Chi impugna la delibera assembleare deve provare che i millesimi utilizzati dall’amministratore sono errati

In materia di impugnazione di delibere condominiali, il soggetto che impugna la delibera ha l’onere di fornire prova del vizio di contrarietà alla legge o al regolamento per il quale si è proceduto all’impugnazione.

Una condomina agiva in giudizio impugnando una delibera condominiale. Tale delibera, con la quale il Condominio aveva deciso di realizzare un ascensore per agevolare un condomino disabile, era stata contestata dalla ricorrente sulla base del presunto errato conteggio dei millesimi. Nella delibera impugnata, infatti, l'amministratore aveva riportato che l'assemblea era validamente costituita sulla base dei “millesimi di proprietà”. Nel prosieguo della delibera, però, lo stesso amministratore aveva utilizzato anche la terminologia “millesimi di gestione”. A parere della condomina ricorrente, quindi, non vi sarebbe stata chiarezza sui criteri utilizzati per verificare la sussistenza dei quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea e la delibera sarebbe quindi stata nulla. Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello in seguito, sconfessavano completamente tale interpretazione. Secondo i giudici di merito, infatti, tale terminologia sarebbe stata consentita in quanto era chiara la differenziazione tra i millesimi di proprietà ossia che rispecchiavano il valore delle singole proprietà private e quelli di gestione che erano invece relativi a specifici servizi, come l'ascensore . La sussistenza di varie specie di millesimi e di varie tabelle, peraltro, era già un dato assodato nel Condominio e tale metodologia era stata pacificamente già utilizzata in passato. Aggiungeva la Corte d'Appello che, in ogni caso, i millesimi necessari per la costituzione dell'assemblea sarebbe comunque stati presenti a prescindere dalla terminologia utilizzata per la loro identificazione. Nonostante la duplice bocciatura rimediata nei due gradi di merito, la condomina decideva di sottoporre la questione alla Corte di Cassazione. Essa quindi depositava ricorso incentrato sulla presunta erroneità della valutazione della Corte d'Appello con riguardo alle «norme riguardanti il valore proporzionale, espresso in millesimi, delle unità immobiliari all'interno del Condominio» e sulla presunta violazione dell'articolo 2909 c.c. «sul profilo riguardante la pretesa esistenza di una doppia tabella di proprietà e di gestione». Con la sentenza in commento la Cassazione rigettava integralmente il ricorso proposto. Secondo la Cassazione, infatti, il Giudice d'Appello aveva correttamente valutato la questione e la sentenza espressa era scevra di errori. E' circostanza comune e accettata, infatti, che nei Condomini esistano più tabelle millesimali. Una tabella, solitamente chiamata “tabella generale” rappresenta il valore proporzionale di ciascuna proprietà. Esistono poi varie tabelle che rappresentano specificamente la suddivisione dei millesimi sulla base dell'utilizzo di alcuni servizi quali l'ascensore, le scale o la fognatura. Tali servizi possono essere fruiti in maniera differente dai vari condomini ed è corretto che tale differenziazione venga rappresentata numericamente. Quanto alla tabella generale, invece, questa non ha alcun valore dispositivo negoziale, ma – come più volte specificato dalla giurisprudenza si veda ad esempio Cass. Sez. Unite, 18477/2010 – ha valore meramente ricognitivo della realtà esistente. In poche parole, quindi, ogni Condominio ha di per sé una suddivisione millesimale e le tabelle non rappresentano che una ricognizione della realtà dei rapporti proporzionali tra le varie proprietà con riguardo alle parti comuni. Secondo la Cassazione, se il condomino intende contestare la consistenza dei millesimi egli deve farlo azionando direttamente la proceduraex articolo 69 disp. Att. C.c. e ottenere una eventuale modifica. In caso di impugnazione della delibera assembleare, invece, non è sufficiente lamentare un presunto errore di valutazione delle tabelle millesimali in quanto, come specificato nella commentanda sentenza, l'onere della prova su eventuali vizi della costituzione o della votazione assembleare incombe sul ricorrente. La Cassazione – sul punto - specificava che «il condomino che impugna una deliberazione dell'assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti nell'articolo 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero edificio, senza che abbia rilievo in proposito l'esistenza di una “tabella di proprietà” e di eventuali “tabelle di gestione” le quali hanno, di regola, valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condomini in misura diversa o soltanto una parte dell'intero fabbricato, e servono soltanto ad agevolare lo svolgimento delle assemblee e la ripartizione delle spese ad essi relativi». Alla luce di quanto sopra riportato la Cassazione – confermando la decisione d'Appello - rigettava integralmente il ricorso e condannava la ricorrente a sostenere le spese della lite.

