La Cassazione afferma come nel caso di diffamazione su Facebook operata nei confronti di un politico, l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica sia preminente purché permanga un nucleo di verità e l’invettiva non miri ad aggredire la sfera morale altrui.
La vicenda dalla quale origina la pronuncia della Cassazione prende le mosse da una frase pubblicata su Facebook nei confronti dell'allora ministro della salute Lorenzinumero La Cassazione prende spunto dai fatti della vicenda per poi effettuare un focus sul diritto di critica politica e la relativa scriminante del diritto di critica. Come è noto, il diritto di critica si sostanzia in un giudizio di tipo valutativo esposto con un linguaggio sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere per cui non sono punibili linguaggi gergali, iperboli, linguaggi coloriti espressi con toni polemici o aspri Cas. penumero , sez. I, 13 giungo 2014, numero 36045, Surano . La critica è congettura e come tale soggettiva, non rigorosa né asettica. Occorre inoltre valutare il «requisito della “continenza” delle espressioni utilizzate per esprimere la propria opinione» e nel farlo occorre tener conto delle espressioni utilizzate, del lessico, del linguaggio nonché della modalità espositiva. Nondimeno va tenuto presente anche il significato che l'espressione utilizzata nella critica assume nel linguaggio comune, stante anche il mutamento della società meno incline alla sensibilità del passato e più avvezza al turpiloquio e a espressioni aggressive e disinvolte. E la Corte rileva come questo mutamento dei costumi sociali nel sentire comune sia ancora più marcato all'interno dei social networks «dove è frequente l'uso di espressioni forti in chiave di immediato e poco meditato commento critico, espressioni che vanno considerate penalmente illecite solo laddove immediatamente e inequivocabilmente percepibili come offensive secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio» Cas. penumero , sez. V, 9 ud. novembre 2022, dep. 2023 numero 1365, Simone . Se nel determinare il rilievo penale di determinate espressioni non si tenie conto dell'uomo medio e dell'evoluzione del costume sociale, vi è il rischio di violare i principi stabiliti dalla giurisprudenza interna che ha recepito quella della Corte di Strasburgo sull'articolo 10 CEDU che «richiede la più ampia tutela della libertà di espressione, specie quando riguardi la manifestazione di opinioni su questioni di interesse pubblico» Corte EDU, Antunes Emído e Soares Gomes de Cruz c. Portogallo, 24 settembre 2019 . Senza contare che occorre tenere presente anche il contesto all'interno del quale la frase critica viene pronunciata. Nel caso di specie, rileva la Corte, il commento che ha scaturito il ricorso al giudice si inserisce all'interno di uno più ampio dove vi era già un commento critico operato da un esponente di un partito di opposizione sul c.d. decreto vaccini. Per cui l'esimente del diritto di cronaca trova applicazione nel caso in cui l'espressione utilizzata ed espressa con toni aspri risultante offensiva, è strettamente connessa all'attività politica del soggetto passivo. Conclude la corte affermando che il fatto è tipico, è sussistente, ma non antigiuridico poiché scriminato exarticolo 51 c.p.
Presidente Miccoli – Relatore Sgubbi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha riformato solo sotto il profilo sanzionatorio la pronuncia con la quale il Tribunale di Trapani, in data 18 giugno 2021, aveva condannato C.M ., anche a fini civili, per il delitto di diffamazione commesso attraverso l'utilizzo della piattaforma Facebook , il omissis , nei confronti dell'allora Ministro della Salute, L.B. . La vicenda riguardava la frase che il ricorrente aveva pubblicato, a commento della c.d. campagna vaccinale disposta dopo un'epidemia di morbillo, in questi termini L ., obbliga gli italiani popolo sano a 12 vaccini. Siete i politici più corrotti del mondo fatevi un vaccino anticorruzione . La Corte di appello di Palermo ha ritenuto che il commento fosse senza dubbio rivolto al Ministro, in quanto responsabile politico del decreto-legge che portava il suo nome, e che fossero stati travalicati i limiti del diritto di critica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. De Luca, articolando un unico motivo, che viene di seguito enunciato negli stretti limiti di cui all'articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p Si deducono i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza della scriminante del diritto di critica. