con la causa del credito anche in deroga alla correlazione col titolo al quale la garanzia è associata. Si tratta, in sostanza, di una disciplina speciale la cui portata derogatoria è espressa nel momento stesso in cui non può essere intesa altrimenti la norma istitutiva del nuovo privilegio, giacché la legge ha affermato che possiede la detta natura “il credito” nel quale si concretizza il «diritto alla restituzione delle somme liquidate» di quelle somme che necessariamente sono da rapportare a garanzie già in essere a fronte di finanziamenti accordati secondo le previsioni della l. numero 662/1996, articolo 2, comma 100, lettera a . Di qui il principio di diritto sopra esposto. Qualche recente precedente di merito in materia Trib. Napoli, 29 aprile 2022, in Riv. esec. forzata, 2022, 3, 900, secondo cui “in tema di finanziamenti agevolati garantiti da Mediocredito centrale, quest'ultimo in caso di escussione della garanzia può agire in surroga nei confronti dei fideiussori avvalendosi delle forme dell'esecuzione esattoriale, pur quando il finanziamento non sia stato oggetto di revoca ed anche laddove il rapporto sia antecedente all'articolo 8-bis, d.l. 24-1-2015, numero 3 conv. con l. 24- 3-2015, numero 33 , in quanto quest'ultima disposizione, avendo natura processuale, si applica secondo il principio tempus regit actum” Trib. Padova, 31 marzo 2021, in Fall., 2022, alla cui stregua “il credito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che sorge dopo l'escussione della garanzia esercitata dalla banca creditrice chirografaria , a seguito dell'avvenuto pagamento in favore della stessa, ha natura privilegiata ai sensi ai sensi dell'articolo 24, comma 33, L. numero 449/1997, dell'articolo 9, comma 5, D. Lgs. numero 123/1998 e dell'articolo 8-bis, L. numero 33/2015 nonché dell'articolo 2777 c.c., a prescindere dalla modalità con cui l'intervento pubblico di sostegno sia avvenuto e senza necessità di un provvedimento di revoca di tale beneficio, trattandosi di credito che è funzionale al sostegno pubblico delle attività produttive e beneficia del privilegio in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, consistente anche nella finalità di assicurare alle risorse pubbliche adeguata protezione per poter garantire continuità nei finanziamenti pubblici e ciò anche mediante il recupero della provvista per ulteriori interventi” Trib. Monza, 15 gennaio 2020, in Riv. esec. forzata, 2020, 2, 614, ove è stabilito che “la disposizione di cui all'articolo 8-bis, D.L. numero 3/2015, convertito con modificazioni in L. numero 33/2015, laddove ha stabilito che «il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a , della L. 23 dicembre 1996, numero 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, numero 46, e successive modificazioni», ha natura di interpretazione autentica e si applica estensivamente, non solo all'ipotesi di revoca amministrativa del finanziamento agevolato, ma anche all'ipotesi di inadempimento del finanziato”.
Presidente Ferro – Relatore Terrusi Fatti di causa La società Alcol D, in concordato preventivo omologato dal tribunale di Chieti in data 31-3-2016, ha proposto opposizione alla cartella di pagamento con la quale Equitalia, agente della riscossione per conto della Banca del Mezzogiorno, le aveva intimato a novembre 2016 il pagamento dell'importo di 355.274,41 Euro in conseguenza dell'escussione di una garanzia pubblica prestata in favore della medesima società ai sensi della L. numero 662 del 1996. Per quanto in questa sede ancora rileva, ha chiesto che fosse accertata la natura chirografaria del credito siccome originante da due finanziamenti che, per quanto assistiti dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese di cui alla L. numero 662 del 1996, articolo 2, erano tuttavia stati concessi negli anni 2011 e 2012, e quindi prima dell'entrata in vigore del D.L. numero 3 del 2015, articolo 8-bis. Nella resistenza delle parti convenute l'adito tribunale di Chieti ha respinto l'opposizione, asserendo che nelle procedure concorsuali l'introduzione di un nuovo privilegio quale quello di cui al D.L. numero 3 del 2015, articolo 8-bis, convertito con modificazioni in l. numero 33 del 2015, deve trovare applicazione anche in relazioni ai crediti originariamente ammessi come chirografari, purché non si sia ancora proceduto alla ripartizione dell'attivo. La decisione, gravata dalla società Alcol D in correlazione al principio di irretroattività delle norme sui privilegi, attesa la natura sostanziale delle medesime norme v. Cass. Sez. U numero 5685-15 , è stata confermata dalla corte d'appello de L'Aquila con la motivazione che segue 1 il Fondo di garanzia istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e gestito dalla Banca del Mezzogiorno, è finalizzato ad assicurare una parziale garanzia ai finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dal sistema bancario alle piccole e medie imprese 2 in caso di inadempimento del beneficiario il Fondo rimborsa la banca creditrice e si surroga nei diritti di questa verso il garantito 3 il credito del garante sorge quindi, ai sensi dell'articolo 1203 c.c., nel momento di cui mediante il pagamento interviene la surroga, cosa nella specie verificatasi in data successiva all'entrata in vigore della L. numero 33 del 2015 - la quale, mediante