La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione «se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'articolo 346, comma secondo, c.p., abrogato dall'articolo 1, comma 1, lett. s , legge 9 gennaio 2019, numero 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato articolo 346- bis c.p.».
Con l'ordinanza in commento, la seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla continuità normativa tra l'abrogato delitto di millantato credito – in relazione alle condotte poste in essere con il mero pretesto di comprare il favore di un pubblico ufficiale o di doverlo remunerare – e la fattispecie di traffico di influenze illecite ex articolo 346 -bis c.p. Il caso sottoposto al giudizio della Sezione rimettente riguarda le condotte di un detenuto che, in concorso con un agente penitenziario, aveva indotto altro detenuto a promettere loro una somma di danaro per evitare l'imminente trasferimento prospettatogli dallo stesso imputato. Il fatto, originariamente qualificato ai sensi dell' articolo 319 -quater c.p. , a seguito di annullamento in sede di legittimità è stato ricondotto alla fattispecie ex articolo 346 -bis c.p. dal giudice del rinvio. In ordine all'applicazione retroattiva del delitto di traffico di influenze illecite, la difesa dell'imputato ha proposto nuovo ricorso per cassazione, sostenendo che non possa trovare applicazione la fattispecie ex articolo 346- bis c.p. in assenza di un effettivo rapporto tra il soggetto agente e il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio , né vi sarebbe continuità normativa tra la norma incriminatrice e l' articolo 346, comma 2, c.p. , abrogato con l. numero 3/2019 . La seconda Sezione penale, investita del ricorso, ha rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di un rapporto di continuità normativa tra il delitto ex articolo 346- bis c.p. e l'abrogato delitto di millantato credito , in relazione ai casi di cui al comma 2 dell' articolo 346 c.p. Un primo orientamento , inaugurato all'indomani della riforma del 2019 Cass. VI, numero 17890/2019 , sostiene che tra il delitto di traffico di influenze illecite e la fattispecie di millantato credito, in relazione ai casi di cui al comma 2 – caratterizzati dall'inesistenza di alcuna relazione tra il soggetto agente e il soggetto pubblico – vi sarebbe continuità normativa . A sostegno di tale soluzione si richiama la Relazione introduttiva al disegno di legge che ha introdotto l' articolo 346-bis c.p. , evidenziando che la nuova fattispecie, nell'ottemperare agli obblighi internazionali in materia di contrasto alla corruzione, ha integrato la disciplina penale previgente, inglobando le ipotesi di millantato credito. In particolare, le condotte punite dal comma 2 dell' articolo 346 c.p. , oggi abrogato, rientrerebbe tra i casi di sfruttamento o vanto di relazioni “asserite”. Il contrapposto orientamento Cass. VI, numero 5221/2020 esclude invece la continuità normativa tra i due reati , sottolineando che la fattispecie di traffico di influenze illecite punisce condotte prodromiche rispetto al più grave delitto di corruzione, laddove il millantato credito , nelle ipotesi di cui al comma 2, è equiparabile al delitto di truffa e appare rivolto a tutelare il patrimonio della persona offesa e non già il corretto esercizio della funzione pubblica. Si osserva, inoltre, che la condotta criminosa ex articolo 346 -bis c.p. risulta differente rispetto a quella ex articolo 346, comma 2, c.p. , essendo venuto meno il riferimento al “pretesto” di comprare il favore di un pubblico ufficiale o di doverlo remunerare, senza che i medesimi comportamenti possano sussumersi nelle relazioni “asserite” tra il soggetto agente e il pubblico ufficiale , di cui all' art 346 -bis c.p. Secondo tale orientamento, infatti, siffatta locuzione non può interpretarsi come condotta truffaldina del soggetto agente, dovendosi invece intendere quale prospettazione da parte del reo della concreta possibilità di influire sull'agente pubblico, influenzandolo. Entrambi gli indirizzi sono stati recepiti dalla giurisprudenza di legittimità successiva. La questione è stata pertanto rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Presidente Beltrani – Relatore Saraco Ritenuto in fatto 1. M.V. , per il tramite del proprio difensore, ricorre contro la sentenza emessa in data 25/01/2023 dalla Corte di appello di Roma che - giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla VI Sezione della Corte di cassazione ha riformato la sentenza emessa in data 07/12/2018 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all' articolo 319-quater c.p. , condannandolo alle pene ritenute di giustizia , riqualificando il fatto contestato all'imputato ai sensi dell' articolo 346-bis c.p. e rideterminando conseguentemente la pena da irrogare. 