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe arbitrariamente attribuito alla frase pubblicata su Facebook un significato diverso ed ulteriore rispetto a quello fatto proprio dal senso delle parole usate che, cioè, l'obbligo vaccinale fosse stato introdotto in ragione di accordi corruttivi tra il Ministro e case farmaceutiche. Al contrario, quella usata dal ricorrente era una frase priva di riferimenti personali, dal tono sferzante ed ironico. L'aggettivo corrotto ha ormai un significato non infamante, e dunque il suo utilizzo non è di per sé incompatibile con il rispetto della continenza espositiva. Il riferimento alla necessità di un vaccino anticorruzione avrebbe un significato ironico. In ogni caso, il dibattimento avrebbe dimostrato il contesto di critica politica nel quale la frase è stata pubblicata il ricorrente, infatti, sarebbe stato iscritto ad un movimento politico che in quel momento criticava le scelte del governo. Infine, il commento era di interesse pubblico e pertinente ad un vivace dibattito che aveva accompagnato l'introduzione dell'obbligo vaccinale per i minori. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui alla L. numero 176 del 2020, articolo 23, comma 8, e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Richiamata la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, il Procuratore generale ha osservato che nel caso concreto sussiste la verità del fatto, sotto il profilo di una base fattuale sufficiente il post ritenuto diffamatorio, infatti, era stato pubblicato in seguito all'emanazione di un decreto del Ministro della Salute a seguito di un'epidemia. Ciò premesso, secondo il Procuratore generale non sono travalicati i limiti del diritto di critica tenuto conto della posizione pubblica rivestita dalla persona offesa e dell'interesse della notizia, le espressioni pur forti usate dall'imputato nella seconda parte della frase incriminata dovrebbero ritenersi scriminate, non potendosi pretendere, nell'ambito della critica politica, che i giudizi espressi siano rigorosamente obiettivi ed asettici. Le espressioni usate dal ricorrente sarebbero state dirette all'attività politica svolta dalla persona offesa e non già alla sua persona. Infine, il Procuratore generale ha sottolineato che si tratta di un post pubblicato in risposta ad altro commento di un esponente politico di opposizione, e che in ogni caso il tono usato è stato satirico e pertanto iperbolico . Il difensore della parte civile, avv. Vaccaro Francesco, ha depositato memoria, replicando alle osservazioni del Procuratore generale che, nel caso di specie, non si discute del nucleo essenziale di verità della prima parte della frase, riferita evidentemente al dato non discusso della emanazione del c.d. decreto vaccini quanto piuttosto della seconda parte della frase, nella quale si è accusata la L ., di essere corrotta. La parte civile ricorda giurisprudenza della Corte di cassazione che si è occupata di diffamazioni nei confronti di magistrati definiti corrotti , nonché di fatti analoghi commessi ai danni di altri pubblici ufficiali, ed evidenzia il danno alla reputazione insito in affermazioni quale quella di cui si discute, che allude ad una decisione presa dal Ministro non già in vista della tutela di interessi pubblici, quanto di interessi privati aventi causa in accordi corruttivi con le case farmaceutiche. Osserva che il commento è indubbiamente diretto, come si evince anche dalla prima parte della frase, nei confronti dell'allora Ministro e non già di tutta la classe politica, e contesta si tratti di una risposta ad altro post, trattandosi invece di commento pubblicato nella pagina personale dell'imputato. I limiti del diritto di critica sono dunque travalicati. Per tali ragioni il difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso ed ha depositato nota spese. Il difensore del ricorrente, avv. De Luca Giuseppe, si è riportato al ricorso. Considerato in diritto 1. Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato Sez. 5, numero 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 Sez. 5, numero 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 Sez. 5, numero 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 . 2. Ciò detto, il ricorso è fondato. 