l'articolo 8-bis, ha stabilito che il diritto alla restituzione delle somme liquidate dal Fondo di garanzia costituisce un credito privilegiato di rango poziore, salvi i privilegi per spese di giustizia e per crediti di lavoro. Contro la sentenza, depositata il 18-6-2019 e non notificata, la società Alcol D ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso. La Banca del Mezzogiorno non ha svolto difese. Ha depositato una memoria la D. Distillerie & Energia s.p.a. breviter, DD& E in qualità di incorporante di Alcol D. Ragioni della decisione 1. - Non va dato corso all'istanza presentata dalla ricorrente con la memoria ex articolo 378 c.p.c., di sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti della L. 29 dicembre 2022, numero 197, articolo 1, comma 236, per l'asserita avvenuta presentazione - da parte dell'incorporante DD& E - della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. La questione oggetto del ricorso attiene invero alla sola collocazione del credito restitutorio non tributario al chirografo o al privilegio, così da non essere influenzata affatto dalla presentazione o meno della dichiarazione anzidetta. 2. - Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'articolo 11 preleggi e la falsa applicazione del D.L. numero 3 del 2015, articolo 8-bis, perché codesto, attribuendo natura privilegiata al credito restitutorio del Fondo di garanzia nei confronti del beneficiario finale, non poteva trovare applicazione in rapporto a garanzie prestate prima dell'entrata in vigore della norma. Col secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. numero 123 del 1998, articolo 9 e dell'articolo 2475 c.c. per avere la corte d'appello svolto considerazioni a proposito dell'applicabilità anche di tale norma al caso di specie, nonostante non vi fosse stata una revoca del finanziamento. Col terzo motivo, infine, denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. numero 123 del 1998, articolo 9 e 7 e articolo 14 preleggi per avere la sentenza conseguentemente attribuito natura privilegiata a un credito non derivante da finanziamento . 3. - È rilievo preliminare che l'impugnata sentenza non contiene altro che una ratio decidendi. Questa involge esclusivamente l'ambito applicativo del privilegio di cui al D.L. numero 3 del 2015, articolo 8-bis come convertito. Gli assunti aggiuntivi, che si leggono nella motivazione e che sono dalla ricorrente censurati coi motivi secondo e terzo - a proposito dell'applicabilità del privilegio previsto dal D.Lgs. numero 123 del 1998, articolo 9, comma 5, al credito restitutorio del Fondo di garanzia indipendentemente dalla revoca del beneficio -, risultano spesi alla stregua di un complessivo e ininfluente obiter dictum, come chiaramente emerge dall'incipit dell'afferente periodo motivante in ordine al dover rimanere ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte . Le considerazioni sopra esposte attengono, in vero, nella motivazione della corte d'appello, al riconoscimento della natura privilegiata del credito in base alla sopravvenuta L. numero 33 del 2015, articolo 8-bis di conversione del D.L. citato. La esplicita duplice affermazione circa la rilevanza assorbente delle ripetute esposte considerazioni e la volontà del giudice di mantenerle in ogni caso ferme chiariscono che solo a queste è stato affidato il rigetto del gravame di Alcol D. In ciò la fattispecie si differenzia dall'ipotesi, altrimenti intesa dalla giurisprudenza di questa Corte, nella quale il giudice del merito, dopo aver aderito a una prima ragione di decisione, esamini e accolga anche una seconda ragione al fine di sostenere la decisione stessa per il caso in cui la prima possa risultare erronea Cass. Sez. 1 numero 17182-20, Cass. Sez. 3 numero 10815-19 . Ne segue che i motivi secondo e terzo dell'attuale ricorso per cassazione debbono essere dichiarati inammissibili per eccentricità all'unica ratio decidendi della sentenza impugnata. 4. - Il primo motivo invece è infondato. La L. numero 33 del 2015, articolo 8-bis, di conversione del D.L. numero 3 del 2015, ha disciplinato il Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese così in rubrica, a esplicazione del fondamento della norma . Lo ha fatto innanzi tutto modificando il D.L. 21 giugno 2013, numero 69, articolo 1, comma 1, lett. b , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, numero 98, mediante il riferimento del limite alla garanzia diretta , ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, numero 248, e successive modificazioni, da parte del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione , escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo . Dopodiché ha stabilito che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, numero 662, articolo 2, comma 100, lett. a , costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi . Ha aggiunto che la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti e che al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, numero 46, articolo 17, e successive modificazioni . 