1.1. All'imputato venne contestato di avere, nel corso dell'anno 2017, essendo detenuto presso la Casa circondariale di omissis , in concorso con un agente di Polizia Penitenziaria non identificato in servizio presso la stessa Casa circondariale, indotto D.S.O. , anch'egli detenuto, al quale era stato prospettato l'imminente trasferimento presso un altro istituto penitenziario della Sardegna, a promettere la somma di Euro 3.000 al fine di evitare il trasferimento detta somma sarebbe stata suddivisa tra lo stesso M. e l'agente rimasto ignoto. 1.2. Sulla base di tale contestazione, il Tribunale di Roma condannò il ricorrente per il reato di cui all' articolo 319-quater c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità , con sentenza in data 7/12/2018, confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 22/04/2021 che, a seguito di impugnazione dell'imputato, veniva successivamente annullata con rinvio dalla VI Sezione della Corte di cassazione con sentenza numero 31138 del 11/05/2022 . 1.3. La Corte di cassazione, a fondamento del disposto annullamento con rinvio, ha osservato quanto segue la Corte di appello e il Tribunale, con motivazioni obiettivamente sincopate, non hanno affatto accertato e spiegato se effettivamente esistesse un ordine di trasferimento per il D.S. presso un'altra struttura carceraria, se il progetto di trasferimento fosse reale o fittizio, cosa accadde dopo che D.S. accettò la proposta di M., se e come un assistente di polizia penitenziaria potesse incidere sulla possibilità di trasferire un detenuto ovvero se l'assistente dovesse svolgere solo compiti di mediazione. Nè, ancora, è stato chiarito a chi il denaro versato a M. dovesse essere corrisposto, se M. davvero agiva in concorso con un pubblico agente ovvero spese , con il contributo di un assistente di polizia penitenziaria, un'apparente vicinanza ad agenti di polizia per accreditarsi nei confronti di D.S. ed indurre questo a corrispondere denaro sulla base di un falso convincimento e cioè che M. davvero potesse sistemare tutto . Nella sentenza rescindente veniva ulteriormente precisato quanto segue una motivazione gravemente viziata, una ricostruzione fattuale chiaramente lacunosa, una applicazione della legge penale errata, non potendo nella specie nè ritenersi raggiunta la prova dell'accordo fra indotto ed induttore e neppure quella dell'abuso dei poteri da parte del pubblico agente nè, nel ragionamento dei Giudici di merito, è stato spiegato perché si debba escludere che i fatti, ove correttamente accertati, possano essere ricondotti ad altre fattispecie di reato quali la truffa o il traffico di influenze illecite . Di qui, l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. 1.4. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 25/01/2023 all'esito del giudizio di rinvio, ha riqualificato il fatto ai sensi dell' articolo 346-bis c.p. , ritenendo la continuità normativa di detta fattispecie rispetto all'abrogato reato di millantato credito già previsto dall' articolo 346 c.p. , vigente alla data di commissione del fatto contestato. 2. Avverso tale sentenza il ricorrente propone due motivi d'impugnazione, entrambi riferibili alla qualificazione giuridica del fatto. 2.1. Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all' articolo 346-bis c.p. e all' articolo 2, comma 4, c.p. . Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la configurazione del reato di traffico d'influenze illecite deve essere esclusa quando non sia accertata una situazione fattuale caratterizzata dalla effettiva esistenza di una relazione e di una capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale. Effettività di relazione che si assume mancante e non dimostrata nel caso concreto. 