Presidente Di Virgilio – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione 1 - T.M.B. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza numero 2894/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata il 12 giugno 2018. Resistono con distinti controricorsi il Condominio Omissis , S.M.L. e V.R 2- La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell'articolo 375 c.p.c., commi 2, 4-quater, e articolo 380 bis.1 c.p.c La ricorrente ha depositato memoria. 3 - La Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame avanzato da T.M.B. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 15 gennaio 2016, avente ad oggetto l'impugnazione ex articolo 1137 c.c., spiegata dalla stessa condomina T. contro la deliberazione approvata in data 13 febbraio 2013 dall'assemblea del Condominio Omissis . Tale Delibera concerneva la scelta dell'impresa cui affidare lavori straordinari e la richiesta formulata da alcuni condomini per la installazione di un ascensore finalizzato alle esigenze di un disabile residente nell'edificio. Erano stati convenuti, oltre che il Condominio, l'amministratrice S.M.L. e il presidente dell'assemblea V.R Per quanto qui rilevi, l'attrice aveva contestato l'illegittima costituzione dell'assemblea con riguardo all'indicazione dei millesimi spettanti ai partecipanti. Sul punto, i giudici di secondo grado hanno affermato che nell'assemblea del 13.02.13 è stata fatta corretta applicazione dei millesimi di proprietà. Infatti, dalla elaborazione dei millesimi demandata dal condominio all'Ing. N. emerge una distinzione tra i millesimi di gestione ed i millesimi di proprietà. I l documento redatto dall'Ing. N. ed approvato dall'assemblea condominiale del 13.7.2009, porta invero la dicitura, nell'intestazione Millesimi di gestione e Millesimi di scala , laddove questi ultimi riguardano parti comuni condominiali . La Corte d'appello ha poi dato atto della costante utilizzazione di tali prospetti millesimali nelle assemblee svoltesi negli anni a seguire ed ha esposto che t ra tutti i condomini del palazzo, la sola T. ha sollevato dei dubbi relativi alla qualifica e tipologia dei millesimi oggetto del prospetto dell'Ing. N. , essendo stata per gli altri pacifica la differenza e la diversa utilizzazione tra i millesimi di gestione e i millesimi di proprietà . Si è infine sottolineato che anche laddove si fosse accolta la tesi sostenuta dalla Dott.ssa T. ai fini della regolare costituzione dell'assemblea condominiale, si sarebbero comunque raggiunte le maggioranze richieste dalla legge per l'approvazione delle delibere . 4. Il primo motivo del ricorso di T.M.B. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1123 c.c., comma 1, articolo 68 disp. att. c.c., comma 1, e articolo 69 disp. att. c.c., comma 1, numero 2, articolo 116 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado violato le norme riguardanti il valore proporzionale, espresso in millesimi, delle unità immobiliari all'interno del condominio . L'assunto della ricorrente è che i giudici di appello, perseverando nell'errore in cui era incorso il Tribunale, hanno insistito nel ritenere come millesimi di natura differente millesimi di proprietà e millesimi di gestione ciò che invece nella realtà coincide, e che corrisponde a millesimi di proprietà , ovvero al valore di proprietà di ciascuna unità immobiliare all'interno di un condominio, espresso in millesimi, che trova la sua ragion d'essere proprio nella suddivisione delle spese di gestione di cui necessitano le parti comuni dell'edificio stesso . Ed ancora, avverte la ricorrente non esistono due tabelle distinte millesimi di proprietà e millesimi di gestione . La censura sottolinea altresì che nessuna rilevanza, sul punto, riveste la circostanza non provata secondo la quale, nel caso di specie, le maggioranze costitutive e deliberative sarebbero state ugualmente raggiunte è previsto dalla legge che - ad ogni condomino - corrisponda un determinato valore millesimale di proprietà, che deve essere una volta per tutte determinato e applicato sia per la valida costituzione dell'assemblea e la votazione delle delibere sia per la suddivisione delle spese comuni . Il secondo motivo del ricorso di T.M.B. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c Vi si assume che sul profilo riguardante la pretesa esistenza di una doppia tabella. di proprietà e di gestione , si è formato, in senso negativo, il giudicato esterno, per effetto della sentenza Corte d'Appello di Milano numero 3903/2017, emessa in data 12 giugno 2017, pubblicata l'11 settembre successivo, all'esito del giudizio R.G. 3878/2014 . Tale sentenza, precisa la ricorrente, è stata oggetto di ricorso per cassazione RG 8310/2018 ma non su questo specifico capo . 4.1. - I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, giacché connessi, e sono da respingere. Le censure denotano carenza di specifica riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 4 e non possono pertanto comportarne la cassazione. 