5. - Questa Corte, a sezioni unite, in tema di privilegio generale sui mobili ex articolo 2751-bis c.c., comma 1, numero 5, come sostituito dal D.L. 9 febbraio 2012, numero 5, articolo 36, convertito dalla L. 4 aprile 2012, numero 35, ha stabilito che tale norma laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione, sicché, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane L. 8 agosto 1985, numero 443, ex articolo 5, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresa artigiana dai criteri generali di cui all'articolo 2083 c.c. Cass. Sez. U numero 5685-15 . Nel dire questo, le Sezioni Unite hanno osservato che le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri. Per cui trova applicazione, in questi casi, e salva l'espressa deroga normativa , il principio generale di cui all'articolo 11 preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive cosicché l'eventuale modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche a uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore. Da qui il duplice corollario a che la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto valere e b che non trattandosi di norme processuali le norme sui privilegi non sono suscettibili di applicazione come ius superveniens ai giudizi in corso. 6. - Simile criterio di giudizio è del tutto consolidato ed è stato replicato da questa Sezione a proposito di distinte fattispecie di crediti privilegiati quella di cui all'articolo 2783-ter c.c., introdotto dal D.L. numero 16 del 2012, articolo 9, comma 3, conv. dalla L. numero 44 del 2012, che ha accordato ai crediti per dazi doganali il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per l'Iva Cass. Sez. 1 numero 36755-21 quella di cui all'articolo 2751-bis c.c., numero 2, a proposito del riconoscimento della natura privilegiata alla rivalsa dell'Iva e al contributo previdenziale collegati alle prestazioni professionali Cass. Sez. 6-1 numero 6906-22 quella di cui al D.Lgs. numero 504 del 1995, articolo 16, comma 3, in materia di accise, che si è detto assistere soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore della L. numero 221 del 2012 che, in sede di conversione del D.L. numero 179 del 2012, ha introdotto il privilegio in questione Cass. Sez. 1 numero 17738-22 . Sennonché non è errata, rispetto a tutto ciò, la decisione assunta dalla corte d'appello dell'Aquila, anche se va corretta la motivazione. 7. - La corte d'appello ha affermato che il credito azionato mediante la cartella è sorto dopo l'entrata in vigore della L. numero 33 del 2015, allorché a seguito dell'inadempimento di Alcol D vi è stata l'escussione della garanzia da parte della banca finanziatrice. Dopodiché ha fatto riferimento in tal caso erroneamente all'articolo 1203 c.c., numero 1. Ha detto che il credito della Banca del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 1203 c.c., numero 1 sorge pertanto non nel momento della prestazione della garanzia, bensì nel momento in cui, mediante il pagamento, quest'ultima è surrogata nelle ragioni dell'originario creditore . Questa affermazione va corretta perché il credito supposto dalla surrogazione non ha titolo in questa, visto che dalla surrogazione non sorge un credito nuovo. La surrogazione è fenomeno successorio rispetto al diritto basato sul titolo originario. In altre parole, l'articolo 1203 c.c., numero 1, al quale la corte d'appello ha fatto riferimento integra una successione a titolo particolare, e quindi presuppone l'esistenza del diritto secondo la disciplina propria di esso al momento della surrogazione. 8. - Tuttavia, è esatta l'altra affermazione, incentrata sulla L. numero 33 del 2015 istitutiva del privilegio. Invero diversamente da quanto obiettato dalla ricorrente la disciplina rilevante in causa non è quella del finanziamento assistito da garanzia pubblica, ma quella del credito restitutorio conseguente all'escussione. Ciò esplicitamente deriva dalla citata L. numero 33 del 2015, la quale ha stabilito che la natura privilegiata attiene al credito corrispondente al diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia . Questo credito nasce dal pagamento fatto in adempimento della garanzia prestata per legge. In tale formulazione è rinvenibile il nesso con la causa del credito anche in deroga alla correlazione col titolo al quale la garanzia è associata. Cosa peraltro legittima, perché costituente una delle possibili eccezioni al criterio generale in ordine all'applicabilità delle norme in materia di privilegi riconosciuta dalle stesse Sezioni Unite v. appunto Cass. Sez. U numero 5685-15, in motivazione . Si tratta, cioè, di una disciplina speciale la cui portata derogatoria è espressa nel momento stesso in cui non può essere intesa altrimenti la norma istitutiva del nuovo privilegio, giacché la legge ha affermato che possiede la detta natura il credito nel quale si concretizza il diritto alla restituzione delle somme liquidate di quelle somme che necessariamente sono da rapportare a garanzie già in essere a fronte di finanziamenti accordati secondo le previsioni della L. numero 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lett. a . Va pertanto affermato il seguente principio - in base alla L. numero 33 del 2015, articolo 8-bis, i crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia , possiedono natura privilegiata in base all'espressa previsione normativa, alla condizione che la liquidazione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge detta. 9. - Il ricorso è rigettato. La novità della questione induce a compensare le spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.