2.2. Violazione di legge in relazione all' articolo 346-bis cod.penumero Il secondo motivo è strettamente connesso al primo, in quanto con esso si sostiene, in maniera più specifica, che non si ha rapporto di continuità tra il reato per il quale l'imputato ha riportato condanna e quello di millantato credito, previsto e punito dall' articolo 346 c.p. , abrogato dall'articolo 1, comma 1, lett. s , L. 9 gennaio 2019 numero 3. A tale proposito, il ricorrente muove dalla già dedotta insufficienza della promessa di un interessamento o della mera vanteria al fine della configurazione del reato di cui all' articolo 346-bis c.p. , per sostenere che non può ritenersi la continuità di tale reato rispetto a quello di millantato credito, in quanto in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante artifici o raggiri, riceve o si fa dare o promettere denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il pubblico ufficiale. Secondo la difesa del ricorrente, la condotta contestata consiste invece in una forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo, indotto da una falsa rappresentazione della realtà ad un accordo che lo impegna ad una prestazione patrimoniale, una forma di millantato credito che si sostanzia in una specificazione del delitto di cui all' articolo 640 c.p. , non riconducibile al reato di cui all'articolo 346-bis, per la sussistenza del quale sarebbe necessario dimostrare l'effettivo sfruttamento di una relazione. Considerato in fatto 1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell' articolo 618, comma 1, c.p.p. , sussistendo un contrasto di giurisprudenza in ordine alla questione articolata nei due motivi di ricorso. 2. La progressione storica delle norme coinvolte nella questione controversa è stata compiutamente riassunta da Sez. 6, numero 11342 del 12/12/2022, dep. 2023, Rustemi L' articolo 346 c.p. nella versione vigente all'epoca del fatto recitava Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 309 a Euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 516 a Euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. . Detta norma è stata abrogata dall'articolo 1, comma 1, lett. s , L. 9 gennaio 2019, numero 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019. La previgente versione dell' articolo 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite , aggiunto dall'articolo L. 1, comma 75, lett. r , L. 6 novembre 2012, numero 190, prevedeva che Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articolo 319 e 319-ter, A sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. . La nuova versione dell'articolo 346-bis Traffico di influenze illecite , introdotta dalla L. numero 3 del 2019 e in vigore dal 31 gennaio 2019, prevede che Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articolo 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. . Nella Relazione al disegno di legge, poi diventato L. numero 3 del 2019, si evidenzia come uno degli scopi principali dell'intervento sia quello di adeguare la normativa interna agli obblighi imposti dalla Convenzione sulla corruzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e, in particolare, dall'Addenda al Second Compliance Report sull'Italia approvato ill 18 giugno 201E, dal [ ] omissis , all'esito della procedura volta a verificare l'adeguamento del nostro ordinamento alle indicazioni già impartite in precedenza dallo stesso Organismo, il quale aveva sollecitato lo Stato italiano a conformare la disciplina del traffico di influenze illecite agli obblighi internazionali . 3. In ordine all'esistenza o meno di un nesso di continuità normativa tra la formulazione vigente dell' articolo 346-bis c.p. e l'ormai abrogato comma 2 dell' articolo 346 c.p. si sono registrate interpretazioni contrastanti, la cui divaricazione può dirsi provocata essenzialmente dal requisito delle relazioni con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio requisito, questo, certamente previsto dall' articolo 346-bis c.p. , che viene diversamente inteso nella giurisprudenza di legittimità. 4. L'orientamento che propende per la continuità normativa è stato inaugurato da Sez. 6, numero 17980 del 14/03/2019 , Nigro, Rv. 275730 - 01, che, partendo dai contenuti della Relazione Introduttiva al disegno di legge, così si esprimeva Nella Relazione introduttiva al Disegno di legge poi diventato L. numero 3 del 2019, si evidenzia come uno degli scopi principali dell'intervento legislativo sia quello di adeguare la normativa interna agli obblighi convenzionali imposti al nostro Paese dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e, in particolare, all'Addenda al Second Compliance Report sull'Italia approvato il 18 giugno 2018, nella sua ottantesima assemblea plenaria, dal […] omissis istituito dal Consiglio d'Europa nel 1999 , all'esito della procedura volta a verificare l'adeguamento del nostro ordinamento alle indicazioni già impartite in precedenza dallo stesso organismo. Nell'Addenda al Second Compliance Report, il […] aveva difatti evidenziato come - salvi gli ambiti in relazione ai quali il legislatore nazionale ha legittimamente esercitato il diritto di riserva ex articolo 37 permanessero ancora difformità tra il diritto interno e gli obblighi convenzionali