4.2. - Si ha qui riguardo ad una azione di impugnazione, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., della deliberazione approvata in data 13 febbraio 2013 dall'assemblea del Condominio Omissis . T.M.B. ne ha domandato l'annullamento perché i rispettivi quorum costitutivi e deliberativi sarebbero stati calcolati sulla base dell'erronea distinzione tra millesimi di proprietà e millesimi di gestione , distinzione che secondo la ricorrente sarebbe inesistente anche alla luce della tabella millesimale vigente approvata nel 2009. 4.3. - La regola in tema di impugnazione della deliberazione dell'assemblea condominiale è che l'onere di provare il vizio di contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna Cass. numero 3295 del 2023 . Spettava perciò a T.M.B. provare che la Deliberazione approvata dall'assemblea 13 febbraio 2013 fosse viziata con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall'articolo 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero edificio. 4.4. - Quando l'impugnazione di una Delibera dell'assemblea condominiale sia fondata, come nel caso in esame, sulla deduzione di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea o alla adozione con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge, la tabella millesimale assume un rilievo dirimente soltanto quando i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 1118 c.c. e articolo 68 disp. att. c.c., dando vita sul punto ad una convenzione di valore negoziale, la quale si risolve in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo l'esistenza di tabelle convenzionali, nel caso in esame, non risulta, tuttavia, né allegata né dimostrata. Ove invece la tabella millesimale approvata dall'assemblea abbia inteso unicamente determinare quantitativamente la portata dei rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio sulla base dei criteri legali, l'invalidità di una Delibera per difetto dei quorum prescinde dalla necessaria verifica del rispetto delle indicazioni tabellari. Ciò appunto perché, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, ma rivela un valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o da un'eventuale convenzione arg. da Cass. Sez. Unite, numero 18477 del 2010 . Il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste, dunque, prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi, la cui esistenza ed il cui rispetto non costituiscono, perciò, requisito di validità delle delibere assembleari, essendo consentito sempre di valutare anche a posteriori in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell'assemblea e, in genere, la gestione del condominio così da ultimo Cass. numero 3295 del 2023 . Se poi il condomino voglia lamentare che le tabelle millesimali in uso sono erronee, deve agire per la revisione delle stesse a norma dell'articolo 69 disp. att c.c., fermo restando che, secondo l'orientamento di questa Corte, la portata non retroattiva della pronuncia di revisione giudiziale non comporta l'invalidità di tutte le delibere approvate sulla base delle tabelle precedentemente in vigore Cass. numero 2635 del 2021 numero 6735 del 2020 numero 4844 del 2017 Sez. Unite numero 16794 del 2007 . 4.5. - Le doglianze della ricorrente non sostengono che la deliberazione approvata dall'assemblea 13 febbraio 2013 fosse viziata con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall'articolo 1136 c.c., alla stregua dei valori proporzionali delle unità immobiliari cui alludono l'articolo 1118 c.c. e articolo 68 disp. att. c.c Il senso delle censure contesta piuttosto l'argomentazione in diritto adoperata dai giudici del merito, distinguendosi tra millesimi o tabella di proprietà e millesimi o tabella di gestione . Tale distinzione è in effetti corrente nella pratica condominiale, ma non assume nessun rilievo giuridico ai fini della decisione oggetto di lite. Solitamente, le organizzazioni condominiali, per agevolare lo svolgimento delle rispettive assemblee ovvero l'individuazione della composizione del collegio e delle maggioranze e la ripartizione delle spese, si dotano, oltre che di una tabella generale , o di proprietà , che accerta in misura proporzionale il valore della proprietà di ciascun condomino ad esempio, ai fini delle spese da suddividere ai sensi dell'articolo 1123 c.c., comma 1 , anche di varie tabelle cosiddette di gestione , le quali attengono, ad esempio, alle scale e agli ascensori articolo 1124 c.c. , all'impianto di riscaldamento, al portierato, ovvero a cose destinate a servire i condomini in misura diversa o soltanto una parte dell'intero fabbricato, con riguardo alle quali, sempre per legge, vengono in rilievo altresì l'uso o l'utilità delle cose o degli impianti considerati. 