3. Nel caso di specie non si discute della verità o veridicità del fatto esposto, nè dell'interesse pubblico alla notizia. Non è in discussione che, nel momento in cui il commento del quale si discute fu pubblicato, fosse in corso un dibattito sul c.d. decreto L. e che fosse del tutto corrispondente all'interesse pubblico l'approfondimento ed il dibattito, anche in chiave critica, di tutte le questioni che l'obbligo vaccinale da tale decreto introdotto comportava. In materia di diffamazione a mezzo stampa o, come nel caso sottoposto a giudizio, con altro mezzo di pubblicità , il diritto di critica politica consentito, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici e dei pubblici amministratori, non deve comunque essere avulso da un nucleo di verità Sez. 5, numero Sez. 5, numero 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 . Il nucleo di verità insito nel commento critico è, appunto, relativo alla decisione che il Ministro aveva proposto. Detto ciò, non si discute del diritto del ricorrente di esprimere la propria opinione, anche con toni aspri proprio in ragione della natura pubblica del personaggio oggetto di attacchi, e cioè del Ministro della Salute che si identificava con la persona e con la responsabile dell'istituzione direttamente coinvolta nella scelta politica sottoposta a censura. Si discute, invece, del tono e delle espressioni utilizzate, nella prospettiva del riconoscimento, o meno, dell'invocata scriminante. La parte civile, nella memoria con la quale ha replicato alle argomentazioni del Procuratore generale, ha correttamente osservato che non corrisponde alla verità o veridicità del fatto storico la circostanza che il Ministro della Salute fosse corrotta ed altrettanto correttamente ha osservato che la frase utilizzata dal ricorrente si discute, come è chiaro, della seconda parte del commento, quello cioè nel quale si parla di politici più corrotti del mondo e di vaccino anticorruzione fosse suscettibile di ledere la reputazione del soggetto preso di mira. Partendo dall'ultima osservazione, nel momento stesso in cui si invoca, da parte del ricorrente, la scriminante del diritto di critica si dà per presupposto che la reputazione sia stata lesa, perché se la frase di cui si discute non fosse stata offensiva mancherebbe la stessa tipicità del fatto, e cioè appunto l'offesa alla reputazione il ricorrente, invece, invoca il diritto di critica che incide, come ogni causa di giustificazione, sull'antigiuridicità del fatto, certamente tipico. Dunque, non si discute dell'offensività della frase, ma della sua illiceità alla luce del diritto di critica politica. Nemmeno coglie nel segno l'ulteriore osservazione che riguarda la verità del fatto. Non si discute certo della verità o veridicità di una notitia criminis di corruzione, bensì della notizia relativa all'annunciato decreto vaccinale. Su di esso si è innestata la reazione critica del ricorrente e di altri frequentatori della piattaforma sulla quale il commento fu pubblicato , espressa con la frase di cui si discute, e della quale dunque non va valutata la verità o veridicità, ma solo la continenza, secondo gli approdi cui è giunta la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di c.d. critica politica. 4. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi Sez. 1, numero 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122 . La critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica Sez. 5, numero 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284 . Nondimeno, occorre rispettare il requisito della continenza delle espressioni utilizzate per esprimere la propria opinione. Nella valutazione di tale requisito non si può prescindere dal considerare le espressioni utilizzate Sez. U, numero 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651 , il lessico Sez. 5, numero 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv. 218282 , la modalità espositiva e il tenore del linguaggio Sez. 5, numero 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 Sez. 5, numero 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, Morelli, Rv. 250218 Sez. 5, numero 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811 Sez. 5, numero 25138 del 21/02/2007, Feltri, Rv. 237248 . Occorre però tener presente che, ferma l'esigenza di evitare gratuite ed immotivate aggressioni, il diritto di critica consente l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato Sez. 5, numero 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 e che occorre considerare il significato che le espressioni assumono nel