imposti dalla Convenzione specificamente all'articolo 12 ed aveva, pertanto, sollecitato lo Stato italiano ad intervenire su diversi specifici temi, in particolare, anche a conformare la disciplina del traffico di influenze illecite agli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. Recependo tali indicazioni, il legislatore ha dunque riscritto la formulazione del delitto di traffico di influenze illecite previsto dall' articolo 346-bis c.p. e vi ha inglobato la condotta già sanzionata sotto forma di millantato credito nella disposizione precedente. In particolare, avendo riguardo alla sola condotta passiva che viene in rilievo nell'ipotesi di specie , il comma 1 dell'articolo 346-bis punisce la condotta di chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri . In altri termini, la nuova ipotesi di traffico di influenze illecite punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali - di natura economica o meno -, rappresentandogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dall'esistenza o meno di una relazione con quest'ultimo. Ciò a condizione - fatta oggetto di un'espressa clausola di riserva fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articolo 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis - che l'agente non eserciti effettivamente un'influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, dandosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione previste da detti articoli. La norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente dunque la relazione solo millantata alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato. Risultano dunque superate le difficoltà, spesso riscontrate nella prassi giudiziaria, nel tracciare in concreto il discrimen fra il delitto di millantato credito previsto dall' articolo 346 c.p. e quello di traffico di influenze, di cui all' articolo 346-bis c.p. , scaturenti dalla difficoltà di verificare l'esistenza - reale o solo ostentata - della possibilità di influire sul pubblico agente. Delineato l'ambito della recente riforma in materia, evidente si appalesa la continuità normativa fra il previgente articolo 346 ed il rinovellato articolo 346-bis c.p. . Ed invero, salvo che per la previsione della punibilità del soggetto che intenda trarre vantaggi da tale influenza ai sensi del comma 2 del nuovo 346-bis cod. penumero non prevista nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell'ambito della quale questi assumeva anzi la veste di danneggiato dal reato e la non perfetta coincidenza fra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espletata atteso che l'abrogato articolo 346 aveva riguardo al credito millantato presso il pubblico ufficiale e l' impiegato che presti un pubblico servizio , mentre nell'attuale fattispecie rileva la rappresentata possibilità di condizionare il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio , a prescindere dal fatto che sia un impiegato , la norma di cui all'articolo 346-bis di recente riformulata sanziona le medesime condotte già contemplate dall'articolo 346 abrogato. In particolare, la fattispecie incriminatrice di traffico d'influenze come riscritta punisce la condotta di chi sfruttando o vantando relazioni esistenti o assente con un funzionario pubblico indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri . Detta condotta certamente ingloba la precedente contemplata dall' articolo 346 c.p. , là dove sanzionava la condotta di chi millantando credito presso un funzionario pubblico con la differenza quanto all'impiegato di cui si è già detto riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione comma 1 ovvero col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare comma 2 . Sostanzialmente sovrapponibili sono, invero, tanto la condotta strumentale stante l'equipollenza semantica fra le espressioni sfruttando o vantando relazioni asserite e quella millantando credito , quanto la condotta principale di ricezione o di promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in relazione alla condotta di chi, vantando un'influenza - effettiva o meramente asserita presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all' articolo 346 c.p. formalmente abrogata dall'articolo 1, comma 1 lett. s , L. 9 gennaio 2019, numero 3, e la fattispecie di cui all' articolo 346-bis c.p. , come novellato dall'articolo 1, comma 1 lett. t , stessa legge. Recependo tali indicazioni, il legislatore ha dunque riformulato il delitto previsto dall' articolo 346-bis c.p. , includendovi la condotta già sanzionata sotto forma di millantato credito nella disposizione previgente . 