4.6. - La totale irrilevanza ai fini della decisione di tale distinguo fra millesimi o tabella di proprietà e millesimi o tabella di gestione priva evidentemente di decisività anche il motivo sul giudicato esterno , con riguardo al quale, prima ancora, dovrebbero evidenziarsi profili di inammissibilità. La sentenza qui impugnata è stata pubblicata il 12 giugno 2018 ed è passata in decisione all'udienza del 7 novembre 2017. Si fa qui valere il giudicato esterno, per effetto della sentenza Corte d'Appello di Milano numero 3903/2017, emessa in data 12 giugno 2017, pubblicata l'11 settembre successivo . Se tuttavia una sentenza d'appello non abbia tenuto conto del giudicato formale intervenuto in separato giudizio prima del suo deposito a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di giudicato sopravvenuto rispetto a tale momento , deve essere proposta revocazione ex articolo 395 c.p.c., numero 5, e non ricorso per cassazione cfr. Cass. Sezioni Unite numero 21493 del 2010 . Il secondo motivo, peraltro, riferiva che quella sentenza era stato oggetto di ricorso per cassazione, seppure non sullo specifico capo . Così allora si trascura che il giudicato cosiddetto esterno ha connotazioni che lo differenziano nettamente da quello cosiddetto interno, ossia formatosi nell'ambito di un determinato procedimento ancora pendente, ai sensi dell'articolo 329 c.p.c., comma 2, in relazione alle parti non impugnate della sentenza, poiché, mentre il giudicato esterno è rilevabile anche di ufficio e la stessa Corte di cassazione ha il potere di verificarne se ne sussistono i presupposti di fatto, per il giudicato interno ogni accertamento compete esclusivamente al giudice di quel processo Cass. numero 3040 del 1987 numero 4676 del 1996 numero 3895 del 2022 . Risulta, peraltro, che il ricorso per cassazione contro della sentenza Corte d'appello di Milano numero 3903/2017 è stato rigettato da questa Corte con ordinanza numero 3925/2019. Non vi è comunque alcuna affermazione contenuta nella sentenza di cui qui si chiede la cassazione che si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, per la chiarita irrilevanza, ai fini in esame, della distinzione fra millesimi o tabella di proprietà e millesimi o tabella di gestione . 5. - Può pertanto enunciarsi il seguente principio il condomino che impugna una deliberazione dell'assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'articolo 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero edificio, senza che abbia rilievo in proposito l'esistenza di una tabella di proprietà e di eventuali tabelle di gestione , le quali hanno, di regola, valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condomini in misura diversa o soltanto una parte dell'intero fabbricato, e servono soltanto ad agevolare lo svolgimento delle assemblee e la ripartizione delle spese ad essi relativi. 6. - Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 10 e 91 c.p.c., quanto al valore indeterminato basso della causa stimato dai giudici di appello ai fini della liquidazione delle spese e seguito anche nella sentenza di primo grado. La censura sostiene che la domanda proposta in primo grado richiedeva la nullità della Delib. Condominiale 13 febbraio 2013, per il danno subito dalla ricorrente pari ad Euro 950,00, cifra che esprime la differenza tra quanto versato in esecuzione di detta delibera e quanto la condomina T.M.B. avrebbe invece dovuto legittimamente corrispondere. Nella memoria depositata in data 22 settembre 2023, la ricorrente integra tale motivo, adducendo che la liquidazione delle spese di lite è stata operata dai giudici di appello senza riferirsi al valore della domanda, quanto facendo uso di un criterio punitivo , per la molteplicità e cavillosità delle argomentazioni difensive svolte. 6.1. - Anche questo motivo è del tutto infondato. 6.1.1. Al fine della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del soccombente, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito cfr. Cass. numero 9068 del 2022 numero 19250 del 2021 . Peraltro, la domanda rivolta alla declaratoria di invalidità di una Delibera assembleare sotto il profilo della esatta individuazione dei millesimi spettanti ai partecipanti rivela effettivamente valore indeterminabile, in quanto la pronuncia invocata si proietta verso il futuro e chiede la fissazione di un criterio di attribuzione dei valori proporzionali di proprietà cfr. Cass. numero 1513 del 1976 . 6.1.2. Peraltro, in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al giudice di merito e non è soggetta al sindacato di legittimità tra le tante, Cass. numero 6110 del 2021 numero 12537 del 2019 . Alla stregua del D.M. numero 55 del 2014, articolo 4, recante i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale e per la liquidazione a carico del soccombente costituito, ben può tenersi conto anche delle caratteristiche dell'attività prestata e delle difese risultate manifestamente infondate, nella specie costituendo elemento di valutazione negativa l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli comma 7 . 7. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione negli importi rispettivamente liquidati in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore del Condominio Omissis in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di S.M.L. in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed in favore di V.R. in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.