contesto comune, laddove sono accettate dalla maggioranza dei cittadini espressioni più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale cfr. Sez. 5, numero 39059 del 27/06/2019, Fiorato, Rv. 276961 . Ciò è tanto più vero quando si discuta di commenti pubblicati sui soda networks, dove è frequente l'uso di espressioni forti in chiave di immediato e poco meditato commento critico, espressioni che vanno considerate penalmente illecite solo laddove immediatamente e inequivocabilmente percepibili come offensive secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio Sez. 5, numero 1365 del 09/11/2022, dep. 2023, Simone, Rv. 284044 pena, altrimenti, la violazione dei principi che la giurisprudenza interna ha stabilito, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull'articolo 10 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, che richiede la più ampia tutela e protezione della libertà di espressione, specie quando riguardi la manifestazione di opinioni su questioni di interesse pubblico su quest'ultimo punto si veda Corte EDU, Antunes Emidio e Soares Gomes da Cruz c. Portogallo, 24/09/2019 . Inoltre, anche una frase che pure abbia connotazioni indubitabilmente offensive può connotarsi in termini di mero giudizio critico negativo, a seconda del contesto nel quale essa viene pronunciata Sez. 5, numero 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 . Da questo punto di vista, va sottolineato che il commento pubblicato dal ricorrente si inseriva in un più ampio contesto, inaugurato da un messaggio offensivo che proveniva da un esponente politico di opposizione, al quale avevano fatto seguito diversi messaggi, dal tono più o meno pesante. Si trattava, dunque, di un contesto nel quale l'oggetto del dibattere era costituito dal decreto vaccini, rispetto al quale i partecipanti alla discussione esprimevano il proprio punto di vista di radicale dissenso. Non va taciuto, nella ricostruzione del contesto, che se non vi è dubbio che il Ministro della salute pro tempore fosse nominativamente indicata, sia nel messaggio in oggetto che in altri messaggi, come il soggetto cui erano indirizzate le critiche, la frase che riveste tono offensivo è in questo caso rivolta alla classe politica intera, apostrofata in chiave critica attraverso l'uso, in termini generici e grossolani, dell'aggettivo corrotta . L'espressione finale, poi, si caratterizza per una formula iperbolica attraverso il riferimento al vaccino anticorruzione tipica di un linguaggio volutamente polemico e acceso, ma non contenente un argomento ad hominem. La parte civile ricorda una sentenza di questa Sezione che non ha ritenuto scriminata l'accusa di corruzione rivolta ad un magistrato, ed invoca parità di trattamento per un esponente politico. In generale l'osservazione va naturalmente condivisa, ma occorre considerare che il caso citato dalla parte civile Sez. 5, numero 27930 del 13/04/2018, Morini, non massimata era decisamente diverso da quello qui esaminato, sia perché il commento offensivo definiva espressamente il giudice preso di mira, indicato per nome, come giudice corrotto , sia perché l'affermazione offensiva era accompagnata dall'allegazione di circostanze false, sicché difettava anche il preliminare requisito della verità o veridicità del fatto commentato. Verità o veridicità che, nel contesto qui giudicato, sussiste con riguardo al fatto al quale il commento offensivo si riferisce, e cioè all'iniziativa politica dell'odierna parte civile. A proposito di quest'ultimo aspetto, ed in conclusione, si deve tener conto anche della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario Sez. 5, numero 27339 del 13/06/2007, Tortoioli, Rv. 237260 come ha correttamente osservato il Procuratore generale, il livello e l'intensità, pur notevoli delle censure indirizzate a mò di critica a coloro che occupano posizioni di rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica . In conclusione, le espressioni offensive utilizzate, pur aspre, sono strettamente connesse all'attività politica del soggetto passivo, tanto più che il commento davvero irriverente è genericamente riservato, quale chiosa all'esposizione del dato vero della volontà politica del Ministro che il ricorrente non apprezzava, all'intera classe politica. Il fatto tipico dunque sussiste, ma esso non è antigiuridico in quanto scriminato ai sensi dell'articolo 51 c.p 5. Pertanto la sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.