4.1. L'orientamento è stato successivamente accolto, sostanzialmente sulla base delle medesime argomentazioni, da Sez. 6, numero 51124 del 19/06/2019 , Duccoli, Rv. 277569 - 01 Sez. 6, numero 1659 del 12/11/2019, dep. 2020, Marchio, non mass. Sez. 6, numero 16467 del 23/03/2021, Zarrillo, non mass. Sez. 6, numero 22101 del 28/04/2021 , Tarì, non mass. Sez. 1, numero 23877 del 05/05/2021 , Abbondandolo, Rv. 281614 - 01 Sez. 6, numero 35581 del 12/05/2021, Grasso, Rv. 281996 - 01 Sez. 6, numero 26437, del 08/06/2021, Casanova, Rv. 281583-01 Sez. 6, numero 20935 del 22/03/2022, Cobalchini, Rv. 283270 01 Sez. 6, numero 32574 del 26/05/2022, Lucchese, Rv. 283724 - 01. 5. Sempre nel 2019, la sentenza Sez. 6, numero 5221 del 19/09/2019, dep. 2020, Impeduglia, Rv. 278451-01, accolse un orientamento contrario, che propende per la negazione della continuità normativa che ci occupa. Tale sentenza muove proprio dal richiamo della sentenza numero 17980 del 14/03/2019 Nigro, cit. , pronunciata pochi mesi prima, sottolineando come con essa la Corte di cassazione avesse rilevato la sussistenza della continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'articolo 1, comma 1, lett. s , L. 9 gennaio 2019, numero 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato articolo 346-bis c.p. , ritenendo che in quest'ultima fattispecie fossero ricomprese le condotte già previste in detta norma penale, incluse quelle di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione. Tale richiamo, tuttavia, veniva premesso al fine di dare conto delle ragioni per cui si riteneva di addivenire alla conclusione opposta, in dichiarato contrasto con il precedente pronunciamento. Si legge, infatti, in sentenza Diversamente, il Collegio ritiene che vada esclusa la continuità normativa tra la fattispecie di cui all' articolo 346, comma 2, c.p. e l'attuale articolo 346-bis c.p. , in relazione alle condotte contestate al ricorrente nelle imputazioni sub A , C ed E , che la Corte di appello ha ritenuto assorbissero le rispettive contestazioni di truffa di cui ai capi B, D, ed F fatti che hanno visto il ricorrente richiedere somme di denaro alle parti offese facendo credere a costoro che le stesse dovessero essere consegnate a pubblici ufficiali o impiegati. Ed invero, l'ipotesi di cui all' articolo 346, comma 2, c.p. , rispetto a quella di cui al comma 1, risultava integrare una autonoma fattispecie penale ricalcata sullo schema della truffa. Parte della giurisprudenza ha avuto modo di osservare, in continuità con conformi precedenti in tal senso anche Sez. 6, numero 30150 del 07/06/2006, La Porta, Rv. 235429 , come il delitto di truffa dovesse ritenersi assorbito in quello di millantato credito previsto dall' articolo 346, comma 2, c.p. proprio a cagione dell'impossibilità di configurare il concorso formale tra i due reati ciò in quanto la condotta sanzionata dall' articolo 346, comma 2, c.p. , a differenza di quella prevista dal comma 1, consiste in una forma di raggiro nei confronti del soggetto passivo che viene indotto ad un accordo che lo impegna ad una prestazione patrimoniale in quanto determinato da una falsa rappresentazione della realtà Sez. 6, numero 40940 del 12/07/2017, Grasso, Rv. 271352 . La ragione per cui, infatti, la fattispecie già prevista dal comma 2 dell' articolo 346 c.p. è stata sempre ritenuta quale ipotesi autonoma rispetto a quella di cui al comma 1 Sez. U, numero 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246270 risiede nel fatto che la norma in esame censura penalmente la condotta di chi si fa dare o promettere per sé o per altri denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare condotta che, a differenza di quella ricompresa nella fattispecie di cui al comma 1, non può che realizzarsi attraverso artifici e raggiri propri della truffa, contegno fraudolento ben evidente là dove la norma fa espresso e significativo riferimento al pretesto , termine che evoca la rappresentazione di una falsa causa posta a base della richiesta decettiva idonea ad indurre in errore la vittima che si determina alla prestazione patrimoniale. Il comportamento truffaldino risulta palese nella parte in cui ciò che assume rilevanza nella complessiva dinamica dell'operazione che si conclude con il depauperamento patrimoniale della vittima, non è tanto l'ipotetico futuro rapporto, che si deve ritenere inesistente, tra il millantatore ed il pubblico funzionario, quanto l'eminente tutela patrimoniale accordata dalla norma al truffato. Seppure, allora, risulta evidente che intenzione del legislatore in tal senso la Relazione di accompagnamento al disegno di legge, in cui si dà atto della continuità normativa tra l'abrogato millantato credito di cui all' articolo 346 c.p. e la fattispecie di nuovo conio ex articolo 346-bis c.p. fosse proprio quella di inglobare la fattispecie di cui all'articolo 346, primo e comma 2, nella fattispecie di cui all' articolo 346-bis c.p. attraverso l'enunciazione dei distinti sintagmi che evocherebbero il contenuto di detta norma, plurimi risultano i dati che depongono per una discontinuità tra la vecchia fattispecie di cui all'articolo 346, comma 2, e quella di cui all'attuale articolo 346-bis c.p. , norma inserita dall'articolo 1, comma 75, lett. r , L. 6 novembre 2012, numero 190, e modificata, previa abrogazione dell' articolo 346 c.p. , dall'articolo 1, comma 1, lett. t , numero 1, 1.9 gennaio 2019, numero 3. Innanzitutto deve osservarsi che non indifferente risulta la circostanza che la norma inglobante l'abrogata fattispecie di cui all' articolo 346 c.p. preveda la punizione di condotte afferenti al traffico di influenze illecite, attività che il legislatore ha ritenuto essere prodromiche alle più gravi condotte di corruzione, circostanza resa ancor più evidente proprio dalla riserva di legge posta ad apertura della norma con riferimento agli articolo 318, 319, 319-ter e nei reati di cui all' articolo 322-bis c.p. anche l'attuale inserimento con la medesima legge del 9 gennaio 2019, numero 3 , dell'articolo 318 c.p., in precedenza non previsto, tra le norme ricomprese nella riserva di legge, rafforza tale convincimento. Per mezzo della nuova ipotesi di reato di legislatore ha inteso anticipare la soglia di punibilità rispetto a condotte che difficilmente avrebbero potuto integrare il delitto di corruzione neppure nella forma tentata e che fanno chiaramente presagire come la tutela sia eminentemente volta a salvaguardare 1 attività della pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni nazionali ed internazionali. Sotto tale aspetto, allora, non può che osservarsi che un reato che era rivolto in maniera preponderante alla tutela del patrimonio della vittima truffata dal venditore di fumo , difficilmente si presta a realizzare un vu/nus alla pubblica funzione e di necessitare di una tutela rispetto a fatti che nessun collegamento, sia in astratto che in concreto, potrebbero avere con gli interessi pubblici teleologicamente tutelati dalla norma penale in esame. In secondo luogo deve osservarsi che il comma 2 dell' articolo 346- bis c.p. ha previsto la punizione con identica pena da un anno a quattro anni e sei mesi di reclusione del soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, fattispecie penale che mal si concilia con un'ipotesi - seppur particolare - di truffa. Poiché, infatti, l'agente pone in essere raggiri per indurre il soggetto passivo in errore sull'esistenza di un rapporto con un soggetto pubblico in realtà inesistente, non si comprende come possa ipotizzarsi da parte del truffato un'aggressione al bene giuridico che la norma intende preservare. Preponderante risulta, al fine di negare continuità normativa a condotte in precedenza ricomprese nel comma 2 e pur in presenza di una esplicitata intenzione del legislatore di una abrogati sine abolitione , la non esatta corrispondenza tra la condotta in precedenza prevista dalla norma abrogata e quella attualmente inglobata nel comma 1 dell' articolo 346-bis c.p. , nella parte in cui è stato riprodotto il sintagma sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all' articolo 322-bis c.p. , indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altra utilità per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sui funzioni o dei suoi poteri . La mancata riproposizione del termine ‘pretestò contenuto nella precedente ipotesi di reato o altro di natura equipollente, che come sopra osservato, fondava il carattere autonomo della fattispecie di reato di cui all' articolo 346, comma 2, c.p. - inserendo la stessa in una storicamente riconosciuta particolare ipotesi di truffa, tanto da ritenersi l'assorbimento della fattispecie di cui all' articolo 640 c.p. quando nessuna relazione tra millantatore ed il pubblico ufficiale o impiegato sussisteva - fa ritenere che non vi sia identità tra la norma abrogata e quella oggi prevista dall' articolo 346-bis c.p. per come modificata dalla L. 9 gennaio 2019, numero 3 . Omissione che non può valutarsi indifferente neppure ove si assegni alla parte della norma che fa riferimento al vanto di relazioni assente testualmente vantando relazioni assente , il significato di ritenere che tali relazioni siano meramente enunciate dall'agente. Sotto tale aspetto invero, come anche affermato da autorevole dottrina, deve osservarsi che il riferimento al vanto a relazioni assente non può essere intesa come condotta sovrapponibile a quella posta in essere con l'inganno resa palese con il termine pretesto , dovendosi ritenere che l'enunciazione da parte del mediatore-faccendiere al rapporto con I pubblici poteri non sia rivolto ad indurre in errore per mezzo di artifici e raggiri il cliente, quanto necessariamente a prospettare, seppure non in termini di certezza, la concreta possibilità di influire sull'agente pubblico condotta tesa non a sfruttare una relazione inesistente ma a vantare la concreta possibilità di riuscire ad influenzare l'agente pubblico, comportamento che si pone, a ben osservare, nella fase immediatamente prodromica rispetto ad un eventuale reale coinvolgimento dell'agente pubblico, circostanza che, qualora si realizzi, integra le fattispecie di cui agli articolo 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all' articolo 322-bis c.p. enunciati nella riserva contenuta nell'incipit della norma penale di cui all' articolo 346-bis c.p. . Deve, allora, riconoscersi che non c'è continuità normativa tra l'abrogata ipotesi di millantato credito già prevista nell' articolo 346, comma 2, c.p. nella condotta dell'agente che si riceve o fa dare o promettere denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare e quella prevista nell' articolo 346-bis c.p. nella parte in cui punisce il faccendiere che sfruttando o vantando relazioni asserite con l'agente pubblico si fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità per remunerare l'agente pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni condotta che, in considerazione della intervenuta abrogazione del comma 2 dell' articolo 346 c.p. , deve ritenersi integrare il delitto di cui all' articolo 640, comma 1, c.p. allorché l'agente, mediante artifici e raggiri, induca in errore la parte offesa che si determina a corrispondere denaro o altra utilità a colui che vanti rapporti neppure ipotizzabili con il pubblico agente . La sentenza è stata così massimata Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' articolo 346, comma 2, c.p. , abrogato dall'articolo 1, comma 1, lett. s , L. 9 gennaio 2019, numero 3, E quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato articolo 346-bis c.p. , in quanto in quest'ultima fattispecie non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all' articolo 640, comma 1, c.p. . 5.1. L'orientamento è stato accolto, sostanzialmente sulla base delle medesime argomentazioni, da Sez. 6, numero 28657 del 02/02/2021, Lepore, Rv. 281980 - 01 Sez. 6, numero 23407 del 10/03/2022, Ferrara, Rv. 283348 - 01 Sez. 6, numero 49657 del 08/07/2022, Moroni, non mass. Sez. 6, numero 11342 del 12/12/2022, dep. 2023, Rustemi, Rv. 284567 - 01. 6. Negli anni 2021 e 2022 si sono registrate plurime decisioni sia nel senso della discontinuità normativa che nel senso opposto, così che non pare possibile rinvenire il consolidamento, ovvero la prevalenza, dell'una interpretazione rispetto all'altra, come al contrario si legge in Sez. 6, numero 11342 del 12/12/2022, dep. 2023, Rustemi, Rv. 284567 - 01 dopo la quale non risultano decisioni conformi in argomento . 6.1. Del tutto eloquente quanto all'attuale sussistenza del contrasto risulta la più recente Sez. 6, numero 26739 del 03/05/2023, Sponsillo, non mass. La sentenza, dopo aver dato atto che sul punto della continuità normativa tra la fattispecie incriminata dal citato comma 2 dell' articolo 346 c.p. ed il nuovo testo dell' articolo 346-bis c.p. introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, numero 3 esiste effettivamente un contrasto tra due opposti orientamenti che si sono formati nella giurisprudenza di legittimità di questa stessa Sesta Sezione , osserva che il caso concreto non poneva l'esigenza di risolvere il contrasto sopra rilevato con la rimessione del tema alle Sezioni Unite espressamente richiesta dal ricorrente , in quanto la relativa questione era estranea al giudizio. 7. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il collegio rimette alle Sezioni Unite la seguente questione controversa, che appare rilevante ai fini della decisione Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all' articolo 346, comma 2, c.p. , abrogato dall'articolo 1, comma 1, lett. s , L. 9 gennaio 2019, numero 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato articolo 346-bis c.p. . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.